-  Redazione P&D  -  26/08/2015

ALIENAZIONE GENITORIALE: UN CASO DI STRAORDINARIA ORDINARIETA- Trib. Cosenza decr. 778/2015 - Marcello A. MAZZOLA

Vi racconterò cosa sia l"alienazione genitoriale (misconosciuta e negata da chi è in mala fede) attraverso ciò che ha descritto di recente con notevole diligenza la magistratura civile calabrese (Trib. Cosenza, sez. II, decreto 29 luglio 2015 n. 778, Pres. Rosangela Viteritti, Giudice Andrea Palma, Giudice relatore Filomena De Sanzo).

Un caso di straordinaria ordinarietà perché esattamente coincidente a centinaia e migliaia di casi che tuttavia, - grazie all"ignavia della magistratura (che non sente, non vede e dunque non "parla") ed in vari casi con la malevole difesa di avvocati (che andrebbero radiati dagli albi, alcuni anche per manifesta incompetenza oltre che per violazione abnorme del Codice Deontologico Forense), nonché con l"imperizia di consulenti tecnici ed assistenti sociali, - non si concludono come deciso dal tribunale cosentino. Al quale collegio va tutto il mio plauso per l"onestà intellettuale e per la puntuale diligenza nell"aver studiato attentamente il caso e disposto di conseguenza, uscendo dal facile stereotipo madre/sempre benevola/vittima e padre/spesso malevolo/reo che ammorba la (in)cultura della giurisprudenza, quale prodotto della (in)cultura mammista e perbenista dello Stivale.

Giurisprudenza che certo nell"ultimo anno ha mostrato segnali positivi di voler cambiare ma che consta ancora di pochi provvedimenti coraggiosi (in Italia onestà intellettuale, neutralità e indifferenza al politically correct si definiscono coraggio, altrove nei Paesi civili si definiscono normalità).

Il caso in esame è un caso da manuale: due genitori si "separano" in modo non civile (non sappiamo se per la condotta di entrambi ma dal lungo decreto emerge certamente una maggiore responsabilità della madre) e la contesa ricade sui due figli minori. La madre chiede l"affidamento condiviso con collocazione dei minori presso di sé (prassi che viola apertamente l"affidamento condiviso; un obbrobrio giuridico che solo in Italia poteva albergare e proliferare) e il padre bancomat a € 250/cadauno, con diritti di visita rarefatti. Il padre chiede l"affidamento esclusivo. Durante il procedimento i genitori trovano subito un accordo per la divisione dei tempi estivi che la madre viòla immediatamente, peraltro presentando una denuncia per abusi sessuali sui minori, ottenendo incidentalmente dalla Procura misure restrittive per il padre e cambiando residenza e città, imponendo al padre un consenso coatto all"iscrizione scolastica.

Il Tribunale dispone varie perizie psichiatriche a carico delle parti e dei minori, nel mentre la Procura archivia la denuncia perché quanto denunciato non corrisponde al vero. Il Tribunale ottiene piena conferma che la madre è soggetto malevole, alienante della figura genitoriale paterna, manipolatrice dei minori e inaffidabile. Giunge dunque ad affidare esclusivamente i minori al padre.

Tuttavia il collegio non revoca la responsabilità genitoriale alla madre, non la sanziona ex art. 709 ter c.p.c. (d"ufficio pure potrebbe), le impone un mantenimento di € 150/mese/cadauno, le garantisce diritti di incontro con i minori ultrasettimanali e purtroppo (stante la radicalizzazione della situazione alienante e per consentire un graduale riavvicinamento dei minori al padre) prescrive un periodo di 6 mesi di affidamento dei minori ad una struttura protetta. Dunque si usa un guanto di velluto, presupponendo che ciò salvaguardi l"interesse dei minori a non interrompere il rapporto genitoriale (suo) e dunque bigenitoriale (loro).

Nella specie decisa dal Tribunale calabrese, la madre dei minori ha "manipolato i due minori allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre verso cui ostentano entrambi plateali manifestazioni di rifiuto e negazione" (pag. 2 decreto). Il CTU "ha infatti concluso per un "condizionamento programmato" della madre nei confronti dei figli teso a "logorare" la figura paterna, compresi anche i familiari [del padre] ed il posto in cui vive" (pag. 5 decreto). Invero "nell"atteggiamento dei due minori il perito ed il Tribunale mediante l"ascolto diretto [dei minori] hanno potuto constatare la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, avente le caratteristiche dell"alienazione parentale così descritta, da ultimo, nel DSM-5 pubblicato nel maggio 2013. Si è, in particolare, potuto constatare la sussistenza di una situazione di "ingiustificata campagna di denigrazione del minore contro il padre". Sia (…) che (…) rifiutano la figura paterna, in modo plateale ed innaturale, adducendo motivazioni del tutto inconsistenti ed inverosimili. L"accusa di molestie sessuali [ai minori] non ha superato la fase delle indagini preliminari, essendo stati i racconti dei due fratelli ritenuti dal neuropsichiatra infantile ausiliario di p.g. e dalla Procura stessa all"esito delle indagini, del tutto inverosimili, fantasiosi, sganciati dalla realtà e completamente privi di qualsivoglia riscontro oggettivo." (pag. 5 decreto).

Inoltre "Assai significativa si è infine rivelata l"osservazione da parte del CTU dei minori con la madre. I due bambini appaiono del tutto dipendenti dalla figura materna con cui condividono una forte complicità e di cui cercano, anche con lo sguardo, la continua approvazione. L"alienazione del genitore appare in tutta la sua evidenza laddove i bambini arrivano oramai a confondere la figura paterna, individuandola in quella del nuovo compagno della madre (…) di cui tessono le lodi e che risulta sempre vincente nel paragone, che essi stessi introducono, con il genitore naturale. (…) Insomma, è in atto un vero e proprio processo di progressiva "sostituzione"della figura paterna con il compagno della [madre]. (…) Il processo di alienazione della figura paterna con contemporanea sostituzione (…) e la confusione ingenerata nei due bambini si rivela in modo palese nell"incontro congiunto madre-figli espletato dal CTU." (pag. 7 decreto).

