Danni  -  Redazione P&D  -  03/08/2023

La Simla ha intrapreso un corretto percorso scientifico finalizzato alla condivisione tecnica del Barème Nazionale delle Macroinvalidità…..  ma è sufficiente ? - Enrico Pedoja

  1. Verso un Bareme Nazionale condiviso

La Società Italiana di Medina Legale e delle Assicurazioni è promotrice di un progetto di studio finalizzato a realizzare la Tabella Medico legale del danno alla persona in ambito Civilistico delle Menomazioni alla Integrita’ Psico Fisica comprese tra 10 e 100 punti di Invalidità Permanente

L’iter scientifico prevede sostanzialmente, come indicato nel programma ,  la necessaria definizione e i principi metodologici di valutazione e quantificazione della componente disfunzionale biologica che consentano  l’ individuazione di parametri convenzionali condivisi per ogni organo-funzione o apparato , espressi in termini percentualistici, nei  quali integrare  i dati clinici e gli eventuali  dati strumentali complementari  assunti dal medico legale nel corso di ogni singolo accertamento specialistico , avendo riguardo dello stato anteriore del danneggiato

L’iniziativa tecnica  della SIMLA  , basata anche  sul supporto della AI per una ottimale acquisizione e selezione della complessa bibliografia scientifica necessaria al  complesso studio preliminare ,  prevede il percorso   della “Consensus Conference “ usualmente utilizzato nei Paesi Anglosassoni in  ambito scientifico e  dovrebbe finalmente consentire  di superare tutte le criticità interpretative , finora emerse  nel contesto dottrinario medico legale Nazionale , che negli ultimi  anni aveva condizionato la possibilita’ di elaborazione di un Barème condiviso

  1. Concetto di “danno Biologico” : qual è l’effettiva correlazione tra  parametro disfunzionale ( Invalidita’ permanente biologica )  e risarcimento del danno non patrimoniale

IL concetto di Invalidita’ permanente biologica corrisponde alla   riduzione del potenziale fisico, psichico sensoriale o intellettuale dell’essere umano, risultante da un attacco all’integrità corporea di una persona, stimato con riferimento a parametri convenzionali di disfunzionalita’ :parametri  ora allo studio della SIMLA ai fini di una condivisione scientifica Nazionale –

Il concetto afferisce ad un criterio “quantitativo “di danno, espresso in termini percentualistici rispetto ad un valore assoluto del 100% che rappresenta la piena validità psico fisica dell’uomo

Il problema successivo, tuttavia , si riverbera sul significato risarcitorio della  Invalidita’ Permanente biologica  riconosciuta dal medico legale , posto che in nessun caso esiste un rapporto automatico  tra percentuale  di generica disfunzionalità anatomo psichica accertata con parametro  quantitativo ( fattore causale ) e la conseguente ricaduta negativa sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali del danneggiato : presupposto che caratterizza il valore reale del danno alla persona

Quello che di fatto ha determinato fino ad oggi  un oggettivo disequilibrio liquidativo è stato il concetto di “ danno biologico “ e ancor prima quello di “ danno alla capacità lavorativa generica “ perché, in entrambi i casi,  è stato scambiato  un semplice ed asettico  parametro  di disfunzionalita’ anatomo funzionale ( rimasto peraltro sostanzialmente invariato dagli anni 60’ )  con la ricaduta della stessa su ambiti di liquidazione differenti , senza mai qualificare gli aspetti della menomazione a seconda dei differenti risvolti economici

E cosi ad esempio un disvalore anatomo funzionale conseguente alla perdita dell’olfatto ( mediamente stimato nella misura del 8%, è rimasto di fatto invariato sia come riferimento alla diminuzione della capacita’ lavorativa generica , sia come riferimento al danno biologico  Ed invero –  nonostatnte un significativo passaggio evolutivo dottrinario  con l’avvento negli anni ‘80 del  concetto di danno biologico -  l’equivoco tecnico della parametrazione della invalidita’ permanente biologica  ai fini  liquidativi non è stato mai risolto , anzi si è tradotto in un sofisma medico legale ( ripreso dallo stesso articolo 138 del Codice delle Assicurazioni ) che rende poco comprensibile , ad esempio, il motivo per cui il riconoscimento di una IP del 12 % conseguente ad una anchilosi in posizione favorevole della articolazione tibiotarsica abbia la stessa ricaduta sugli atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti dinamico relazionali   rispetto ad analoga percentuale di IP del 12 %  cui si puo pervenire con una  valutazione complessiva di minime condizioni menomative , le quali - valutate distintamente – appaiono   quasi  ininfluenti sulla vita quotidiana del danneggiato , ma che di fatto comportano un analogo risarcimento secondo l’applicazione delle Tabelle di Liquidazione del Tribunale di Milano

   L’immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, esaminata in relazione alle attuali necessità di una parametrazione risarcitoria onnicomprensiva, equilibrata e non automatica del danno alla persona, determina dunque  la persistenza di un sostanziale “equivoco” interpretativo tra i Medico legale e i Giurista, basato su una “incongrua interpretazione” tecnica: ritenere di avere, col solo barème, la possibilità di definizione completa ed automatica delle componenti biologiche del “danno non patrimoniale”, che, in osservanza ai principi espressi dalle note Sentenze Gemelle delle Sezioni Unite  del 2008,  sono costituite dalla lesione della salute e dal correlato peggioramento delle condizioni di vita quotidiane: binomio non necessariamente automatico, anzi spesso dissonante tra quanto appare accertabile e quantificabile secondo barème (come invalidità permanente biologica) rispetto alla effettiva percezione di peggioramento “esistenziale“ conseguente agli aspetti qualitativi della menomazione stessa

