sussiste la responsabilità, ex articolo 2049 del codice civile, della società assicuratrice, per l'attività illecita posta in essere dall'agente?
sì, anche se non munito del potere di rappresentanza
fondamento della responsabilità del padrone per il fatto del domestico (responsabilità per il fatto illecito altrui) è la "culpa in eligendo" o la "culpa in vigilando" del preponente
La Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito come sussista la responsabilità, ex articolo 2049 del codice civile, della società assicuratrice, per l'attività illecita posta in essere dall'agente, anche se non munito del potere di rappresentanza - anche perché il fondamento della responsabilità del padrone per il fatto del domestico (responsabilità per il fatto illecito altrui) è tradizionalmente ravvisato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella "culpa in eligendo" o nella "culpa in vigilando" del preponente, anche se più di recente vi sono stati dei tentativi di ricondurre le ragioni dell'istituto alla corretta ripartizione dei rischi inerenti l'attività di impresa fra impresa stessa e dipendenti:
"in ogni caso già da tempo la giurisprudenza ha ricondotto la responsabilità dell'agente e del mandatario all'istituto in questione, sotto la condizione che sia l'uno che l'altro avessero commesso l'illecito nell'ambito dei poteri di rappresentanza conferiti dal preponente o mandante: ciò perchè era stata superata la necessità di un rapporto di lavoro subordinato e perché anche i rapporti di mandato ed agenzia manifestano una superiorità sostanziale del preponente rispetto all'agente o mandatario (cfr. Cass. civ. 4005/00; Cass. civ. 3776/84). In un caso assimilabile la Suprema Corte ha giudicato che sussiste la responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza" (Trib. Milano, sez. X, 3 ottobre 2009, n. 11786, GiustM, 2009, 10, 66) -,
che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano affermato la responsabilità della società assicuratrice per i danni subiti dall'attore per il furto della sua auto in Moldavia, nonostante tale rischio fosse escluso dalla polizza, sull'assunto che l'assicurato era stato in buona fede indotto dall'agente assicurativo a credere ricompresso nella copertura assicurativa il suddetto rischio):
"sussiste la responsabilità ex art. 2049 c.c. della società assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, munito del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. " (Cass. Civ., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3095, GCM, 2010, 2, 185).
Quanto ai principi generali sottesi alla fattispecie astratta di riferimento, è doveroso il rimando all'ampia trattazione svolta nel capitolo tredicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012; ma si pensi sin d'ora anche, tra le particolari peculiarità riguardanti l'ambito assicurativo, ad esempio, alla seguente pronncia, concernente attività illecita anticoncorrenziale:
"ove gli illeciti anticoncorrenziali siano compiuti da un terzo, a vantaggio proprio e di imprenditore concorrente del danneggiato, entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale (nella specie, si è ritenuta sussistente la legittimazione passiva di un procacciatore d'affari e di un agente di assicurazioni nell'azione di concorrenza sleale proposta da agenti e concorrente del secondo)" (Trib. Trento 7 dicembre 1999, FI, 2000, I, 2693).