-  Mazzotta Valeria  -  20/07/2016

Regol. UE 2016/1103 e 2016/1104 su rapporti patrimoniali tra coniugi e parti delle unioni registrate - V. Mazzotta

Con i Regolamneti UE 2016/1103 e 2016/1104 è stata colmata una grave lacuna nel sistema giuridico europeo. Presto anche in materia di regime patrimoniale tra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate avremo regole comuni per tutti i Paesi UE aderenti ai regolamenti

 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell"Unione europea dell"8 luglio 2016 il regolamento  (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell"esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e il regolamento (UE) 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell"esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Le norme sui conflitti di leggi (capo III) saranno applicabili ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, ed ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente al 29 gennaio 2019.

Le norme relative alle informazioni da mettere a disposizione dei cittadini e alle informazioni concernenti gli estremi e le procedure trovano applicazione a decorrere dal 29 aprile 2018.

Infine, le norme concernenti elaborazione di certificati, comunicazioni di nominativi e autorità da notificare alla Commissione, si applicheranno a decorrere dal 29 luglio 2016

LA disciplina dettata dai due regolamenti si applicherà a decorrere dal 29 gennaio 2019 e interesserà, salvo eccezioni, solo i procedimenti avviati, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse in quella data o successivamente. L"applicabilità delle norme sui conflitti di leggi è peraltro circoscritta ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, ovvero ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente a tale data.

Gli effetti del regolamento si produrranno comunque negli Stati membri che hanno dichiarato di partecipare alla cooperazione rafforzata, vale a dire Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. Ciò non impedisce naturalmente che altri Stati possano adottare i regolamenti in un momento successivo

La maggiore mobilità degli individui ha comportato un aumento significativo di tutte le forme di unione tra cittadini di Stati membri diversi o tra soggetti che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. Problemi di non poco conto possono sorgere allorchè il patrimonio di queste coppie vada ripartito, poichè, potendo essere diversa la nazionalità dei soggetti interessati, diverse sono le norme, sia sostanziali sia di diritto internazionale privato, applicabili.

È stata colmata, così, una grossa lacuna presente nel sistema giuridico europeo. I regolamenti si occupano delle disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all"accettazione, all"esecutività e all"esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.

Essi non si applicano a questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi e dei partner; a questioni quali l"esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio e di un"unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri; alle obbligazioni alimentari tra coniugi e tra partner; a questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra coniugi e tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film