-  Marena Teodoro  -  02/12/2014

GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEL C.P. - Teodoro MARENA

GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO.

 

Per il debitore-imprenditore: a differenza di quanto accade nel fallimento, in cui l"imprenditore viene privato della disponibilità dei beni ed estromesso dalla gestione dell"attività, nel concordato preventivo il debitore conserva l"amministrazione dei beni e l"esercizio dell"impresa nei limiti dell"ordinaria amministrazione. Più precisamente, l"imprenditore può compiere atti che siano idonei a conservare o migliorare la consistenza patrimoniale dell"impresa o comunque atti di comune gestione dell"azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che – ancorché comportanti una spesa elevata – lo migliorino o anche solo lo conservino, mentre ricadono nell"area della straordinaria amministrazione gli atti suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali su di essi prevalenti.

La limitazione mira a garantire che le finalità satisfattive e conservative del concordato preventivo siano assicurate e che le ragioni dei creditori non vengano pregiudicate nel corso della procedura.

La gestione dell"impresa è soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale, il quale è chiamato a controllare che il debitore non ponga in essere atti non autorizzati o atti in frode ai creditori e, nel caso, deve riferirne al Tribunale.

L"articolo 167, comma 2, individua una serie di atti rispetto ai quali l"autonomia operativa del debitore è ridotta ed occorre l"autorizzazione del Tribunale ovvero del giudice delegato. In particolare si tratta di: mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili, concessioni di ipoteche o di pegno, fideiussioni, rinunzie alle liti, cancellazioni di ipoteche, ricognizioni dei diritti dei terzi, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l"ordinaria amministrazione, quali gli atti di alienazione di beni immobili; l"esecuzione di un contratto preliminare di vendita di beni immobili; la locazione di immobili; la vendita di titoli azionari di notevole valore; la compensazione volontaria; la cessione di un credito.

Sono, invece, atti di ordinaria amministrazione: l"opposizione a decreto ingiuntivo; i pagamenti di debiti sorti in conseguenza del compimento di attività necessarie per la prosecuzione dell"impresa nel corso della procedura;

Più in generale, ai fini dell"autorizzazione di cui all"articolo 161, comma 7, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzione ovvero la aggravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l"acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi.

La valutazione va svolta con riferimento all"interesse della massa dei creditori e non già dell"imprenditore, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un"impresa in bonis possano assumere un diverso connotato qualora siano compiuti nell"ambito di una procedura concordataria.

L"autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione spetta al Tribunale in caso di presentazione di domanda di concordato in bianco e comunque fino alla pronuncia del decreto di apertura della procedura; al giudice delegato dopo l"apertura della procedura.

L"art. 167, comma 3, prevede che il Tribunale possa stabilire un limite di valore al si sotto del quale non è necessaria l"autorizzazione del giudice delegato per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

La sanzione prevista nel caso in cui un atto di straordinaria amministrazione venga compiuto senza l"autorizzazione del giudice delegato è l"inefficacia dell"atto nei confronti dei creditori anteriori al concordato.

L"art. 173, comma 3, prevede inoltre che in caso di compimento di atti non autorizzati ai sensi dell"art. 167 il commissario giudiziale deve riferirne al Tribunale per la revoca dell"ammissione alla procedura.




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