Malpractice medica  -  Redazione P&D  -  17/02/2022

A proposito di nesso causale in materia di colpa medica - Trib. Reggio Emilia, Giud. Morlini, sentenza n. 188/2022

Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 17/2/2022, n. 188/2022; omissis (avv. D’Incecco) c. Centro medico Privato omissis (avv. Lerro) e omissis (contumace).

Responsabilità sanitaria - onere della prova – onere del paziente di provare il nesso causale tra insorgere della patologia e condotta del medico – causa del danno incerta - rigetto della domanda.

Artt. 1218 e 2697 c.c.

Nel caso di dedotta responsabilità sanitaria, l’onere della prova va modulato sulla cosiddetta scomposizione del ciclo causale in due elementi: spetta innanzitutto al paziente provare il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico; solo in un secondo momento, laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, il sanitario deve provare il pieno rispetto delle leges artis o comunque delle best practices, evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni di professionalità dovuti. Consegue che, nel caso rimanga incerta la causa del danno lamentato, la domanda risarcitoria del paziente dovrà essere rigettata, non avendo il paziente stesso provato il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico. 


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