-  Marcella Ferrari  -  10/08/2016

Strisce blu e contrassegno scaduto: scatta la multa – Cass. 16258/2016 - Avv. Marcella Ferrari

Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, 3 agosto 2016 n. 16258

La pronuncia in commento statuisce la liceità dell"irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria all"automobilista che lasci il mezzo in sosta oltre i limiti di tempo consentiti.

La vicenda scaturisce dall"opposizione sollevata da un automobilista avverso il verbale di accertamento con il quale gli veniva irrogata una sanzione pecuniaria per aver sostato con il proprio veicolo, negli spazi delimitati da strisce blu, un"ora in più rispetto a quanto pagato con apposito contrassegno. Dopo i primi due gradi di giudizio, si giungeva in Cassazione.

Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di due norme: l"art. 157 c. 7 e 8 (arresto, fermata e sosta di veicoli) e l"art. 7 c. 15 (regolazione della circolazione nei centri abitati) del Codice della strada. Secondo la sua tesi difensiva, infatti, il mancato versamento dell"importo per le ore di sosta ulteriori rispetto a quelle effettivamente pagate non rappresenta una violazione del codice della strada ma un mero inadempimento dell"obbligazione contrattuale conclusa al momento del pagamento del biglietto.      
La Suprema Corte ritiene infondato il motivo di ricorso e si richiama ai propri precedenti in materia[1]. In particolare, viene ribadito che l"art. 157 c. 6 C.d.S. prevede due distinte condotte: 1) nel caso di sosta a tempo limitato il conducente deve indicarne l"inizio; 2) nell"ipotesi di presenza di un dispositivo di controllo della durata della sosta, all"automobilista è fatto obbligo di azionarlo. Con il sintagma «dispositivo di controllo della durata della sosta» si fa riferimento anche ai posteggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda (cosiddetto "ticket"). L"espressione è la medesima impiegata nell"art. 7 c. 1 lett. f) C.d.S. laddove è consentito ai comuni di destinare delle aree a posteggio a pagamento. Viene, inoltre, ribadito[2] che, nel caso in cui il sindaco, previa deliberazione della giunta, si sia avvalso della facoltà di cui al citato articolo, permane l"operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione. La Corte prosegue il percorso argomentativo citando un ulteriore precedente[3] in senso conforme e chiamando a corredo della propria decisione una pronuncia della Corte dei Conti[4], che qualifica come danno erariale la «mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico […] nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato […]». Ebbene, questa ipotesi, secondo i giudici contabili, configura un «danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento».

In conclusione, la Suprema Corte elabora il seguente principio di diritto: «in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell'art. 7, comma 15, del codice della strada. Infatti, poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta».

Preme sottolineare che la pronuncia oggetto di scrutinio, in tema di sosta limitata o regolamentata ex art. 7 Codice della Strada, si pone in aperto contrasto con l"orientamento prevalso tra alcuni giudici di merito[5] - anche in forza di un conforme parere del Ministero dei Trasporti[6] - secondo il quale la sosta, subordinata al pagamento di un importo, nelle aree destinata a parcheggio, se protratta oltre il termine, non dà luogo ad una multa ma ad un mero inadempimento contrattuale.

Per completezza espositiva si precisa, altresì, che per sosta limitata si intende quella permessa per un tempo limitato (di cui all"art. 157 c. 6 C.d.S.), mentre con sosta regolamentata si fa riferimento a quella oggetto di una specifica disciplina adottata per corrispondere ad esigenze di regolamentazione della circolazione.

Avv. Marcella Ferrari –  Avvocato del Foro di Savona



[1] Vedonsi Corte Cass., Sez. II, 25 febbraio 2008 n. 4847; Corte Cass., Sez. II, 4 ottobre 2011 n. 20308.

[2] In tal senso Corte Cass., Sez. II, 2 settembre 2008 n. 22036.

[3] Corte Cass. 9 gennaio 2012 n. 30.

[4] Corte dei Conti, Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012 n. 888.

[5] Tribunale di Treviso sentenza 21 aprile 2016 n. 1069

[6] Si fa riferimento al parere 6 maggio 2015 n. 2074 del Ministero dei Trasporti in virtù del quale la multa irrogata agli automobilisti che sforino il limite di tempo pagato, prolungando l"orario della sosta, è illegittima

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film