-  Gasparre Annalisa  -  27/04/2016

Sequestro di persona in danno di persona incapace – Cass. pen. 15637/16 – A. Gasparre

Gli imputati erano condannati per il reato di sequestro di persona in danno di incapace, mentre il reato di circonvenzione di incapace era dichiarato prescritto.

In particolare gli imputati erano accusati di aver privato della libertà personale la parte offesa, persona in stato di deficienza psichica, costringendolo a trasferire la sua dimora nel luogo di residenza degli imputati, al fine di trarne profitto abusando dello stato d'incapacità psichica della persona offesa. 

La qualità di incapace della vittima non osta all'estrinsecarsi della tutela posta dall'art. 605 c.p., che è finalizzato a garantire il bene della libertà personale di ogi soggetto. La Cassazione si era già esprssa sulla configurabilità del sequestro di incapace nel caso in cui la vittima sia un minore e quale che foss la sua età, così precisando che soggetto passivo del sequestro di persona può essere qualsiasi persona (anche se) giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti (cioè, di re-agire) (Gasparre, Sussiste l'ipotesi criminosa del sequestro di persona a scopo di estorsione nel caso di sottrazione violenta o fraudolenta di un minore, Diritto minorile, 18.1.2012).

Il trasferimento "coatto" di un soggetto concretamente incapace d'intendere e di volere dal suo luogo di residenza a quello degli imputati, situato a centinaia di chilometri di distanza e con l'estrema difficoltà per gli altri parenti di avere contatto nonché con la pressante opera degli imputati tendente a trarre altresì profitto dalla indicata coartazione, è inquadrato nella fattispecie di sequestro di persona.

La fattispecie di reato intende tutelare la libertà fisica e di locomozione, oppure quella di restare in un posto determinato senza essere illegittimamente rimosso, di ciascuna persona. Non vi è alcuna distinzione riguardo allo stato di capacità della vittima. Si tratta di un diritto fondamentale e inviolabile di cui è titolare ciascuna persona dal momento della nascita fino alla sua morte; come noto, tale diritto può essere compresso solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (art. 13 Cost.).

La norma sul sequestro di persona tutela la libertà personale da qualsiasi pregiudizio per la possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno, pregiudizio esistente ogni volta che vi sia un apprezzabile limitazione di tale libertà.

Non vi è dubbio che soggetto passivo del reato possa essere anche una persona giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti (si pensi oltre all'infans, all'amens, al portatore di handicap motori o intellettivi, e comunque a tutti i soggetti che per qualsivoglia ragione non siano in grado da soli di manifestare ed affermare la propria volontà e di tutelare i loro diritti fondamentali).

Quanto all"oggetto del reato, nel concetto di privazione di libertà rientra sia il trattenimento della vittima contro la sua volontà in un determinato posto, sia la amotio della persona da un posto nel quale intendeva trattenersi: entrambe le condotte ledono la libertà fisica della vittima che costituisce l'oggetto di tutela del delitto di sequestro di persona.

Devono essere distinti due profili: da un lato, la titolarità del diritto alla libertà fisica che spetta a ciascuna persona, che può essere vittima del delitto quando illegittimamente venga privata di tale libertà, dall"altro, la capacità, giuridica e pratica, di agire in difesa dei propri diritti.

A garantire la libertà fisica di minori e incapaci sono posti alcuni soggetti, cui viene affidata la cura e custodia; sono tali persone, infatti, che hanno il diritto di stabilire dove il minore o l'incapace possa stare e con chi, e fino a che punto, possa allontanarsi dalla casa ove abiti o da un luogo di degenza o comunque di ricovero. Quando manchi il consenso delle persone alle quali sia affidata la custodia del minore o dell'incapace, che non abbia la capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto ad azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso delle suddette persone ad essere rimosse dal luogo ove lo hanno riposto le persone che lo hanno in custodia o ad essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto.

In breve, la condotta illegittima di privazione della libertà fisica del minore o dell'incapace che integra il delitto di sequestro di persona.

