In un fervido "dopo convegno" (Amministrazione di sostegno contratti bancari e servizi postali. Trieste 13 e 14 ottobre 2011) abbiamo accennato, e brevemente disquisito con i relatori che ci hanno preceduto, di alcuni temi che tratteremo oggi.
In particolare il titolo affidatomi ha suscitato nello stimato Collega Marco Vorano l"evocazione di un brocardo latino, che ha permesso, a chi vi parla, di considerare quanto spesso, nelle elucubrazioni giuridiche, si ricerchino al di là di ogni possibile spazio metagiuridico soluzioni che sovente abbiamo a portata di mano.
Ringrazio dunque l"avv. Vorano e riporto testuale la citazione che, presa di per sé sola, risolverebbe l"intera questione se non fosse che l"incarico affidatomi, alla luce delle problematicità pratiche di cui vi dirò, mi impone di faticare nel tentativo di superare, come è doveroso che si faccia, gli esiti statici che la stessa locuzione latina evoca.
"Mors Omnia Solvit". La morte scioglie tutto.
Di tal chè l"amministratore di sostegno, dinnanzi al decesso del beneficiario, vedrebbe "incenerirsi" il decreto di nomina a sue mani: con lo spirare del beneficiario spirano i poteri affidati all"amministratore di sostegno.
Prima di parlare di morte facciamo dunque un passo indietro nel tentativo di riassumere gli altri casi in cui cessano i poteri dell"amministratore di sostegno.
L"art. 385 c.c. è norma che riguarda la tutela ed è stata volutamente richiamata dal legislatore del 2004 nel corpus di norme applicabili anche all"AdS, così come previsto dall"art. 411 c.c.
L"art. 385 c.c. recita: "il tutore che cessa dalle funzioni (383, 384) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell"amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (263 c.p.c.; 46 att.)"
La norma, come si noterà, richiama solo due casi in cui è legislativamente prevista la cessazione dell"AdS dalle sue funzioni: l"art 383 c.c. e l"art 384 c.c. che rispettivamente prevedono il caso in cui l"ufficio dell"AdS sia divenuto per egli "soverchiatamente gravoso" (da ciò l"auspicabile sostituzione dell"AdS) ed il caso di rimozione dell"AdS dal suo incarico per abuso di potere, inettitudine, immeritevolezza, o persino insolvenza.
Fin qui, nessun richiamo esplicito al caso morte del beneficiario.
La legge n. 6 del 2004, istitutiva dell"amministrazione di sostegno, ha poi previsto all"art. 413 c.c. i casi di revoca dell"amministrazione di sostegno.
In breve tutti i soggetti legittimati a promuovere l"amministrazione di sostegno, qualora ravvisino il venir meno dei presupposti che hanno determinato l"accoglimento della domanda, possono chiedere al Giudice Tutelare di provvedere con decreto, assunte le necessarie informazioni, a revocare l"amministrazione di sostegno.
Si pensi al caso della persona in coma: al suo risveglio potrà adire in tempi brevissimi il Giudice Tutelare per chiedere che l"AdS gli venga revocata; nell"occasione non mancherà di ringraziarlo per non averla interdetta e per avergli permesso di fare istanza di revoca senza il patrocinio di un avvocato (che comporterebbe costi ingiustificati).
Da ultimo il secondo comma dell"art 413 c.c. prevede che lo stesso Giudice Tutelare, che si avveda del fatto che la misura di protezione sia divenuta inidonea al caso di specie, può dichiarare d"ufficio la cessazione dell"AdS.
Tutti i casi sopra richiamati (383 cc., 384 c.c. e 413 c.c.) riconducono agli effetti previsti dal 385 c.c.: cessazione delle funzioni dell"AdS con consegna dei beni (in cancelleria?) e presentazione del rendiconto finale nel termine ordinatorio di due mesi.
Qual è dunque la norma che prevede che l"amministratore di sostegno cessi dalle proprie funzioni in caso di morte del beneficiario?
Invero l"unico articolo che tratta del caso morte è il 387 c.c. (sempre richiamato dal "recettore" 411 c.c.) che prevede che le azioni del beneficiario contro l"AdS e viceversa si prescrivano nel termine di cinque anni dall"approvazione del conto finale o dalla morte del beneficiario.
Di tal chè è presumibile che il 385 c.c., che parla di cessazione delle funzioni, sia applicabile anche al caso morte del beneficiario.
Ma ancor prima, accarezzando nuovamente il citato brocardo latino, possiamo certamente dire che non è affatto necessaria una norma specifica che disciplini il caso morte.
E" infatti, nelle prime righe di tutti i manuali di diritto, il richiamo all"articolo 1 del codice civile che ci parla di capacità giuridica, intesa come l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive, capacità che nasce con la nascita e muore con la morte.
Va da sé che per poter subire limitazioni della capacità di agire (seppur minime) il soggetto passivo della misura deve possedere anche la capacità giuridica.
Con la morte dunque questa viene meno ed a cascata verranno meno i poteri dell"AdS.
