-  Redazione P&D  -  14/11/2016

Clausola vessatoria: quando la doppia sottoscrizione non salva dalla nullità - Trib. Napoli 9816/16 - Carla Nicoletti

E" nulla la clausola, anche se approvata per iscritto, quando viene riconosciuta la sua vessatorietà in base al Codice del consumo

Il fatto in breve: S.I. stipulava una polizza infortuni, malattia e assistenza di durata quinquennale con la quale veniva coperto il rischio derivante dall"insorgere di un infortunio e/o malattia avente come conseguenza la morte, un"invalidità permanente o un"inabilità temporanea.

L"assicurata comunicava alla Compagnia contraente di aver sviluppato una grave patologia e, con lettera inviata circa due mesi prima della scadenza della polizza, denunciava formalmente il sinistro.

Risultando invalida al 100%, la donna maturava il diritto alla liquidazione della indennità da invalidità permanente da malattia e da ricovero.

Dopo brevissimo tempo l"assicurata decedeva per effetto della suddetta malattia e i suoi eredi rivendicavano la liquidazione delle indennità maturate in vita dalla stessa; la loro richiesta veniva però respinta dall"Assicurazione sulla base del disposto di una clausola inserita nelle condizioni generali di assicurazione che sanciva la non trasmissibilità agli eredi dell"indennizzo.

Gli eredi si costituiscono in giudizio e sottolineano come, in primo luogo, la clausola suddetta non sancisca alcun divieto di trasmissibilità agli eredi nel caso di indennità maturata in vita dall"assicurato; inoltre ribadiscono la nullità di detta clausola essendo contenuta in un modulo o formulario e non essendo stata oggetto di trattativa individuale.

La Corte di merito parte dall"analisi della clausola in questione la quale sancisce espressamente che "Il diritto all"indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l"Assicurata muore dopo che l"indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l"importo liquidato od offerto in parti uguali agli eredi".

Secondo il Tribunale detta clausola rientrerebbe tra quelle vessatorie ex art. 33 Cod. Cons. e in particolare nel disposto delle lettere d)e v)[1].

Nel caso di specie, infatti, a fronte all"obbligo posto a carico del consumatore di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto, l"obbligo a carico della Compagnia assicuratrice di erogare l"indennizzo è sottoposta a una condizione, ossia la liquidazione o l"offerta dell"indennizzo, il cui adempimento dipende unicamente dalla volontà dell"Assicurazione stessa.

La Corte di merito richiama, inoltre, un precedente della Cassazione (sent. 395 dell"11/01/2007) nella quale la Suprema Corte aveva qualificato come vessatoria la clausola contenuta in un contratto assicurativo che prevedeva l"intrasmissibilità del diritto all"indennizzo nel caso in cui l"assicurato fosse deceduto per cause diverse dall"infortunio prima della concreta liquidazione dell"indennizzo.

Secondo la Cassazione la clausola in questione non riguardava l"oggetto del contratto e neppure il rischio garantito, ma rappresentava una limitazione della responsabilità dell"assicuratore e come tale, ai sensi del secondo comma dell"art. 1341 c.c., occorreva la sua specifica approvazione per iscritto.

Il Tribunale di Napoli, sulla base delle motivazioni richiamate, qualifica la clausola in oggetto come vessatoria e la dichiara nulla ai sensi dell"art. 36, primo comma, del cod. cons. nonostante la specifica approvazione per iscritto (essendo contenuta in un contratto stipulato tra consumatore e professionista); condanna per effetto la Compagnia convenuta al pagamento dell"indennizzo a favore degli attori quali eredi legittimi dell"assicurata.



[1] "Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di […] (d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l"esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà […] (v) prevedere l"alienazione di un diritto o l"assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di una obbligazione immediatamente efficace del consumatore".




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