-  Redazione P&D  -  17/05/2011

Trib. Trani, 17 maggio 2011 - NO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER IL SOGGETTO TOSSICODIPENDENTE E AFFETTO DA DISTURBO BIPOLARE - Nicola ULISSE

Questi i fatti. I responsabili del centro di salute mentale di Corato e del dipartimento dipendenze tossicologiche SER.T. di Ruvo di Puglia, che seguono il sig. M., promuovono il procedimento de quo sulla scorta delle due seguenti ragioni.
La prima è rappresentata dall’esigenza di provvedere alla gestione della modesta pensione percepita dal beneficiando (€ 259,00 mensili).
Nella relazione allegata al ricorso emerge che la complessità della vicenda è dovuta anche all’impossibilità da parte della madre di gestire la situazione.
In particolare, i ricorrenti sostengono che il sig. M. non sarebbe in grado di badare ai propri interessi patrimoniali ed espongono che la sua condizione di disagio è in costante peggioramento, nonostante la madre integri quotidianamente la sua entrata con la corresponsione di ulteriore denaro.
La seconda ragione riguarda il ricovero (coatto) di questi, pure invocato dai ricorrenti per finalità terapeutiche.
Il Giudice all’esito dell’esame diretto del beneficiando, comparso in udienza, ha rilevato che questi ha mostrato di conoscere il valore del denaro e di ricordare come lo spende nel corso della giornata. Inoltre ha preso atto del suo deciso dissenso al ricovero.
Il rigetto della richiesta misura – ritenuta superflua e inidonea allo scopo per cui è stata richiesta - si fonda in sintesi sulle seguenti motivazioni.
Il Tribunale afferma che non esiste un obbligo da parte della madre di corrispondere giornalmente denaro al figlio e che comunque la misura dell’A.D.S. non vale ad escludere la possibilità che ella continui a farlo.
Riguardo poi al trattamento sanitario, non gradito dal beneficiando, il Tribunale osserva che “dal combinato disposto degli artt. 13 e 32 della Costituzione, si può evincere che le fattispecie legislativamente previste che stabiliscono la possibilità di disporre limitazioni della libertà personale o trattamenti sanitari obbligatori, sono di stretta interpretazione e non possono essere estesi ad libitum dall’autorità giudiziaria”.
A sostegno della decisione assunta, il Tribunale sottolinea, inoltre, che nel caso dell’amministrazione di sostegno l’art. 411 cod. civ., nel richiamare le norme relative alla tutela, omette il richiamo all’art. 371 cod. civ., il quale, tra l’altro, affida al Giudice il potere di decidere sulla residenza del minore.
Detta omissione, prosegue il Giudice, non costituisce un vuoto normativo, ma una consapevole scelta volta a limitare i poteri del giudicante nell’ambito di un procedimento, quello dell’A.D.S., di fatto privo di tutte le garanzie invece previste per il giudizio d’interdizione.
La conferma di tutto ciò deriva, ad avviso del presente giudice, dalla giurisprudenza in materia minuziosamente richiamata (cit. Cass. 4866/10; Cass. 9628/09; Cass. 13584/06; Trib. Lamezia Terme decr. 8/3/11; Trib. Varese decr. 6/10/09).




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