Vendita di un bene in coniune legale: il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace né nei confronti dei terzi, né nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell"art. 184 comma 1 cod. civ., ed è solamente esposto all"azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l"esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell"atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione.
Ai sensi dell"art. 184 cod. civ., che ha la finalità di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale – il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace né nei confronti dei terzi, né nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell"art. 184 comma 1 cod. civ., ed è solamente esposto all"azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l"esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell"atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione.
Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n.5326/2016 nel caso in esame, in cui tre fratelli avevano proposto nei confronti del quarto azione di riduzione del testamento olografo per presunta violazione della quota di legittima, avendo lasciato, il de cuius, loro padre, tutti i propri beni al figlio nato dal secondo matrimonio, sostenendo che il testatore aveva disposto col testamento anche della quota di legittima della prima moglie e loro madre.
Il convenuto chiedeva di ricomprendere nella massa ereditaria, non solo il relictum ma anche il donatum per una vendita simulata di una casa a uno dei figli nati dal primo matrimonio del padre.
La Corte d"Appello, confermando la sentenza di primo grado, escludeva che la compravendita fosse fittizia ovvero che dissimulasse una donazione avendo accertato il pagamento del prezzo a mezzo assegni circolari. La Cassazione conferma la decisione, ribadendo il principio in premessa.
In tema di comunione legale dei beni, ciascun coniuge può usare i beni e amministrarli disgiuntamente senza il consenso dell"altro. Detto consenso occorre solo per gli atti di straordinaria amministrazione, come per l"appunto una vendita. In questo caso il contratto va concluso dai coniugi congiuntamente.
Ma che accade se un bene viene alienato da un coniuge senza il consenso dell"altro ?
Occorre distinguere:
- nel caso di beni mobili, il consenso non richiedere requisiti formali particolari, e se non è stato dato la vendita resta valida. Tuttavia, il coniuge "estromesso" può chiedere a quello che abbia ceduto il bene senza consenso di ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell"atto, ad esempio obbligandolo a riacquistare il bene o uno equivalente oppure, imporgli di ripristinare la comunione reintegrando il prezzo corrisposto secondo i valori correnti all"epoca della ricostituzione. Il terzo acquirente del bene mobile non viene mai pregiudicato.
- nel caso invece di vendita di bene immobile o mobile registrato, la vendita fatta da un coniuge all"insaputa dell"altro è efficace ma può essere dichiarata invalida se il coniuge "estromesso" la impugna entro un anno chiedendo l"annullamento dell"atto di compravendita. Il termine annuale decorre da: la trascrizione dell"atto; se l"atto non è stato mai trascritto, da quando il coniuge estromesso ne ha avuto conoscenza;oppure dallo scioglimento della comunione se l"atto non è stato trascritto e non ne è venuto a conoscenza.
L"annullamento del contratto travolge i diritti del terzo acquirente, che dovrà restituire il bene. Il coniuge che ha venduto senza consenso dell"altro dovrà restituire al terzo il prezzo corrisposto. Al terzo spetta anche il risarcimento del danno se dimostra che ha subìto una perdita economica
Infine, se il coniuge pretermesso non vuole impugnare la vendita, potrà convalidare il contratto