-  Converso Rosaria  -  09/07/2013

RISARCITO IL CORRENTISTA SE LA BANCA AGISCE ARBITRARIAMENTE SUL SUO CONTO, Cass. Civ. 16612/13 - R.CONVERSO

Il cliente di una banca, peraltro fideiussore di una società, affidata presso la medesima banca, non si vede pagare un assegno tratto sul detto Istituto di Credito, per via di una compensazione del saldo attivo del proprio conto corrente con il credito vantato dalla banca nei confronti della società garantita.

Il correntista denuncia l"arbitrario ed illegittimo comportamento dell'Istituto di Credito presso la competente autorità giudiziaria, chiedendo, nel contempo, il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di prima istanza si pronuncia per l"illegittimità del negato pagamento dell"assegno da parte dell"istituto finanziario, ma limita la condanna alla corresponsione dell"importo indicato nel titolo, ritenendo non dovuto ogni altro tipo di risarcimento.

Impugnata la sentenza, per quanto di ragione, anche il Giudice d"Appello non decreta in ordine al ristoro di eventuali danni, in quanto non considera illegittima la condotta dell"istituto.

La Corte, tuttavia, considerato che motivo d"appello non era la legittimità della condotta della banca (questione decisa dal Giudice di Prime cure e non oggetto di impugnativa da parte del ricorrente, né del resistente), avrebbe dovuto limitarsi a valutare, da un lato, la sussistenza del danno lamentato, sotto il profilo della sua effettiva consistenza e, dall'altro, il nesso di causalità con il comportamento della banca, e non già pervenire ad escluderlo per difetto del presupposto.

 

La Corte d"Appello, infatti, affermava l'insussistenza del danno morale non configurandosi, nel comportamento della banca, il reato di appropriazione indebita, nonché del danno patrimoniale, per mancanza del nesso di causalità tra il comportamento della banca stessa e le perdite economiche, ovvero il mancato guadagno.

Ma su tali affermazioni non vi era contestazione da parte del ricorrente e, pertanto, i Giudici di seconda istanza non dovevano pronunciarsi, atteso l'intervenuto giudicato sulla questione.
Rimaneva, tuttavia, una posta rilevante di danno, quello non patrimoniale, attinente alla personalità e alla dignità della persona, indipendentemente dall'esistenza di reato.

La Corte di merito non esaminava tale profilo di danno, limitandosi ad insistere sulla legittimità del comportamento della banca (ma, come già ribadito, non poteva e non doveva esprimersi).

La I Sezione, pertanto, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ritenuto di cassare la sentenza d"appello e di rimettere la causa davanti alla stessa, ma in diversa composizione, impartendo precise linee guida per la pronuncia di una nuova sentenza. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno sancito la necessità di valutare – sulla base dell"illegittimo comportamento dell"istituto di credito – la sussistenza o meno di danni e, conseguentemente, il relativo ammontare.

Si tratta di una pronuncia importante nel'ambito di una giurisprudenza in materia che si sta dimostrando pù dura nei confronti di condotte bancarie arbitrarie e scorrette, che tanti danni causano ai correntisti, soprattutto quando si tratta di piccole e medie imprese che, a causa di comportamenti illegittimi degli istituti finanziari, si vedono spesso negare e/o revocare linee di credito essenziali per la vita delle loro aziende.




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