Ciò comporta che, nel periodo intercorrente tra l’apertura della procedura e il momento di assunzione del portafoglio dell’impresa posta in liquidazione coatta da parte dell’impresa cessionaria, non può essere pretesa la messa a disposizione delle prestazioni lavorative onde coprire il periodo di preavviso, il quale dunque non importa, almeno in questo caso, effetto reale.
Sorge così un credito da indennità in sostituzione del preavviso, ovviamente privilegiato, il quale anche nel concorso deve essere soddisfatto con rivalutazione da operarsi sino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali – come noto - corrono comunque sino al saldo.