Con la sentenza n. 15881/2013, la Corte di cassazione si è espressa su una pronuncia della corte d"appello di Caltanissetta relativa alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale.
Nel caso in esame, mentre era in sella alla propria moto, l"attore veniva urtato violentemente da un altro motociclista che non aveva rispettato l"obbligo di precedenza. Il motociclista investito non subiva alcun danno fisico mentre la moto, finita contro un cassonetto dell"immondizia, riportava ingenti danni.
Il motociclista che aveva causato l"incidente si addossava la piena responsabilità dell"accaduto sottoscrivendo il modulo CID, tuttavia, la dinamica dell"incidente non persuadeva la corte territoriale che respingeva la domanda di risarcimento dei danni.
Avverso la sentenza d"appello l"attore sviluppava tre motivi a sostegno del ricorso alla Corte di cassazione.
Con il primo motivo, il ricorrente riteneva che la firma congiunta del modulo CID determinasse una presunzione legale, valida salvo prova contraria da parte dell"assicuratore, circa le modalità con cui si era verificato il sinistro.
Il ricorrente osservava che in assenza di qualsiasi rilievo effettuato dall"assicurazione, la corte d"appello non avrebbe potuto ignorare il contenuto di un documento (modello CID) nel quale era chiaramente ravvisabile un riconoscimento di responsabilità da parte dell"altro motociclista.
Con il secondo motivo di ricorso si rilevava che la sottoscrizione del modulo CID ha valore di confessione stragiudiziale e produce i medesimi effetti della confessione, non potendo, quindi, essere sottoposta ad una libera valutazione da parte dell"organo giudicante (artt. 2733 e 2735 c.c.).
Infine, con il terzo motivo veniva sollevata la questione della falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la causa sarebbe stata decisa omettendo deliberatamente di considerare tutte le prove esistenti.
La Corte di cassazione trattava congiuntamente i motivi del ricorso e li riteneva tutti privi di fondamento.
La Suprema Corte, innanzitutto, ha ritenuto che fosse legittimo da parte della corte d"appello di Caltanissetta dubitare degli elementi di fatto emersi dal raffronto tra quanto dichiarato nel modulo CID e la dinamica del sinistro.
L"entità dei danni subiti dalla moto del ricorrente, la situazione dei luoghi nei quali si è verificato il sinistro e l"assenza di qualsiasi danno a carico del conducente della moto confermavano non solo le perplessità mosse dalla corte d"appello ma anche la coerenza con la quale le stesse erano state motivate in sentenza.
L"incompatibilità logica sollevata dalla corte d"appello rappresenta un aspetto antecedente rispetto all"esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria, pertanto, a giudizio della Corte di cassazione, ogni valutazione sulla portata confessoria della CID è preclusa dall"esistenza di un"accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come decritto nella CID e le conseguenze accertate in sede di merito.
La sentenza n. 15881/2013 della Corte di cassazione è utile perché permette di chiarire che la CID non sempre ha valore di piena confessione stragiudiziale ma può essere oggetto di libera valutazione nei confronti dell"assicuratore (cfr. SS.UU. 5.5.2006, n. 10311) e, persino, può essere esclusa dagli elementi probanti nel caso in cui esista un"accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto documentato e le conseguenze concretamente accertate.