rilevato che l’intimato, YY , come da certificato medico in data 26.6.2003, ha subito "perdita del visus. Per cui necessita di assistenza continua non essendo capace di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di una persona" (doc. 4). Analogamente il doc. 3 (certificato USL di Modena del 21.1.2004), da cui emerge che il YY ha "visus zero non migliora con lenti";
che il convenuto, inizialmente difeso dall’avvocato, dopo l’interruzione del processo, per effetto del decesso dell’attore-intimante, non si è costituito in giudizio, a fronte della situazione di impossibilità di "svolgimento degli atti quotidiani" per via della malattia che ora lo affligge;
che questo Ufficio ha ritenuto che, a fronte dell’introduzione del nuovo istituto di protezione di cui alla l. n. 6 del 2004, "l’interdizione sia misura residuale di protezione, dovendosi sempre applicare l’amministrazione di sostegno quando la stessa sia in concreto idonea a realizzare la piena tutela del beneficiario" (Trib. Modena 15.11.2004, ord., GI, 2005, 714);
che, in concreto e nella specie, in via astratta al YY pare applicabile la nuova misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, in quanto trattasi di persona menomata fisicamente e non in grado di provvedere ai propri interessi ai sensi dell’art. 404 c.c.;