Torniamo quindi alla soluzione prospettata all"inizio? Mors Omnia Solvit? L"AdS con la morte del beneficiario cessa dalle sue funzioni e quindi si applica pedissequamente la previsione del 385 c.c.?
Vediamo con tre esempi pratici cosa ciò potrebbe comportare:
MARIA: all"età di 90 anni le viene nominato un amministratore di sostegno che, con poteri prima di assistenza necessaria e poi di rappresentanza esclusiva, è incaricato di curare l"anima ferita di un"anziana sola. Farà ciò assicurandosi che Maria possa pagare al giusto prezzo i rapporti umani che lei stessa, con l"andare degli anni, ha inteso "comprare": promettendo a terzi, in cambio di compagnia o di un sorriso troppo spesso sforzato, legati o fette del suo cospicuo asse ereditario.
Maria è proprietaria di tre appartamenti ed intestataria di due conti correnti.
A seguito di un"ischemia cerebrale viene ricoverata in Ospedale ove si accerta che, da lì a poche ore, sarebbe certamente intervenuto il decesso della beneficiaria.
Contattati i lontani parenti l"amministratore di sostegno chiede ed ottiene - contro il parere medico che preferiva vederla spirare fra le bianche lenzuola marchiate ASS 1 - l"autorizzazione del Giudice Tutelare al ri-trasferimento dell"anziana nella "sua" casa di riposo. Lì operatori, medici ed assistenti l"avevano in cura da due anni.
Insomma, l"AdS ottenne l"autorizzazione di un Giudice Tutelare particolarmente illuminato, a permettere alla beneficiaria di spirare in un ambiente un po" più familiare.
D"innanzi ad una sensibile macchina giudiziaria che raramente, come nel caso delle AdS, riesce ad essere così sollecita, avremmo dovuto contrapporre la rigida "spada di Damocle" prevista dall"art. 385 c.c. allorquando occorse che Maria non fu così fortunata da poter essere ritrasferita: si spense proprio in ospedale, pochi istanti prima dell"arrivo dell"ambulanza che l"avrebbe ricondotta a "casa sua".
Ecco allora che a norma della norma (il 385 appunto), l"AdS diligente avrebbe dovuto fare la consegna dei beni e mettersi al lavoro per preparare il rendiconto finale, senza preoccuparsi se e quando Maria avrebbe ricevuto una degna sepoltura, se medio tempore le avrebbero staccato i contatori di luce, acqua e gas negli appartamenti, se qualcuno si sarebbe mai peritato, nei mesi successivi, di onorare le spese condominiali.
Colui che, più o meno coscientemente, si appresta a decedere deve considerare che il suo corpo non avrà diritti perché, con il fermarsi del cuore, spira anche la capacità giuridica! Ecco allora che si aprono le più disparate possibilità, più o meno ortodosse: il morituro cogita e si arraffa tra le soluzioni pratiche che più gli garantiscano, ora per allora, il pagamento della cassa.
Chi racconta al vicino di aver nascosto alcuni soldi sotto il materasso, con la preghiera di usarli per un funerale semplice, chi al vicino od all"amico intesta un conto corrente - "ricordati è intestato a te ma sono i soldi per il mio funerale"-, chi questo conto lo cointesta -"così non potrà dire il mio fidato amico che sono solo soldi suoi"-, chi supplica il funzionario di banca di pagare il funerale prelevando la provvista dal proprio conto, chi fa assegni postdatati ad amici o conoscenti, chi fa testamento romanzando, con dovizia di dettagli, la cerimonia che verrà … senza considerare che alla data di apertura del testamento c"è da augurarsi che la funzione funebre sia già avvenuta.
MARIO è affetto da un demenza senile che all"età di 97 anni lo costringe in casa di riposo. La condizione psichica e cognitiva impone l"affiancamento di un amministratore di sostegno che operi con poteri di esclusiva rappresentanza. In questi casi ci si chiede, per inciso, se il dovere di informativa circa gli atti da compiere, previsto pur sempre dal codice civile, debba essere pedissequamente rispettato dall"AdS e alla luce di un"assenza totale, nello sguardo e nel coinvolgimento emozionale ed emotivo, del beneficiario. E" opportuno informare Mario, ricoverato in una casa di riposo, del fatto che l"AdS è stato incaricato di sgomberare casa sua? Una "casa popolare" al terzo piano senza ascensore inadatta ad accoglierlo nuovamente.
Mario si spegne pochi mesi dopo la nomina e lascia l"amministratore di sostegno con le chiavi dell"appartamento in mano. Tutto è vuoto. Si devono ancora sigillare i contatori di luce, acqua e gas e provvedere al recesso dai contratti di fornitura.
Per strada, da qualche parte al freddo, c"è una famiglia: nuova assegnataria dell"alloggio, prima in graduatoria.
NO! Fedele ai doveri ed alle leggi l"AdS, ai sensi dell"art. 385 cc., dovrà consegnare le chiavi dell"immobile in cancelleria, lasciare aperti i contatori, astenersi dall"operare sui conti intestati al beneficiario e presentare il conto finale nel termine di due mesi.
