-  Gasparre Annalisa  -  20/05/2017

Dipendente del Ministero aiuta una collega a proporsi come escort – Cass. lav. 14949/16 – Annalisa Gasparre

L"imputato, dipendente di un Ministero, viene accusato del reato di favoreggiamento della prostituzione per avere aiutato una collega a proporsi come escort. Il processo penale si chiudeva con un patteggiamento. Sul versante lavorativo, inoltre, la Pubblica amministrazione adotta un provvedimento drastico: il licenziamento.

Dall"istruttoria emergeva anche che l"uomo aveva attestato falsamente la presenza della collega in ufficio, consentendole di conseguire indebitamente la retribuzione di pubblico impiegato mentre si avvicendava nel "secondo lavoro".

Per i giudici il licenziamento trova giustificazione nei gravi comportamenti dell"uomo, aggravanti anche dal gravissimo nocumento all"immagine, al prestigio e al decoro della Pubblica amministrazione. Di qui la compromissione del vincolo fiduciario tra il Ministero e il dipendente.

E la collega? Immaginiamo sia stata licenziata anch"essa.

 

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 aprile – 20 luglio 2016, n. 14949 -  Presidente Macioce – Relatore Napoletano

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza dei Tribunale di Rimini, rigettava l'impugnativa dei licenziamento disciplinare intimato dal Ministero ---- a D.N. M., in servizio presso -----, per comportamenti di rilevanza penale, accertati nel procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento definitiva, e consistenti nell'aver favorito la prostituzione di una collega di lavoro ed in concorso con quest'ultima nell'aver attestato falsamente la presenza in ufficio della stessa e nell'averle fatto indebitamente conseguire la retribuzione.

A base dei decisum la Corte distrettuale, dopo aver rilevato la non equiparabilità della posizione della collega coinvolta nei fatti contestati con quella del D.N. per essere stato solo a quest'ultimo contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione, poneva il fondante rilievo secondo il quale la sanzione irrogata risultava proporzionata alla gravità dei fatti quali emergenti dagli atti dei procedimento penale e tanto per il gravissimo nocumento all'immagine, al prestigio e al decoro della PA.

Né riteneva la Corte dei merito che la decisione del dipendente di mutare la sede di servizio poteva essere ritenuta idonea a ripristinare il vincolo fiduciario oramai irrimediabilmente venuto meno.

Avverso questa sentenza il D.N. ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

La parte intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente deduce omessa motivazione sulla istanza di ammissione delle prove orali e violazione degli artt. 24 Cost., 112, 113, 115, 116 cpc e 2697 cc.

Sostiene il D.N. che tali prove ove ammesse avrebbero attestato la condotta irreprensibile tenuta da esso ricorrente durante tutti gli anni di servizio e avrebbero consentito d'individuare l'esatta portata dei fatti storici.

Con il secondo motivo il D.N. denuncia omessa e comunque insufficiente motivazione e violazione del CCNL.

Assume il ricorrente che la Corte di Appello ha erroneamente ricostruito, sulla base degli atti penali acquisiti, la reale gravità e portata dei fatti addebitati e non ha tenuto conto che il CCNL per comportamenti e molestie anche di carattere sessuale prevede una sanzione conservativa.

Con la terza critica il ricorrente allega vizio di motivazione e violazione del CCNL.

Prospetta il D.N. che erroneamente la Corte dei merito non ha valutato l'equiparabilità della sua posizione rispetto a quella della collega coinvolta nei fatti e non ha considerato, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, il CCNL.

Con l'ultima censura il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di norma collettiva.
Denuncia il D.N. che la Corte dei merito ha erroneamente valutato il ravvedimento e non ha considerato che il CCNL prevede quale circostanza attenuante proprio il ravvedimento.

Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno tratte unitariamente, sono infondate.

Preliminarmente va rilevato che la Corte del merito, quanto agli addebiti, ha ritenuto che gli stessi non erano stati sostanzialmente contestati e si è attenuta, relativamente alla ricostruzione dei fatti storici, alla sentenza penale definitiva pronunciata ex art. 444 cpp ritenendo che, a norma degli artt. 445 e 653 cpp, come modificati dalla legge 27 marzo 2001 n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ( Cfr. in tal senso per tutte Cass. S.U. 31 ottobre 2012 n. 18701).

Tanto rende evidente l'inammissibilità della prova articolata dal D.N. tendente sostanzialmente ad una diversa ricostruzione dei fatti di cui trattasi.

Circa, poi, le altre censure per vizio di motivazione, va annotato che dopo la modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5), cpc ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi dei tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili che nel caso in esame non ricorrono (V. per tutte Cass. 9 giugno 2014 n. 12928 e Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053).

Ciò esclude conseguentemente la rilevanza dei dedotti vizi di motivazione in ragione di una prospettata erronea valutazione degli atti di causa che non risultano neanche depositati insieme al ricorso a norma dell'art. 369 n. 4 cpc.

Relativamente alla affermata non equiparabilità tra la posizione del ricorrente e quella della collega coinvolta nei fatti per cui è causa è sufficiente annotare che la Corte del merito razionalmente esclude siffatta equiparabilità sul rilievo che per il D.N., e solo per lui, vi è stata sentenza di applicazione della pena per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Le ipotesi, poi, previste dal contratto collettivo ai fini dell'applicazione di una sanzione meno grave di quella irrogata al ricorrente sono diverse da quelle contestate ed accertate.

Da ultimo va rimarcato che il c.d. ravvedimento, rappresentato, nella specie, dalla richiesta di trasferimento presso un altro ufficio giudiziario, è stato valutato dalla Corte territoriale ed è stato ritenuto inidoneo a ripristinare il vincolo fiduciario oramai irrimediabilmente venuto meno "per il gravissimo nocumento all'immagine, al prestigio ed al decoro della P.A.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese dei giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 qoater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente dì un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio di legittimità liquidate in E. 3000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.




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