-  Mazzotta Valeria  -  26/07/2016

Matrimonio con straniero via Skype è valido - Cass. 15343/2016 - Valeria Mazzotta

Matrimonio celebrato tra un italiano e uno straniero via Skype: la modalità è anomala, ma il matrimonio va trascritto se è valido secondo la legge straniera, se non ci sono profili di contrarietà all'ordine pubblico.

 

 

 

È valido anche in Italia il matrimonio celebrato via skype tra la donna italiana e il cittadino straniero. Ciò che conta è la validità dell"unione nel Paese straniero che, automaticamente, comporta la legittimità del matrimonio anche nel nostro Paese, non ostandovi alcun problema di ordine pubblico.

Lo ha stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 15343/16, che rigetta il ricorso del Minostero degli Interni contro la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato legittimo il matrimonio contratto telematicamente tra un"italiana e un cittadino del Pakistan. L"ufficiale dello stato civile rifiutava la trascrizione dell"atto perché il matrimonio era stato celebrato in modo anomalo (via Skype) e tale modalità era contraria all"ordine pubblico. Ritiene il Viminale che per la legittimità del matrimonio sia necessaria la contestuale presenza dei «nubendi» davanti all"officiante. Ma secondo il tribunale, il matrimonio era valido secondo la legge pakistana e, quindi, anche per l"ordinamento italiano, in virtù dell"articolo 28 della legge 218/95, indipendentemente dalla modalità in cui era stato celebrato. Pertanto, il rifiuto alla trascrizione era illegittimo. La Cassazione conferma. Ai sensi dell"articolo 28 citato, «il matrimonio celebrato all"estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento». Pertanto, essendo l"unione celebrata in Pakistan e validamente secondo la legge di quel Paese, è stato ritenuta valida per l"ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico».
Il Ministero ha opposto che la modalità di celebrazione del matrimonio, da parte dell"ufficiale pakistano, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinità dell"espressione del consenso, rendendo l"atto non riconoscibile come matrimonio». Ma non è così. Se il matrimonio è valido per l"ordinamento straniero, perché idoneo a rappresentare il consenso dei nubendi in modo consapevole, non può essere contrastante con l"ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista nell"ordinamento italiano.




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