-  Costa Elisabetta  -  01/08/2014

IRRILEVANZA GIURIDICA E DIRITTO DINTERROMPERE LA GRAVIDANZA – Cass. 16401/2014 – Elisabetta COSTA

Con la sentenza n. 16401/2014, la Corte di cassazione si è pronunciata in relazione alla domanda di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito da una donna per non essere stata informata tempestivamente dal proprio ginecologo di essere incinta, perdendo così il diritto di poter decidere se interrompere o meno la gravidanza.

Nel luglio del 1997 la signora si rivolgeva al proprio ginecologo lamentando i sintomi tipici della gravidanza. Il medico, dopo averla sottoposta ad alcuni accertamenti, escludeva che fosse in stato interessante.

Soltanto nell'ottobre dello stesso anno la signora aveva la conferma della propria gravidanza, quando ormai era già decorso il termine ultimo per decidere sull'eventuale interruzione della stessa.

La signora conveniva in giudizio il medico, lamentando che l'errore aveva comportato danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Il Tribunale di Milano condannava il convenuto al pagamento del danno esistenziale, ritenendo che lo stesso avesse violato il diritto della donna ad essere informata sulla gravidanza. Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, invece, il giudice di prime cure rigettava la domanda, ritenendo non provata l'esistenza di una volontà abortiva della donna, anche nell'ipotesi che la stessa fosse stata tempestivamente informata.

La signora impugnava la sentenza di primo grado ma la Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia del giudice di prime cure.

Avverso la sentenza d'appello, l'attrice sviluppava quattro motivi a sostegno del ricorso alla Corte di cassazione.

Con il primo motivo la ricorrente lamentava un vizio di motivazione della sentenza d'appello, laddove si riteneva non provata la circostanza che se la gestante fosse stata tempestivamente informata avrebbe verosimilmente abortito.

Per lo stesso motivo, la ricorrente sviluppava un secondo motivo con il quale riteneva che, seguendo tale considerazione, la Corte d'appello di Milano aveva violato l'art. 1223 c.c. e la disciplina del nesso causale, avendo erroneamente escluso l'esistenza di un valido nesso causale tra l'errore del medico e la prosecuzione della gravidanza.

La Corte di cassazione affrontava congiuntamente le due questioni, evidenziando come entrambi i motivi sviluppati dovessero essere respinti in quanto finalizzati ad un inammissibile nuovo giudizio nel merito da parte della Suprema Corte.

La Corte d'appello di Milano ha ritenuto che dall'illecito non fossero derivati danni patrimoniali o che non fosse stata sufficientemente provata tale circostanza; pertanto, la Corte di cassazione, chiamata a dare un giudizio di legittimità, non poteva riformare la sentenza in punto di valutazione delle prove.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava la contraddittorietà del fatto che alla condanna al risarcimento del danno esistenziale non fosse seguita automaticamente la condanna del convenuto al pagamento del danno patrimoniale, rappresentato dagli oneri di mantenimento del figlio.

La Corte di cassazione, invece, rilevava che la lesione di un diritto è il presupposto necessario ma non sufficiente per pretendere il risarcimento del danno. L'eventuale lesione del diritto d'interrompere la gravidanza è giuridicamente irrilevante se, come ritenuto nel caso di specie, la gestante, verosimilmente, avrebbe scelto di portare a termine la gravidanza.

Con il quarto e ultimo motivo la ricorrente contestava che la convinzione che quello in esame fosse stato un danno transeunte e non permanente, avesse portato a sottostimare il danno patito dalla gestante.

Anche questo motivo veniva ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte sia perché deduceva un vizio di motivazione senza essere concluso dalla chiara indicazione del fatto controverso, sia perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, sia perché la stima del danno in via equitativa, in ogni caso, è un accertamento riservato all'arbitrio del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Concludendo, la sentenza n. 16401/2014 risulta alquanto controversa.

La ricorrente non ha tenuto conto che l'ordinamento italiano ammette il diritto della donna di non riconoscere un figlio. Il nostro ordinamento, infatti, attribuisce ad ogni donna il diritto di scegliere se riconoscere il proprio figlio oppure no. Pertanto si può rilevare che nel caso di specie la scelta d'interrompere la gravidanza era solo una delle soluzioni possibili.

Quindi, per quanto grave possa essere stato l'errore del medico, ciò non avrebbe automaticamente comportato un danno patrimoniale a danno della ricorrente.

In virtù di quest'ultima considerazione la Corte di cassazione, forse, avrebbe potuto motivare in questo modo il rigetto dell'istanza di risarcimento del danno patrimoniale.




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