-  Peron Sabrina  -  24/11/2016

Il Moby Prince e la verità processuale (parte II) App. Roma 4320/2016

 

La Corte d"Appello di Roma con la sentenza che qui si pubblica, conferma la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Roma 19334/2011 (che può leggersi in questo sito al seguente link  https://www.personaedanno.it/onore-decoro-reputazione/il-moby-prince-e-la-verita-processuale-t-roma-06-10-2011-n-19334-ugo-a-milazzo ), che aveva riconosciuto la diffamatorietà di un"inchiesta pubblicata dall"Europeo che intendeva far luce sulla tragedia del Moby Prince (il più grande disastro della marina civile italiana).

Nella predetta sentenza il Tribunale di Roma aveva ritenuto che tale inchiesta offendesse la memoria del defunto Com.te Ugo Chessa (che nel disastro aveva perso la vita insieme a tutti i membri dell"equipaggio (effetto uno) e a tutti i passeggeri, compresa la moglie), nella parte in cui partendo dall"assunto che il Moby Prince era una "bagnarola" che non doveva circolare, attaccava il Comandante accusandolo di follia e di codardia.

 

La Corte d"Appello di Roma, ha

-          Ha ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. l"appello proposto dai convenuti (editore, direttore responsabile e articolista), poiché l"atto d"appello si caratterizzava "più per un riesame dell"intera vicenda processuale della Moby Prince che per una confutazione analitica della sentenza impugnata con riferimento alla portata diffamatoria dei singoli passaggi dell"articolo". In proposito ha inoltre ritenuto che le "poche censure più circostanziate involgono solo labilmente la valutazione diffamatoria di alcuni passaggi dell"articolo: la qual cosa non consente di far superare all"appello quella soglia di complessiva genericità che lo rende inammissibile"

-          Ha ritenuto comunque di dover confermare il giudizio di diffamatorietà dell"inchiesta pubblicata già formulato dal Giudice di prime cure, considerata "l"innegabile" e "grave parzialità dell"informazione". In proposito sull"obbligo del giornalista di non  manipolare o elaborare dichiarazioni / informazioni in modo da falsarne, o comunque, alterarne il contenuto originario, ex multis, si vedano  Cass. 23168/2014 e Cass. 22190/2009. In particolare la Corte d"Appello ha ritenuto l"articolo "fortemente lesivo dell"onore e della reputazione e quindi della memoria del Comandante del Moby Prince, deceduto nell"incidente, con indubbia ricaduta sulla reputazione dei figli", nella parte in cui l"articolo: "muove da una posizione accusatoria preconcetta offrendo a lettore una verità preconfezionate volutamente critica del comportamento del comandante nella conduzione della nave la sera del sinistro"; riporta il "contenuto di due atti giudiziari (…) in maniera incompleta enfatizzando le prove che avrebbero potuto confortare la tesi colpevolista (…), senza sottolineare con la dovuta cura e precisione che ogni elemento di prova della colpevolezza era contrastato da elementi che tale colpevolezza escludevano", confermando così il "dolo del giornalista e la volontà di prospettare ai lettori una verità preconcetta e del tutto personale";

-          Ha confermato la liquidazione dei danni non patrimoniali disposta nel primo grado del giudizio, dei quali ne è stata accertata "l"esistenza su base presuntiva (Cass. 24474/2014). Avuto riguardo alla complessiva portata diffamatoria dell"articolo, ed alla notorietà del fatto, ed alla diffusine del periodico, agli effetti sui congiunti del comandante Chessa, definito gratuitamente folle e codardo".




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