Malpractice medica  -  Francesco Bernicchi  -  30/01/2023

Ctu collegiale e sua nullità ex art. 15 L. 24/2017, la Cassazione chiarisce - Cass. Pen. 45719/2022

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. V penale n. 45719/2022) in tema di responsabilità medica e validità della CTU composta da un solo medico competente per materia.

Il fatto, in breve: la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna - già emessa in primo grado  - a carico di Tizio per il reato previsto dall'art. 17 della legge 194/1978 in tema di interruzione volontaria di gravidanza. Tizio, infatti, come medico ginecologico, avrebbe omesso i necessari accertamenti diagnostici anche a fronte di sintomatologia della paziente, causando colposamente l'aborto della donna.

Per quello che maggiormente ci interessa i difensori del condannato proponevano ricorso in Cassazione lamentando un vizio di regolarità e di procedimento, tra gli altri vizi.

In particolare gli Avvocati evidenziavano come fosse stata violato l'articolo 15 della l. 24/2017 atteso che il giudice di prime cure non si era servito di una CTU collegiale (composta da ginecologo, medico legale ed anatomo - patologo) ma fu composta solo da un specialista in ostetricia e ginecologia.

I giudici di Piazza Cavour, pur riconoscendo il mancato rispetto dell’articolo 15 summenzionato, non riconoscono un’invalidità dell’elaborato peritale per due ordini di motivi:

  • Di rito poiché la nullità dell’elaborato peritale non è espressamente prevista e sanzionata dalla norma;
  • Di merito perché la perizia può comunque essere idonea ad offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie a una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.


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