Potremo anche raccontare di ALDO, che decede lasciando 285.000 euro di debiti… lui ha in conto corrente 4.000,00 euro frutto di un oculata campagna di risparmio operata dall"amministratore di sostegno. Come gestire questo risparmio? Metterlo a disposizione dei creditori (per la maggior parte soldi dovuti allo Stato) lasciando che sia il Comune ad occuparsi delle striminzite esequie dell"anziano, impiegando il denaro dei contribuenti, oppure spenderli per un funerale dignitoso?
Come abbiamo visto in precedenza per rispondere ai tre casi non possiamo trovare un esaustivo conforto nelle norme: dovremo certo interpretare quest"ultime e condire il tutto con un pizzico di buon senso.
Come permettere dunque all"AdS che cessa dai poteri a seguito della morte del beneficiario di organizzare e pagare le esequie di Maria, Mario e Aldo e di pagare post mortem i loro debiti certi, liquidi ed esigibili?
Anzitutto - pur con il rischio di sconcertare e far accapponare la pelle ai giuristi - potremmo persino forzare a tal punto la mano del legislatore da far credere a tutti che con la morte del beneficiario i poteri dell"AdS non cessino affatto.
L"art. 405 c.c. evoca un decreto di apertura della procedura di AdS, ma prevede anche un decreto di chiusura: potremmo pertanto persino sostenere che i poteri dell"AdS cessano non già con la morte del beneficiario, bensì con il decreto di chiusura dell"AdS. Prassi vuole che questo decreto intervenga in seno all"approvazione del conto finale.
Paradossalmente, finché prevarrà, come ci si augura che prevalga in dottrina, la teoria che vede l"AdS un procedimento non contenzioso di volontaria giurisdizione, potremo sempre applicare l"art. 742 c.p.c. "I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca".
Norma che, applicata a ciò che trattiamo oggi, si potrebbe scherzosamente definire "salva banche": l"istituto di credito - che fino alla notizia della morte del correntista può non operare alcun blocco sui risparmi - anche dopo l"ufficiosa od ufficiale notizia, potrà ancora permettere all"AdS di operare sul conti del defunto fino al ricevimento del decreto di chiusura dell"AdS.
Mi rendo perfettamente conto che questa interpretazione scoprirebbe il fianco a notevoli critiche.
L"alternativa ci porta a rastrellare il fondo del codice civile… a risvegliare un istituto che la società di oggi, socialmente involuta, spesso trascura. Sono una manciata di norme che ci consentono (mi piacerebbe dire che ci impongono) di smettere di farci solo "gli affari nostri"… suggerendoci viceversa, in presenza di una nobile ragione, di farci gli affari degli altri, anzi persino di gestire gli affari altrui.
La negotiorum gestio è appunto prevista dagli artt. 2028 e seguenti del codice civile: "Chi, senza esservi obbligato (NdR e qui abbandoniamo totalmente la precedente teoria per sostenere che l"AdS dopo la morte del beneficiario ha il solo obbligo del 385 c.c), assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente."
In verità l"impianto della negotiorum gestio non prevede affatto che il gestore (AdS uscente) utilizzi il denaro dell"interessato (beneficiario defunto) per i suoi interessi (funerale, bollette ecc..), viceversa acconsente a che il gestore possa chiedere ed ottenere dall"interessato, nel caso de quo dai suoi eredi, il rimborso delle spese e degli interessi.
I Giudici Tutelari - in particolare nel capoluogo Triestino più che in tutto il distretto, come ci si augurerebbe - fino ad oggi hanno mantenuto un chiaro orientamento sul punto: onde scongiurare gli effetti dannosi dovuti ad incuria, o tardiva cura, degli interessi dei beneficiari defunti, ed onde evitare di appesantire il carico del Tribunale con aperture di curatele di eredità giacente, hanno sempre ritenuto opportuno autorizzare (in via preventiva o in sede di ratifica) il pagamento da parte dell"AdS delle spese urgenti con operazioni su conti e depositi intestati al defunto e presso i quali l"AdS risultava già censito.
In particolare - senza che ciò, ve ne prego, possa essere interpretato come una certezza per il futuro - i Giudici Tutelari hanno autorizzato, quasi sempre, il pagamento degli oneri funerari ed il compimento di quegli atti ingiustificatamente ritardabili che non comportavano oneri economici. Mentre, nel solo caso in cui il patrimonio risultasse sufficientemente capiente, hanno altresì autorizzato il pagamento degli ulteriori debiti certi, liquidi ed esigibili.
Il pizzico di "buon senso" cui facevamo riferimento prima, ci permette, in punta di piedi, di scomodare persino gli antichi romani.
Già prima di Cristo, quale particolare caso di negotiorum gestio, si concesse al pretor una particolare azione detta actio funeraria, in favore di colui che avesse, senza esserne obbligato, sostenuto le spese funerarie di taluno, sostituendosi a coloro che ne erano socialmente obbligati al pagamento ed ottenendo così il rimborso di queste spese.