-  Bucci Elisa  -  19/12/2016

Amministrazione Finanziaria, ipoteca e contraddittorio – Cass. 18349/2016 - Elisa Bucci

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  • - prima dell'ipoteca l'A.F. deve inviare un preavviso concedendo termine di 30 giorni per osservazioni;

  • - il mancato contraddittorio determina nullità dell'ipoteca

  • - il principio è garantito dalla legge nazionale e dalla carta dei diritti fondamentali

     

Un contribuente propone ricorso avverso una iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del pagamento di numerose cartelle esattoriali

Con la sentenza allegata, si chiarisce che l'Amministrazione Finanziaria, prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale su beni immobili ai sensi dell'art. 77 Dpr 602/1973, deve comunicare al contribuente che provvederà alla suddetta iscrizione previa concessione di termini di almeno 30 giorni per presentare osservazioni o per il pagamento. 

Ciò perchè, l'omessa attivazione del contraddittorio comporta nullità dell'ipoteca per violazione alla partecipazione del procedimento (come garantito altresì dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea).

L'ipoteca ha natura reale e mantiene efficacia sino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.




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