Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. V penale n. 45719/2022) in tema di responsabilità medica e validità della CTU composta da un solo medico competente per materia.
Il fatto, in breve: la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna - già emessa in primo grado - a carico di Tizio per il reato previsto dall'art. 17 della legge 194/1978 in tema di interruzione volontaria di gravidanza. Tizio, infatti, come medico ginecologico, avrebbe omesso i necessari accertamenti diagnostici anche a fronte di sintomatologia della paziente, causando colposamente l'aborto della donna.
Per quello che maggiormente ci interessa i difensori del condannato proponevano ricorso in Cassazione lamentando un vizio di regolarità e di procedimento, tra gli altri vizi.
In particolare gli Avvocati evidenziavano come fosse stata violato l'articolo 15 della l. 24/2017 atteso che il giudice di prime cure non si era servito di una CTU collegiale (composta da ginecologo, medico legale ed anatomo - patologo) ma fu composta solo da un specialista in ostetricia e ginecologia.
I giudici di Piazza Cavour, pur riconoscendo il mancato rispetto dell’articolo 15 summenzionato, non riconoscono un’invalidità dell’elaborato peritale per due ordini di motivi:
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