Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  08/05/2023

Amministratore diverso dalla persona fisica e norme applicabili all'ufficio dell'AdS - Francesco Viglino

L’amministratore di sostegno non deve necessariamente essere una persona fisica: l’ultimo comma dell’art 408, infatti, apre alla nomina di uno dei soggetti di cui al Titolo II del Libro I del codice61. Possono quindi essere incaricate dell’ufficio le fondazioni, le associazioni (riconosciute e non) e, in teoria, i comitati, sebbene sembri difficile che un tale ente possa ricoprire un ruolo del genere. In concreto, sarà il legale rappresentante dell’ente ad adempiere alle funzioni dell’amministratore, ovvero altra persona da questi delegata con apposito atto. La nomina di un’associazione o di una fondazione è un’opportunità valida, in quanto questi enti non hanno scopo di lucro e (visto che vengono scelti per svolgere i compiti di un amministratore di sostegno) possiedono uno scopo sociale ed una struttura interna adatti a questa funzione; tuttavia, è sicuramente preferibile nominare una persona fisica, ed in particolare un parente del beneficiario, come d’altronde prevede la legge62. Nonostante i dubbi dei commentatori63, è diffusa la pratica di nominare anche enti pubblici, in particolare i Comuni: secondo chi scrive, questa pratica non è da condannare, in quanto i Comuni, che già hanno competenza in tema di sanità ed assistenza sociale, possono sicuramente essere l’ente più idoneo ad occuparsi dei soggetti deboli che non abbiano un adeguato supporto da parte della famiglia.

In allegato l'estratto con note


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