- Patologie psichiche
- Stato di abbandono
- Dichiarazione di adottabilità
Dichiarazione di adottabilità di una minore in seguito al mancato riconoscimento della stessa da parte dei genitori biologici. Questa potrebbe essere in sintesi la spiegazione della vicenda in oggetto.
Ma la questione appare più complessa di così come sintetizzata.
Una coppia di genitori metteva al mondo una bambina che, però, non veniva da loro riconosciuta.
Alla base di questa scelta una serie di patologie e disturbi psichiatrici cui la coppia soffriva e che ha condotto a tele decisione.
Decisione successivamente ribaltata dalla madre che, improvvisamente, insisteva per riconoscere la figlia. Condotta poi seguita anche dal padre che mirava ad un pari risultato.
Ciò che però preme rilevare in questo come in altri casi in cui protagonisti esclusivi sono i minori, è la necessità, la volontarietà di tutelare quelli che sono gli interessi primari della bambina, interessi che devono essere tenuti in debita considerazione per garantire alla stessa un sano e sereno sviluppo psico-fisico.
In particolare nel caso qui prospettato, come si legge nella pronuncia in oggetto, a causa dell"abbandono dei genitori la minore si trovava a soffrire di patologie di tipo psichiatrico, chiaramente conseguenti all"indifferenza mostrata dai genitori nei suoi confronti e definite come "reazione paranoide acuta".
Non solo. Anche la madre, come sopra accennato, soffriva di disturbi tali da impedirle di impegnarsi seriamente nel rapporto con la figlia biologica nonché nella crescita della stessa. A conferma di ciò si sottolinea in sentenza che, in occasione di uscite tra madre e figlia, vi erano stati diversi litigi.
Se ciò non bastasse anche i servizi sociali intervenuti riscontravano gravi disturbi nella salute psichica della madre e del padre alla stregua di "conclamate, risalenti e ormai croniche patologie mentali" che evidenziavano chiaramente la loro inidoneità ad essere genitori.
Come noto, qualora manchi il sostegno materiale e morale familiare, la legge prevede che il minore possa ricostituire un rapporto di filiazione attraverso l"adozione. Tale mancanza di sostegno morale e materiale è presupposto necessario per lo stato di abbandono e, conseguentemente, per la dichiarazione di adottabilità.
Nel caso in oggetto appare evidente lo stato di abbandono in capo alla minore dovuto dapprima alla mancanza di riconoscimento da parte dei genitori e poi alle patologie psichiche in capo agli stessi che non hanno consentito una serena occasione di crescita e sviluppo per la stessa.
È pertanto mancata la sussistenza di un valido rapporto instauratosi tra genitori e figlia in quanto non vi è mai stata una convivenza duratura tra gli stessi né tantomeno una stabilità affettiva in tal senso.
Per questi motivi la minore deve essere considerata in stato di abbandono e, conseguentemente, dichiarata adottabile.
È necessario promuovere l"instaurazione di una nuova e diversa vita per la bambina attraverso la creazione di rapporti stabili e duraturi con una nuova famiglia ed attraverso un solido legame affettivo che le permetta una serena crescita.
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Corte di Cassazione, sez. I civ. sentenza 11/02/2015, n. 2676
Presidente e relatore Forte
M.V. e C.D., genitori biologici della minore C.B. dapprima non avevano riconosciuto la loro figlia biologica e per loro patologie e disturbi psichiatrici, non avevano collaborato con i Servizi sociali a tutela della bambina, che era stata quindi dichiarata in stato di abbandono e quindi adottabile, dopo avere rilevato il ricovero della piccola presso il Centro "(OMISSIS)" e essersi disposta la sospensione della potestà genitoriale.
Accertata la esistenza di disturbi psichiatrici dei due genitori biologici, che avevano rifiutato anche ogni aiuto e sostegno dei servizi sociali, la Corte di merito ha ritenuto esservi lo stato di abbandono di lei, che subito dopo la nascita non era stata riconosciuta nè dal padre nè dalla madre i quali solo successivamente avevano manifestato interesse alla crescita della piccola, in tempi diversi, prima la madre e successivamente il padre.
Il T.M. di Roma riteneva esservi i presupposti per affermare lo stato di abbandono della bimba e dichiararne l'adottabilità, anche perchè era perdurata la mancanza di riconoscimento dalla stessa madre per un certo tempo dopo la nascita, mentre il padre ancora successivamente aveva dichiarato che B. era sua figlia; le patologie di tipo psichiatrico della minore erano anche effetto della evidenziata indifferenza di entrambi i genitori verso i lei dalla nascita fino a poco tempo prima della decisione del tribunale in ordine allo stato di abbandono della minore.
L'ulteriore istruttoria anche clinica comprovava che la salute psichica della madre era ostativa ad un serio impegno di lei per la crescita della bimba, con la quale, in occasione di qualche uscita comune, vi erano stati anche liti tra figlia e madre.
Dopo le relazioni dei servizi sociali e la applicazione della disciplina farmacologica-sanitaria prescritta per la ragazza, a seguito della diagnosi di "reazione paranoide acuta" come malattia della ragazza, cui i genitori anche essi portatori di "conclamate, risalenti e ormai croniche patologie mentali" (pag. 14 sentenza impugnata), avevano anche fatto alcune visite durante il suo soggiorno presso la Casa famiglia (OMISSIS), evidenziando la loro inidoneità raramente durante il suo ricovero presso ospedali e Casa famiglia, la Corte di merito ha rigettato il gravame avverso la dichiarazione di abbandono e di adottabilità della bambina e compensato le spese del procedimento. All'udienza collegiale del 22 gennaio 2015, in assenza dei ricorrenti ritualmente intimati, la Corte si è riservata la decisione.
Il ricorso dei genitori biologici è infondato e deve essere rigettato, per non avere gli stessi evidenziato e dimostrato la esistenza di un valido rapporto da loro instaurato con la minore, essendo mancato un rapporto di stabile e duratura convivenza con la stessa la quale, da quando è nata, nel contesto dei disordini mentali che hanno colpito la madre e del sostanziale disinteresse del padre, non ha con loro instaurato relazioni affettive e familiari, per cui non può che riconoscersi la legittimità e correttezza della dichiarata assenza di essi che hanno comportato il suo "stato di abbandono" e la connessa adottabilità di lei conseguente a tale stato in cui si trova, che si è espresso anche nei suoi comportamenti, confermando la esigenza di promuovere un nuovo modo di vivere, che agevoli una riabilitazione psichica della minore, anche in ragione degli effetti negativi prodotti su di lei dalla attuale situazione.
Va quindi confermato che la minore era in stato di abbandono, avendo i due genitori, indipendentemente da ogni loro responsabilità, evidenziato la loro inidoneità a svolgere le funzioni genitoriali verso la minore, che è da ritenere in stato di abbandono e come tale adottabile.
Deve quindi rigettarsi il ricorso anche se appare equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio, non potendosi attribuire ad alcuna delle parti la responsabilità per l'inizio e la prosecuzione del processo.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015