Per un caso di minori e sulla differenza tra sequestro di persona e sottrazione di minori, volendo, Gasparre, Sussiste l"ipotesi criminosa del sequestro di persona a scopo di estorsione nel caso di sottrazione violenta o fraudolenta di un minore, Diritto minorile, 18.1.2012. Per alcuni casi di sequestro di persona, su questa Rivista, 4.8.2012, Stessa spiaggia stesso mare… con tentativo di sequestro di persona; 7.12.2015, Sequestra la figlia perché non ne condivide le scelte sentimentali.

 

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-02-2016) 14-04-2016, n. 15637 – Pres. Vecchio, rel.Sabeone

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 5 marzo 2015, ha parzialmente confermato, accertando l'intervenuta prescrizione del concorrente reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva condannato C.E. e G.M. per il delitto di sequestro di persona in danno di N.C..

Il fatto era costituito dall'azione dei condannati che avevano privato della libertà personale la parte offesa, persona in stato di deficienza psichica, costringendolo a trasferire la sua dimora dal Comune di (OMISSIS) a quello di (OMISSIS), luogo di residenza degli imputati, al fine di trarne profitto abusando, per l'appunto, dello stato d'incapacità psichica della persona offesa.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, lamentando:

a) una violazione della legge processuale e più in particolare dell'art. 416 c.p.p. laddove prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio per omesso interrogatorio degli imputati;

b) una violazione di legge in ordine al calcolo del termine di prescrizione non tanto per il delitto di circonvenzione d'incapace già dichiarato prescritto ma altresì per il restante delitto di sequestro di persona;

c) una mancanza o contraddittorietà della motivazione e una violazione di legge nell'inquadramento dei fatti nell'ascritta fattispecie di cui all'art. 605 c.p., la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Motivi della decisione

1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.

2. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art. 416 c.p.p., comma 1, per il caso in cui detta richiesta non sia preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, non è configurabile quando, provvedutosi validamente alla effettuazione dell'invito, l'interrogatorio non abbia poi di fatto avuto luogo, per non essersi l'indagato presentato o per avere rifiutato di rispondere in assenza del difensore.

In tal senso è la giurisprudenza consolidata di questa Corte cui questo Collegio ritiene di aderire, condividendola (v. Cass. Sez. 1, 25 maggio 2000 n. 2752 e Sez. 1, 10 ottobre 2006 n. 35703).

Una volta che l'indagato sia stato convocato per l'interrogatorio, qualora per qualsiasi motivo ritenga di non presentarsi ovvero di non sottoporsi ad interrogatorio nella data prevista (come nel caso in esame, in cui gli indagati, dopo avere chiesto di essere sottoposti ad interrogatorio, nella data fissata hanno ritenuto di non presenziare per indisponibilità del loro legale di fiducia), è invero suo onere, se intenda effettivamente sottoporsi effettivamente all'incombente che non può avere luogo in quella data per indisponibilità sua o del suo difensore, presentarsi successivamente ovvero, quanto meno, chiedere una nuova fissazione dell'incombente indicando specificamente la data di cessazione della indisponibilità.

Considerati, infatti, i rigorosi termini previsti per le indagini e per quelle suppletive o prorogate, di cui all'art. 415 bis c.p.p., una volta che il P.M. abbia prontamente attivato la procedura di interrogatorio su richiesta dell'interessato, procedendo altresì alle notificazioni occorrenti, spetta all'indagato o al suo difensore attivarsi affinchè l'incombente abbia luogo, se intende addurre un impedimento per la data fissata e ciò nonostante insistere perchè abbia luogo in altra data, che comunque deve essere immediata o quanto meno prossima.

Nella specie, come osservato da entrambi i Giudici del merito e non contestato nemmeno dalla difesa degli imputati, alla prevista data del 18 dicembre 2006 non si era tenuto il fissato interrogatorio avanti la Polizia Giudiziaria.

La conversazione telefonica del difensore degli imputati con un Agente della Polizia Giudiziaria il medesimo giorno nonchè l'invio di un fax nella successiva data del 20 dicembre 2006, con riferimento ad una generica successiva presa di contatto telefonico per concordare altra data per l'interrogatorio, non valgono a ritenere adempiuto concretamente l'onere di richiedere la fissazione di altro termine sia per la genericità della manifestata disponibilità che per la mancata indicazione della cessazione dell'indisponibilità stessa, come dianzi affermato da questa Corte.

