Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  02/04/2023

Amministrazione di sostegno e minori d’età - Francesco Viglino

A chiusura dalla trattazione dei presupposti dell’amministrazione di sostegno, qualche cenno riguardo all’età della persona che può essere assistita dall’amministratore di sostegno: premesso che questo istituto, come del resto interdizione ed inabilitazione, è pensato per i maggiori d’età, si deve analizzare la sua applicabilità ai minori. Per quanto riguarda i minori non emancipati, non si può che escludere l’operatività dell’istituto, trovandosi essi nello stato di totale incapacità legale32. Il discorso cambia per i minori emancipati: poiché essi si trovano nella condizione giuridica degli inabilitati, è possibile nominare loro un amministratore di sostegno, ove sia necessario rafforzare il regime di protezione33; questa ipotesi ha comunque un potenziale operativo bassissimo: lo stato di incapacità dovrebbe essere sopravvenuto al matrimonio del minore (e prima del compimento del diciottesimo anno di età), perché egli, al fine di ottenere dal tribunale minorile l’autorizzazione a sposarsi, deve possedere il requisito della maturità psicofisica (art. 84 c.c.). Ciò è (anche) argomentabile ex art. 405 c.c., che al comma 2 recita “il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta”: significa che per il minore emancipato può beneficiare dell’amministrazione anche prima di raggiungere la maggiore età34. Come appena anticipato, nel caso del minore non emancipato, il decreto di nomina può essere emesso nell’anno che precede ilraggiungimento della maggiore età, ed avrà efficacia da tale momento. È chiaro che questa norma fa sì che non si crei un periodo in cui il soggetto, appena divenuto maggiorenne, rimanga senza tutela, in attesa di essere affiancato dall’amministratore. La previsione non deroga al requisito dell’attualità della condizione che giustifica la misura di protezione: benché questa diventi operativa soltanto in un momento successivo al decreto, infatti, si presuppone che lo stato di incapacità, e quindi il bisogno di tutela, sussista già al momento della decisione del giudice tutelare.

In allegato l'articolo integrale con note


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