La variazione percentuale della invalidità permanente biologica si basa dunque su esclusivi criteri clinico – strumentali di riferimento scientifico ma in nessun caso l’eventuale incremento o decremento del parametro “invalidità “permanente biologica (la causa) determina tassativamente, una automatica e proporzionale ricaduta negativa (effetto) sugli atti della vita quotidiana

Dissonanza che appare ancor più evidente ove si debbano considerare –ai fini risarcitori- anche le ripercussione della invalidità biologica sugli aspetti dinamico relazionali, derivandone la scarsa valenza probatoria dello stesso “postulato “ medico legale di danno biologico.

  1. E’ giunto il  momento di cambiare il “ paradigma” tecnico 

Quello che caratterizza l’essenza del danno alla persona è la ricaduta negativa della lesione e della menomazione sul fare e sul sentire quotidiano : la vera componente esistenziale del danno che non puo’ essere “ pesata “ col bilancino della sola inabilita’ e invalidita’ biologica , ma necessita di una parametrazione parallela di ordine “ qualitativo “ che consenta un sostanziale riequilibrio del danno non patrimoniale ove si debba stimare l’effettiva ricaduta  della  condizione lesiva -menomativa del danneggiato sul “fare personale e relazionale”  , nonche ‘ sul “sentire “ dello stesso

Detta componente ha trovato spazio interpretativo medico legale condiviso anche in SIMLA nel concetto di sofferenza correlata “ che corrisponde ad  un parametro tecnico  presuntivo , basato su autonomi e predeterminati  “indici “  di correlazione”  rispetto alla lesione e alla menomazione accertata, graduati per fasce ( lieve, medio , elevato ed elevatissimo ) e come tali suscettibili di distinta e non automatica distribuzione – ai fini risarcitori,  nel contesto di un sistema tabellare

Gli indicatori “tecnici “ , già da  tempo elaborati e definiti nel contesto applicativo libero professionale  medico legale ,  sono  stati successivamente acquisiti  dalla SIMLA, anche   sulla scorta di una consolidata e consistente  esperienza applicativa in sede Giudiziaria

Ne consegue , dunque , che lo stesso concetto medico legale di “ danno biologico “ ( assunto normativamente nell’art 138 del Codice delle Assicurazioni  ) non risulterebbe  più idoneo  a definire l’intera  “ posta“ biologica del danno non patrimoniale, da cui la  necessità di una ridefinizione tecnica dei parametri medico legali in  Componenti biologiche del danno non patrimoniale “: 

La componente di “ menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica”  passibile di accertamento e di quantificazione  medico-legale 

La componente di “ sofferenza correlata “ passibile di inquadramento “qualitativo” medico legale 

  1. Quali possibili  sviluppi applicativi  per una definitiva   TUN   

La scelta di una distinta valutazione tecnica medico legale delle “poste biologiche” del danno alla persona potrebbe consentire l’elaborazione di una più equilibrata  e meno sperequativa Tabella di Risarcimento del danno non patrimoniale

 Se da un lato verrebbe mantenuta una parametrazione di ordine quantitativo ( la percentuale  di  disfunzionalità  anatomo psichica calcolata secondo Bareme)  idonea al calcolo  di capitalizzazione del danno , parallelamente l’inserimento della correlata componente “ qualitativa “ ( sofferenza menomazione correlata ) consentirebbe un equilibrato  “bilanciamento causale”  tra la menomazione accertata e le  effettive ricadute della stessa  sui comuni  atti della vita quotidiana e sui comuni  aspetti dinamico relazionali del danneggiato  ( come è stato dimostrato nella Casistica applicativa della Società Medico legale Triveneta -affiliata SIMLA , che ha consentito di individuare le discrasie liquidative della Tabella di Milano  : vedi “  Il danno biologico nel danno non  patrimoniale . Indagine Casistica applicativa su 2800 CTU   del parametro “sofferenza correlata” 2010-2020 

Tale componente “ qualitativa “ , inquadrabile   necessariamente “ a fasce “ ,  troverebbe  riferimento risarcitorio  nell’art 1226  del Codice Civile , seppur in contesto di “range liquidativi predefiniti” , distribuiti in 4 livelli principali ( Lieve – medio - elevato – elevatissimo )  , ma  suscettibili di modulazione intermedia , sui quali applicare sostanzialmente gli stessi incrementi  “ economici “ gia’ indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano : lieve fino a ¼,  medio fino ad 1/3, elevato fino a ½  elevatissimo fino a 2/3 ( volendo prendere a riferimento , per le condizioni di massima sofferenza correlata ,  l’unica voce di riferimento normata , cioè la   legge 27 ottobre 1973, n. 629   in tema di Indennizzo per le Vittime del dovere , che  – pur in contesto  indennizzativo – pone  il limite di incremento del danno morale  al 67% del danno biologico complessivo,)  salvo casi  di danno alla persona di estremo degrado esistenziale ,  che potrebbero motivare incrementi anche maggiori  ) 




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