Cass., sez. III, 8 aprile 2016, n. 6844, Pres. Vivaldi – Rel. Vincenti
In tema di responsabilità ex art. 2048 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento alla vittima di un infortunio occorso durante una partita di calcetto a scuola, nell"ora di educazione fisica, qualora il danno sia qualificabile come ordinaria e probabile conseguenza dell"attività sportiva in questione e quindi come un rischio insito in qualsiasi altra attività a carattere sportivo.
Nel corso della partita, un minore riportava la lesione dell"occhio destro con postumi altamente invalidanti a causa di una violenta pallonata ricevuta in pieno volto.
Dopo due pronunce sfavorevoli in primo e secondo grado, il danneggiato ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte d"Appello avrebbe negato che una partita di calcio non rappresenti un"attività pericolosa, che il pallone utilizzato presentasse sfilacciature tali da poter arrecar danno agli utilizzatori e che l"insegnante, tenuta a vigilare sull"espletamento delle attività ludiche, si fosse completamente allontanata.
Secondo i giudici di legittimità, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all"interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell"ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l"onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l"illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l"onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con 1"età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco" (Cass., 14 ottobre 2003, n. 15321).
In siffatta cornice si colloca, dunque, l"accertamento in fatto, che non è attinto dalla denunciata violazione di legge, operato dalla Corte territoriale, la quale ha riscontrato come l"evento lesivo (pallone calciato da altro allievo a breve distanza dal volto dell"avversario) si sia determinato nel corso di "una normale azione di gioco" del calcio, "rientrante nella normalità della pratica", né violenta in sé, né "esaltata" dagli accadimenti in altra e diversa zona del terreno di gioco.