3. Quanto al secondo motivo, si osserva come la prescrizione per l'ascritto reato di cui all'art. 605 c.p., ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., assommi ad anni dieci (anni otto per la pena edittale più anni due, pari al quarto della pena, per l'interruzione dovuta alla citazione a giudizio) per cui essendo stato il reato commesso fino al (OMISSIS) il termine prescrizionale ordinario sia quello del 26 febbraio 2015 a cui devono aggiungersi 35 giorni di sospensione in primo grado (udienze 11 gennaio 2010-15 febbraio 2010) e 329 giorni di sospensione in secondo grado (udienze 20 febbraio 2014-15 gennaio 2015), sospensioni dovute entrambe all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamate dalle associazioni di categoria.

A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di sospensione va computato integralmente nella misura di 364 giorni con scadenza, quindi, alla prossima data del 25 febbraio 2016.

Va ricordato, infatti, che è da tempo consolidata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice che ritiene che in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, non si applichi nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente (v. da ultimo, Cass. Sez. 3, 24 febbraio 2015 n. 11671).

Tale principio va ribadito anche dopo la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema che, risolvendo un contrasto insorto tra le Sezioni semplici, hanno statuito che il concomitante impegno professionale del difensore in altro procedimento potesse costituire legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato fino ad un termine massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione (v. Cass. Sez.Un. 18 dicembre 2014 n. 4909).

In quel caso, infatti, ad essere stato dedotto era un legittimo impedimento a comparire del difensore per essere lo stesso contemporaneamente impegnato in altra sede per altra difesa.

Cosa diversa, invece, è la partecipazione del difensore ad un'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria, che non costituisce legittimo impedimento in senso tecnico.

4. Quanto all'ultimo motivo giova premettere, in punto di diritto, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6, 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5, 6 ottobre 2009 n. 44914), come pur dopo la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46,art. 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato debba essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v.

Cass. Sez. 4, 10 febbraio 2009 n. 20395).

In tema di sentenza penale di appello, non sussiste, poi, mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice.

Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (v. Cass. Sez. 2, 15 maggio 2008 n. 19947).

La sentenza di merito non è tenuta, poi, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. 4, 13 maggio 2011 n. 26660).

Nella specie, questa volta in fatto e nei limiti del presente giudizio di legittimità di cui dianzi si è detto, deve osservarsi come l'impugnata sentenza abbia logicamente motivato come agli odierni ricorrenti debba essere concretamente ascritto il delitto accertato in prime cure (sequestro di persona), sulla base della elencazione di quelle circostanze di fatto che valgono ad integrare la fattispecie di cui all'art. 605 c.p. (v. pagina 23 della decisione impugnata).

In altri termini, il trasferimento "coatto" di un soggetto concretamente incapace d'intendere e di volere e proprio in contemporanea con l'esercizio dell'azione d'interdizione dal suo luogo di residenza a quello degli imputati, situato a centinaia di chilometri di distanza e con l'estrema difficoltà per gli altri parenti di avere contatto nonchè con la pressante opera degli imputati tendente a trarre altresì profitto dalla indicata coartazione, risultano correttamente inquadrati nell'ascritta fattispecie.

Il reato di cui all'art. 605 c.p. intende tutelare la libertà fisica e di locomozione (vedi Cass. Sez. 5, 15 novembre 1999 n. 5443), oppure quella di restare in un posto determinato senza essere illegittimamente rimosso, di ciascuna persona, senza alcuna distinzione tra persone capaci o meno.

Si tratta, infatti, di uno dei diritti fondamentali, considerato inviolabile, di cui è titolare ciascuna persona dal momento della nascita fino alla sua morte, che non può in alcun modo essere compresso se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (articolo 13 Cost.).

Insomma la norma incriminatrice in questione serve a tutelare la libertà fisica, o meglio la libertà personale, da qualsiasi pregiudizio per la possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno (v. Cass. Sez. 1, 24 novembre 1993, n. 1841), pregiudizio esistente ogni volta che vi sia un apprezzabile limitazione di tale libertà.

