Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  29/06/2023

Nota a sentenza - Antonio Pizzulli

Con sentenza n. 1479/21 RG. emessa in data 10.01.2022, il Tribunale penale di Trani in composizione collegiale  ha condannato l’imputato alla pena di anni 5 di reclusione rispettivamente per i reati di estorsione aggravata e di maltrattamenti in famiglia ai danni di tre donne, costutitesi parti  civili nel processo.

Le indagini preliminari  scaturite dalle denunce delle tre donne che di fatto avevano costituito con l’ imputato una “ famiglia” occupandosi materialmente ed affettivamente nel corso di circa vent’anni del prevenuto, avevano preso le mosse attraverso l’ applicazione del cd. “ codice rosso”.

Le tre donne infatti dopo la denunzia sporta da ciascuna di esse, erano state ascoltate a sommarie informazioni nel termine previsto dalla Legge del  19 Luglio del 2019 n.69 dalla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero competente, confermando le accuse nei confronti del prevenuto ed aggiungendo al loro racconto circostanze poi ritenute, a seguito di attenta e capillare istruttoria dibattimentale svoltasi innanzi al Tribunale Collegiale di Trani, attendibili dallo stesso collegio giudicante.

Interessante sottolineare per il caso che ci occupa l’ applicazione formalmente ineccepibile del Codice Rosso, rispettato in toto sia nei tempi di espletamento dell’audizione delle persone offese dal reato, quanto nella tutela effettiva delle medesime denunzianti, nonché l’iter argomentativo espresso dal Tribunale nella propria decisione con riguardo al concetto di famiglia necessario ai fini dell’ applicazione della fattispecie di cui all’ art. 572 c.p.

Al riguardo,il Tribunale ha chiarito che deve intendersi come “ famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti  di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, non presupponendo il reato de quo necessariamente  l’esistenza di vincoli di parentela civili o naturali, perché anche in tal caso viene tra le parti a crearsi  quel rapporto stabile  di comunità familiare  che il legislatore  ha ritenuto  di dover tutelare, evidenziando altresì una tale lettura della norma con le modifiche introdotte dalla legge 1 ottobre  2012 n. 172 nel testo della rubrica della fattispecie di cui all’ art. 572 c.p.

La sentenza di condanna dell’ imputato ha dunque ravvisato nel caso de quo l’esistenza di un rapporto familiare inteso nel senso sopra riferito e ne ha fatto discendere il corollario della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame.




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