-  Peron Sabrina  -  23/11/2016

Google & Oblio T. Milano, G.U. Flamini n. 10374/2016 – Sabrina PERON

Google & Oblio T. Milano, G.U. Flamini n. 10374/2016 Sabrina PERON

Il tema del c.d. diritto oblio, negli ultimi anni, anche grazie alla sempre maggiore diffusione circolazione e permanenza di informazioni nella rete (e soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea 131/2014, sentenza Costeja ampiamente citata anche dalla sentenza del Tribunale di Milano qui in commento), sta registrando un crescente numero di decisioni, sia in sede giudiziaria che innanzi al Garante Privacy, ai fini di una migliore e più chiara individuazione della sua portata.

Il diritto all"oblio è quel diritto spettante a ciascun individuo a che «non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati» (Cass. 5525/2012, in RCP, 2012, 1155). E" un diritto quindi che tende a salvaguardare la «verità della propria immagine nel momento storico attuale» (Cass. 5525/2012, cit.), difatti, poiché l'identità personale ha natura «dinamica, si pone il problema di conciliare il conflitto tra verità storica e identità attuale» (Cass. 13161/2016 in Foro it., 2016). In proposito la sentenza in commento sembra aderire al più recente arresto della Corte di Cassazione, secondo la quale, più che un vero e proprio nuovo diritto, il diritto all"oblio sarebbe uno strumento a salvaguardia di altri diritti, quali la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali: : «al fondo, il bene giuridico tutelato è sempre quello dell'identità, che va bilanciato tuttavia con altri diritti costituzionali e diritti fondamentali dell'Unione Europea, quali quelli della libertà d'informazione, di espressione, di accessibilità universale alle informazioni su internet (oggi garantita davvero oggi solo dai motori di ricerca)». (Cass. 1361/2016, cit). Si legge in proposito nella sentenza oggetto di questo breve commento: «piuttosto che un autonomo diritto della personalità, sub specie di diritto all'oblio, costituisce un aspetto del diritto all'identità personale, segnatamente il diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca. Il c.d. ridimensionamento della propria visibilità telematica, difatti, rappresenta un aspetto "funzionale" del diritto all'identità personale, diverso dal diritto ad essere dimenticato, che coinvolge e richiede una valutazione di contrapposti interessi: quello dell'individuo a non essere (più) trovato on line e quello del motore di ricerca (nel senso poco sopra specificato)». In altre parole ancora, il diritto all"oblio verrebbe incontro all"esigenza di tutela del soggetto dalla «divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall"accadimento del fatto che costituisce l"oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell"esplicazione e nel godimento della propria personalità» (Cass. 5525/2012). Emerge così che il «il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all"oblio, si configura quale elemento costitutivo dello stesso», da intendersi così quale «a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati", presupposto nella specie assolutamente insussistente, risalendo i fatti al non lontano 2013 (o al più al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca) ed essendo pertanto gli stessi ancora attuali» (T. Roma 31.02.2015, in Foro it., 2015, I, 1040, che ha ritenuto il presupposto del fattore tempo insussistente in una fattispecie in cui i fatti risalivano al più al luglio 2012, ed erano stati quindi ritenuti ancora attuali).

Con specifico riferimento alle notizie che galleggiano in rete per anni (e per le quali «non si pone un problema di pubblicazione o di ripubblicazione dell'informazione, quanto bensì di permanenza della medesima nella memoria della rete internet e, a monte, nell'archivio del titolare del sito sorgente», Cass. 5525/2012, cit.), la sentenza in commento affronta il tema del ruolo e della conseguente responsabilità dei motori di ricerca, in un caso in cui il sito sorgente aveva eliminato dal proprio archivio on-line l"articolo ritenuto lesivo dei diritti della ricorrente, ma detto articolo era comunque facilmente reperibile tramite i motori di ricerca, cercando con le parole chiave del nome della ricorrente, perché (prima della sua cancellazione da parte del sito sorgente) era stato ripreso all"interno di un blog di un soggetto terzo.

In proposito il Tribunale di Milano osserva quanto segue:

  1. anzitutto, i motori di ricerca non sono responsabili del «contenuto delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca e, di conseguenza, non risponde del contenuto, eventualmente diffamatorio, degli stessi» (in questo senso conforme anche T. Roma, 03.12.2015, n. 23771, in Ius Explorer Giuffrè: «non può essere accolta la domanda del ricorrente che si duole della falsità delle notizie riportate dai siti web visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nel caso di specie Google), il quale opera unicamente quale caching provider ex art. 15 d.lg. n. 70 del 2003: in tale prospettiva il ricorrente avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell'indagine, magari favorevoli all'odierno istante»).
  2. in secondo luogo, i motori di ricerca «svolgono un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati (rendendoli accessibili a qualsiasi utente di Internet che, effettuando una ricerca, a partire dal nome della persona interessata, non avrebbe altrimenti reperito la pagina web su cui i predetti dati sono pubblicati) di fatto contribuendo a rendere più effettivo il diritto all'informazione (ed il diritto alla libertà di espressione, ad esso correlato»;
  3. infine i motori di ricerca forniscono «informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti sorgente. Infatti, l'organizzazione e l'aggregazione delle informazioni pubblicate su Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l'accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l'elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest'ultima. L'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta così moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un sfatto elenco di risultati carattere ubiquitario».