Non vi può essere alcun dubbio che soggetto passivo del reato in discussione possa essere anche una persona giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti: si pensi oltre all'infans, all'amens, al portatore di handicap motori o intellettivi, e comunque a tutti i soggetti che per qualsivoglia ragione non siano in grado da soli di manifestare ed affermare la propria volontà e di tutelare i loro diritti fondamentali.

Come pure non può sussistere dubbio che nel concetto di privazione di libertà rientri sia il trattenimento della vittima contro la sua volontà in un determinato posto, sia la amotio della persona da un posto nel quale intendeva trattenersi.

Entrambe le condotte, infatti, ledono la libertà fisica della vittima che costituisce l'oggetto di tutela del delitto di cui all'art. 605 c.p..

Non bisogna confondere, poi, la titolarità del diritto alla libertà fisica che, come già detto, spetta a ciascuna persona, che può, quindi, essere vittima del delitto considerato quando illegittimamente venga privata di tale libertà, dalla capacità, giuridica e pratica, di agire in difesa dei propri diritti.

La verità è che la libertà fisica del minore e, quindi, anche quella di un incapace, sia garantita dai genitori oppure dalle persone alle quali venga affidata la loro cura e custodia; sono tali persone, infatti, che hanno il diritto di stabilire dove il minore o l'incapace possa stare e con chi, e fino a che punto, possa allontanarsi dalla casa ove abiti o da un luogo di degenza o comunque di ricovero.

Nel momento in cui non vi sia il consenso delle persone alle quali sia affidata la custodia del minore o dell'incapace, che non abbia la capacità di agire o di manifestare il proprio dissenso rispetto ad azioni di altre persone, si deve ritenere un implicito dissenso delle suddette persone ad essere rimosse dal luogo ove lo hanno riposto le persone che lo hanno in custodia o ad essere trattenuto in un luogo diverso da quello prescelto.

Insomma, è la condotta illegittima di privazione della libertà fisica del minore o dell'incapace che integra il delitto di cui all'art. 605 c.p..

Quanto, poi, alla doglianza circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e alla mancata assunzione di una pretesa prova decisiva costituita dalla testimonianza V.R., in diritto, si osserva come l'art. 507 c.p.p. conferisca al Giudice un potere e non un dovere di integrazione probatoria; l'esercizio di tale potere presuppone, poi, la sussistenza dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova e postula l'apprezzamento e la valutazione al riguardo da parte del Giudice, il quale, ove non eserciti tale potere, non è tenuto a darne espressamente conto, evincendosi implicitamente dall'effettuata valutazione, adeguata e logica, delle risultanze probatorie già acquisite la superfluità di una eventuale integrazione istruttoria (v. Cass. Sez. 6, 16 febbraio 2010 n. 24430); l'iniziativa deve essere, pertanto, "assolutamente necessaria" (sia l'art. 507 che l'art. 603 per l'appello usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività (altrimenti non sarebbe "assolutamente necessaria"), diversamente da quanto avviene nell'esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti; nella specie, in fatto questa volta, il Giudice di fronte alla richiesta della difesa degli imputati, ha chiaramente motivato non solo il diniego dell'ammissione della prova ma, altresì, il suo carattere di non decisività, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale (v. pagina 18 della motivazione).

A ciò si aggiunga come gli stessi ricorrenti (v. pagina 16 del ricorso) riferiscano che la V., pretesa prova decisiva, avrebbe detto una frase alla parte civile A.M.C. dalla quale ipotizzare l'insussistenza dell'ascritto reato con ciò dimostrando, di converso, la necessità di porre tali dichiarazioni in correlazione con tutto il materiale raccolto nell'istruttoria dibattimentale senza però spiegare la concreta decisività della stessa.

5. I ricorsi vanno, in conclusione, rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido tra loro, a rifondere alle costituite parti civili le spese del presente giudizio, che liquida in Euro tremila oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2016.

 

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2016




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

immagine articolo

Video & Film