Gli sms scaricati dal telefono del coniuge costituiscono valido elemento di prova nel giudizio civile per l'addebito della separazione: la convivenza coniugale e la condivisione di spazi attenuta il principio di violazione della privacy
È attività lecita scaricare gli sms relativi a una relazione adulterina del coniuge direttamente dal suo cellulare. E costituisce anche elemento di prova ai fini dell"addebito della separazione.
Il principio è affermato dal Tribunale di Roma, con una sentenza del 30 marzo 2016, che affronta un tema molto dibattuto: c"è violazione della privacy ovvero costituisce illecito usare documenti acquisiti in violazione di normative pubblicistiche a fini probatori nel giudizio civile?
Il Tribunale capitolino afferma la piena utilizzabilità degli sms (e quindi la mancata violazione della privacy) tramite un"opera ermeneutica che parte dal presupposto secondo cui «in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune, quale quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con dati personali del coniuge sia evenienza non infrequente che non si traduce, necessariamente, in una illecita acquisizione di dati».
Secondo il Giudice, «è la stessa natura del vincolo matrimoniale che implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge e la creazione di un ambito comune, nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso, alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale».
In particolare, ai fini dell"esclusione della vigenza della privacy, si osserva che, allorchè manchi una specifica cura nel predisporre idonee attenzioni, «in un simile contesto non può ritenersi illecita la scoperta casuale del contenuto dei messaggi, per quanto personali, facilmente leggibili su di un telefono lasciato incustodito in uno spazio comune dell"abitazione familiare».
In sostanza, tenuto conto della convivenza nella casa famigliare, del matrimonio e dei doveri ad esso collegati, nella specie quello di fedeltà, di violazione della privacy si può parlare solo se un coniuge ha posto in essere, concretamente, una serie di "limitazioni" tecniche che impediscano la libera acquisizione dei dati personali. Diversamente, nessuna eccezione sulla inutilizzabilità dei documenti acquisiti, può esser richiamata ed accolta.
Nel caso, la separazione è quindi stata addebitata alla moglie, tenuto conto della documentazione iconografica, acquisita sulle pagine personali di facebook sue e dell"amante oltre che del tenore dei messaggi che erano conservati nella rubrica della memoria del cellulare della moglie. Se tale punto il Giudice osserva: «Gli sms in atti rappresentano, senza ombra di dubbio, il dialogo fra due persone tra cui è in corso una relazione intima; vi sono scambi di affettuosità, parole amorose e chiari riferimenti ad una comune sessualità, che non possono prestarsi ad equivoci di sorta».
Non c"è scampo per la donna fedifraga, che peraltro non è riuscita a provare che la crisi coniugale fosse precedente al tradimento: separazione addebitata e conseguente perdita dell"assegno di mantenimento.