"Per giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione, integra, infatti, il delitto di peculato la condotta dell'amministratoredi sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato (tra molte v. Sez. VI, n. 10624 del 16 febbraio 2022, B., Rv. 282944).
Si applica, dunque, a tale figura lo statuto del pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.), dal momento che l'amministratore di sostegno riveste precisamente detta qualifica (tra molte v. Sez. VI, n. 29617 del 19 maggio 2016, Piermarini, Rv. 267795).
Correttamente, perciò, il ricorrente rileva che l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disporre dei beni non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico o nel caso in esame del denaro di proprietà privata, dal momento che l'art. 314 cod. pen. non tutela dall'indebita appropriazione solo il patrimonio pubblico, ma anche il "denaro o altra cosa mobile altrui"."