[...] In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, anche contrattuale, l'art. 2055 c.c. dispone, nel primo comma, che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni (regolando invece l'art. 1298 c.c. la solidarietà nell'esecuzione delle prestazioni dovute in forza di obbligazioni contrattuali o quasi contrattuali).
Il capoverso dell'art. 2055 stabilisce inoltre che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (non potendosi qui ammettere, per la natura illecita del fatto generatore, l'eccezione contemplata nei rapporti interni nell'art. 1298 cpv., per il caso di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo di alcuni di essi).
Nel caso sottoposto all'esame della corte la compagnia assicuratrice, facendo valere la clausola di polizza che limitava l'assicurazione alla sola quota di responsabilità dell'assicurato esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà, aveva chiesto l'accertamento della quota di responsabilità del suo assicurato nei rapporti interni tra i coautori dell'illecito. Il giudice di merito, dovendosi pronunciare sul punto, si è limitato ad osservare che dell'evento dannoso l'ex presidente del collegio sindacale della STAR Immobiliare deve rispondere per l'intero ed a titolo personale per non aver impedito il danno cagionato alla società dai suoi organi gestori, con tale motivazione mostrando di non distinguere, nel caso del fatto dannoso imputabile a più persone, tra la responsabilità del singolo nei confronti del danneggiato, che è solidale con quella degli altri concorrenti, e la ripartizione interna delle responsabilità tra i diversi coobbligati. L'affermazione che si debba rispondere per fatto proprio, anche in solido con altri, dell'intero danne, se costituisce applicazione del principio di solidarietà passiva nelle obbligazioni di risarcimento da fatto illecito, non esime infatti, in presenza della relativa domanda di accertamento ritualmente proposta dalla parte che vi sia legittimata, dalla ripartizione in ogni caso (non potendo qui ricorrere la già ricordata eccezione dell'art. 1298 c.c., comma 1) delle quote di ripartizione interna della responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Questa norma è stata violata dal giudice di merito, sicchè il motivo d'impugnazione in esame deve essere accolto.
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