Proprio tale maggiore «incidenza ed invasività delle informazioni veicolate dal motore di ricerca» ad avviso del Tribunale giustifica la «maggiore protezione, accordata dalla sentenza Costeja, alla posizione dell'interessato dal pericolo che sia lesa la sua dignità ed identità personale, rispetto all'interesse degli utenti ad acquisire elementi informativi che non sono più quelli originari».

Facendo applicazione di tali principi il tribunale ha quindi concluso ritenendo che l"articolo all"epoca (2010) pubblicato dal sito sorgente fosse privo di elementi di fatto idonei a supportare la tesi (lesiva della reputazione della ricorrente) contenuta nell"articolo stesso. Per tale ragione, i dati della ricorrente (trattati appunto nel 2010) a distanza di sei anni risultavano «non pertinenti, non completi e non aggiornati» e, quindi in ultima analisi, violavano il disposto di cui all"art. 11 Codice Privacy. Con conseguente obbligo del motore di ricerca di intervenire provvedendo alla deindicizzazione (con la quale il dato non viene rimosso, ma «soltanto sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea»), ben potendo la domanda di deindicizzazione essere «indirizzata solo al gestore le motore di ricerca che tratta il dato», essendo il rapporto tra quest"ultimo e l"interessato del tutto «autonomo rispetto ai rapporti tra l"interessato e il titolare del sito sorgente ove l"informazione è contenuta». 

Peraltro con riferimento ai rapporti tra l"interessato e il gestore del sito sorgente che ha inserito una determinata notizia nel suo archivio storico (), la Cassazione ha evidenziato come una notizia non possa «continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima. Ciò al fine di tutelare e rispettare la proiezione sociale dell'identità personale del soggetto, che costituisce invero proprio o essenzialmente lo scopo che fonda l'interesse pubblico, a sua volta a base della finalità del trattamento, alla persistente conoscenza della notizia» (Cass. 5525/2012, cit.).

In particolare, «così come la rettifica è finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale». Ne segue che l'aggiornamento ha lo scopo di «ripristinare la completezza e pertanto la verità della notizia, non più tale in ragione dell'evoluzione nel tempo della vicenda» (Cass. 5525/2012, cit.). In questo senso si vada anche App. Milano, 27.01.2014, in Dir. inf., 2014, 831 secondo la quale «se un diritto all"aggiornamento della notizia negli archivi on line delle testate giornalistiche sussiste con riferimento al contenuto di articoli non diffamatori, che hanno dato conto di fatti veri, poi superati dagli sviluppi della vicenda di cui la cronaca giudiziaria si era occupata, a maggior ragione questo diritto deve essere riconosciuto con riferimento al contenuto di un articolo giornalistico che una sentenza passata in giudicato ha ritenuto diffamatorio, con la conseguente condanna dell"autore, del direttore responsabile e dell"editore del quotidiano al risarcimento del danno arrecato con la pubblicazione».

Con specifico riferimento alle modalità con le quali deve avvenire l"aggiornamento, il Garante Privacy ha statuito che la affinché «tutela garantita all'interessato possa dirsi effettiva», è necessario che le modalità concretamente utilizzate per aggiornare adeguatamente la notizia devono consentirne, un «rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento». Ne segue che non è sufficiente inserire, in calce agli articoli, una nota nella quale viene dato un breve aggiornamento, dovendosi invece utilizzare modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi (il c.d. preview) l"esistenza degli ulteriori e nuovi sviluppi della vicenda (Garante Privacy, 20.10.2016, n. 5690019).

Infine per completezza si segnala quanto deciso dalla Corte d"Appello di Milano, 27.01.2014 (in Foro it., 2014, I, 2612) secondo la quale «qualora alla pubblicazione a mezzo stampa di un articolo segua l'inserzione dello stesso all'interno dell'archivio informatico della testata, la sopravvenuta dichiarazione di diffamatorietà dell'articolo pubblicato comporta il dovere, in capo all'editore del quotidiano e al titolare del relativo archivio, di procedere, dietro specifica richiesta dell'interessato, all'aggiornamento e alla rettifica dell'informazione disponibile on line, con menzione dell'accertamento del carattere diffamatorio e della relativa condanna risarcitoria ove presente, nel rispetto del diritto all'immagine dell'interessato (sia esso persona fisica o giuridica)».



 




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