-  Mazzotta Valeria  -  08/04/2016

Risarcito il padre che vede ostacolato il diritto di visita - Cass. civ. 6790/2016 - Valeria Mazzotta

Il genitore che  ostacola le visite dei figli da parte dell'altro rischia di perdere l"affidamento condiviso e deve risarcire il danno non patrimoniale

 

Spetta il risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge che non riesce a vedere il figlio a causa del comportamento ostacolante dell"altro genitore.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6790/16, depositata il 7 aprile, accogliendo  il ricorso di un padre separato contro la decisione della Corte territoriale che riduceva l"entità del risarcimento del danno non patrimoniale in suo favore (inizialmente quantificato in 50.000 euro) e a carico della ex. Quest"ultima l"aveva denunciato per pedofilia ma, rileva la Corte d"Appello, un reato perseguibile d"ufficio non è fonte del diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. salvo si tratti di calunnia. Nel caso di specie non era stato ravvisato il dolo della madre che aveva denunciato il padre per pedofilia, denuncia poi archiviata. Nello specifico, la corte territoriale soggiungeva che Pm e gip, pur concordando nel giudicare infondata la denuncia per violenza sessuale aggravata, ritenevano non configurabile il reato di calunnia ascrivibile alla donna, sicchè non era configurabile una condotta civilmente illecita della madre. Era stato tuttavia confermato che il comportamento ostacolante del diritto di visita paterno, come regolato con i provvedimenti presidenziali costituiva un illecito civile, con conseguente danno non patrimoniale per la lesione del diritto del padre di vedere e stare col figlio, quantificabile in 10 mila euro.

La Cassazione ritiene fondato il ricorso del papà: la Corte d"Appello non ha liquidato equitativamente il danno, ignorando del tutto le risultanze processuali e gli aspetti della vicenda: essa ha infatti «ha esaurito la propria motivazione nella sola affermazione considerate tutte le circostanze relative all"entità della lesione del diritto del ex coniuge». Ma questa è una «motivazione apparente, giacché essa non dà affatto conto dell"iter logico seguito nella quantificazione del danno in via equitativa, ai sensi dell"articolo 1226 Cc, la quale, pur essendo affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, deve essere sorretta dalla intelligibile indicazione dei criteri adottati a base del procedimento valutativo, in forza delle presupposte allegazioni della parte danneggiata».

In generale, sotto altro profilo, reca un grave pregiudizio al figlio minore, con conseguente perdita dell"affido condiviso, il genitore collocatario che impedisce all"altro di vedere e stare con il figlio, screditando agli occhi di questo la figura genitoriale. Il caso più frequente è quello della madre che ostacola le visite paterne, in tal modo recando un innegabile pregiudizio alla crescita equilibrata e serena della prole. Comportamento che comporta, nei casi più gravi, la revoca dell"affido condiviso e il conseguente affidamento esclusivo dei minori al genitore "non colpevole".




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