- prima dell'ipoteca l'A.F. deve inviare un preavviso concedendo termine di 30 giorni per osservazioni;
- il mancato contraddittorio determina nullità dell'ipoteca
- il principio è garantito dalla legge nazionale e dalla carta dei diritti fondamentali
Un contribuente propone ricorso avverso una iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia del pagamento di numerose cartelle esattoriali
Con la sentenza allegata, si chiarisce che l'Amministrazione Finanziaria, prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale su beni immobili ai sensi dell'art. 77 Dpr 602/1973, deve comunicare al contribuente che provvederà alla suddetta iscrizione previa concessione di termini di almeno 30 giorni per presentare osservazioni o per il pagamento.
Ciò perchè, l'omessa attivazione del contraddittorio comporta nullità dell'ipoteca per violazione alla partecipazione del procedimento (come garantito altresì dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea).
L'ipoteca ha natura reale e mantiene efficacia sino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.