In conclusione "Non solo con il suo comportamento ella – dotata di personalità manipolativa (…) – ha allontanato i figli dal padre ma alla prova dei fatti ha reiteratamente dimostrato a questo collegio di essere inaffidabile, assolutamente non incline al rispetto del prossimo e dei provvedimenti, assunti dal Tribunale anche sulla base della sua documentata adesione." (pag. 8 decreto) e "Si tratta di condotte che, complessivamente valutate, convincono il Collegio della assoluta inidoneità [della madre] ad occuparsi dei figli minori che gestisce ed utilizza in base alle sue esigenze ed alle proprie convinzioni, senza mostrare alcun rispetto per il loro diritto a coltivare il rapporto con l"altro genitore da cui invece tenta di allontanarli, anche fisicamente" pertanto "I minori (...) devono essere, quindi, affidati in via esclusiva al padre. (…) infatti, a differenza [della madre] ha dimostrato durante tutto il corso del presente procedimento, di voler tutelare in via primaria l"interesse dei figli a vivere e crescere serenamente, affidandosi ai consigli ed alle soluzioni proposte dagli esperti (assistenti sociali, perito e Tribunale) anche se queste andavano spesso a suo discapito" (pag. 9 decreto).

Un caso da manuale, scrivevo, reiterato per centinaia/migliaia di casi in Italia, in cui ad un genitore vien consentito di tutto [legittimato da Tribunali e giudici ipovedenti ed affetti da ipoacusia: dunque ancor più grave perché quando ci si ostina a non vedere condotte illecite (spesso anche gravissime come nella fattispecie in esame) di un genitore in danno dell"altro e dunque in danno del minore, nei casi migliori ponendo vittima e carnefice sullo stesso piano perché "conflittuali e non collaborativi", relegando uno di essi (putacaso sempre il padre) nel recinto del Panda (creando dunque paradossalmente e grottescamente una vera e propria adozione a distanza secondo cui il padre è estromesso dalla vita quotidiana del figlio, paga però il mantenimento, lo vede saltuariamente (a settimane alterne) anche se residente a qualche centinaio di metri)], così amplificando enormemente l"ingiustizia patita e contribuendo alla disintegrazione di diritti fondamentali, tra cui il superdiritto alla genitorialità, coperto costituzionalmente dagli artt. 2 e 29 Cost. (secondo alcuni anche dall"art. 30).

Tutto questo deve cessare perché in Italia oramai il diritto di famiglia (da molto tempo) è terreno di scontro nel quale si violano manifestamente i diritti umani e nella specie i diritti genitoriali paterni, come attesta anche la crescente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell"Uomo perché l"Italia non è in grado di tutelare la potestà genitoriale vedendo sempre ed esclusivamente come vittime i padri separati dai propri figli (CEDU, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013 (Pres. Jočienė), Affaire Lombardo c/ Italia; sent. 30 giugno 2005 def. 30 novembre 2005, ric. n. 30595/02, Bove c. Italia; sent. 2 novembre 2010 def. 2 febbraio 2011, ric. n. 36168/09, Piazzi c. Italia).

Ricordiamo come in molte separazioni conflittuali venga sparata contro i papà la "pallottola d"argento": la falsa accusa di pedofilia. In Italia l"80% di tale gravissima accusa è verso i papà separati, poi risultanti innocenti nel 92,4% dei casi [Cesi S., Masina E, Camerini G.B. (2007), Vere e False denunce di abuso sessuale: studio di una casistica in separazioni conflittuali, 13° International Congress of the ESCAP, "Bridging the gaps", Firenze, 25-29 agosto 2007]. Dietro tali numeri ci sono almeno 2 esistenze segnate per sempre.

Tale fenomeno criminoso va avanti da anni: «Potrebbe sembrare incredibile che si possa accusare qualcuno che si sa innocente di un delitto turpe quale quello di violenza sessuale (…) eppure succede e neanche troppo raramente (...) per l"esperienza fatta le false denunce provengono quasi nella totalità da donne, spesso madri che in tal modo tentano di allontanare gli ex mariti dai figli» (Jaqueline Monica Magim, già sostituto procuratore della Repubblica, Criminologia.it, 29.1.2009). Ed altrove: «L"accusa di violenza sessuale è il modo più facile per estromettere il padre dalla vita dei figli. La donna non solo si libera del partner come coniuge ma anche come padre, facendolo uscire definitivamente dalla sua vita» (Maria Carolina Palma, CTU c/o Trib. di Palermo, L"Avvenire, 13 aprile 2009)

Un autorevole magistrato ha poi dichiarato che «Purtroppo molte madri accusano i padri di tali condotte così allarmanti quando vogliono che si interrompa il rapporto con il padre, perché all"inizio il Giudice non sa e deve accertare, e molto spesso si ha l"interruzione dei rapporti». (Melita Cavallo, pres. Trib. Min. Roma, 17.1.2014, a "La Vita in Diretta", Rai).

Ora basta! Chi è inadeguato a fare il genitore venga estromesso dalla responsabilità genitoriale e dal percorso formativo dei figli e se ha compiuto illeciti che paghi realmente, pecuniariamente e se corrispondente a reato, anche penalmente. Solo così potrà essere ristabilito un clima di legalità e soprattutto di rispetto dei diritti fondamentali.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film