È onere dell"avvocato dotarsi di software idoneo ad aprire eventuali file zippati (.zip) provenienti dalla Cancelleria
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, 20 luglio 2016 n. 14827
Così si è pronunciata la Suprema Corte nella sentenza in commento, trovandosi, ancora una volta, a dover decidere su questioni informatiche afferenti al processo civile telematico (PCT).
Nel caso di specie, in materia di prelazione agraria, l"attore agiva in giudizio al fine di esercitare il proprio diritto di riscatto. La domanda veniva accolta in primo grado e rigettata in appello, in quanto l"appellato veniva dichiarato decaduto dalla prova. Il legale, infatti, non aveva correttamente individuato il file zippato allegato alla PEC di fissazione dell"udienza ed aveva omesso di presentare le istanze istruttorie. Ad avviso della Corte distrettuale, la mancata visualizzazione dell"allegato contenente l"ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori era dipesa da un"errata configurazione del computer del difensore. Si giungeva così in Cassazione.
L"avvocato, con le difese svolte nel ricorso, lamenta la violazione delle norme in ordine ai formati elettronici ammessi nelle comunicazioni da parte della Cancelleria. Infatti, il formato elettronico della comunicazione contenente l"ordinanza istruttoria recava l"estensione "pdf.zip"; mentre ad avviso dell"istante l"unico formato ammesso sarebbe il .pdf. L"art. 136 c.p.c. che disciplina le comunicazioni (i cosiddetti "biglietti di cancelleria") ammette la trasmissione delle stesse a mezzo PEC e, secondo il ricorrente, gli allegati dovrebbero avere come estensione la Portable Document Format (.pdf); per contro, secondo la ricostruzione difensiva, l"art. 149 bis, in tema di notificazioni, erroneamente indicato dalla Corte distrettuale, ammetterebbe allegati anche con diverso formato.
I supremi giudici confermano le valutazioni effettuate in sede di merito, ribadendo che la mancata visualizzazione del provvedimento da parte del difensore sia avvenuta a causa di un errore inescusabile dello stesso, cagionato dalla mancata configurazione del personal computer per la visualizzazione dei file zippati. La censura sollevata dal legale, inoltre, non afferisce alla mancata ricezione della comunicazione via PEC, ma alla presunta violazione delle norme inerenti ai formati ammessi nelle trasmissioni telematiche. Orbene, la Corte sottolinea come il formato .zip non alteri il documento, ma persegua unicamente la finalità di comprimere il file al fine di renderlo meno "pesante" (in termini di megabyte). Le specifiche tecniche contenute nell"art. 34 del D.M. 44/20111, anche alla luce dei successivi provvedimenti dell"aprile 20142 e dicembre 20153, prevedono il formato .zip tra quelli ammessi. In particolare, l"art. 12 c. 2 del citato regolamento, rubricato "formato dei documenti informatici allegati", consente l"impiego dei formati compressi (.zip, .rar et similia) nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al prefato art. 34. Da ultimo, l"art. 13 del provvedimento del DGSIA (dicembre 2015) elenca i formati ammessi ed, al secondo comma, tra i file compressi, indica le seguenti estensioni: .zip, .rar, . arj.
La Suprema Corte, dunque, conclude affermando che si deve «esigere dal difensore l'utilizzo di un'idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al formato compresso». Inoltre, soggiunge che, in capo al legale, grava un onere di diligenza in virtù del quale egli, in caso di dubbio, avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla Cancelleria del giudice per chiedere, eventualmente, una nuova trasmissione.
Avv. Marcella Ferrari – Avvocato del Foro di Savona
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell"articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.
Si tratta del provvedimento del 16 aprile 2014 adottato dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»
Si tratta del provvedimento del 28 dicembre 2015 recante «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24».