-  Mazzotta Valeria  -  10/03/2016

ADS: SOLO NEI CASI PIU' SEMPLICI E PATRIMONI ESIGUI? - Trib. Roma sent. 3.12.2015 - V. MAZZOTTA

L'amministrazione di sostegno, secondo il Tribunale di Roma, è adatta se si tratta di compiere un"attività minima: la tesi è discutubile perchè l"Ads è strumento duttile, modulabile in relazione alle esigenze specifiche dell"interessato e conseguentemente applicabile sostanzialmente a tutti i casi in cui occorra proteggere la persona priva in tutto o in parte di capacità d"agire. Corretta invece la nomia di un amministratore provvisorio nei casi in cui, disposta la revoca dell'interdizione, occorre attendere la nomina dell'Ads definitivo da parte del Giudice Tutelare

 

 

 

Nel caso di revoca dell"interdizione, il tribunale,  in attesa che il giudice tutelare, al quale verranno trasmessi gli atti per competenza, proceda alla designazione dell"amministratore di sostegno definitivo, può nominare all"incapace un amministratore di sostegno provvisorio.

Così ha statuito il tribunale di Roma con la sentenza n.24348/15 in un caso in cui il tutore di un soggetto, interdetto a seguito dello stato vegetativo e delle gravissime limitazioni psico fisiche  determinate da un incidente stradale.

Con il tempo le condizioni fisiche del ragazzo erano migliorate, pur permanendo un situazione di handicap grave. 
Il tutore chiedeva quindi che l"interdizione venisse revocata e disposta l"amministrazione di sostegno, designando amministratore il padre del ragazzo.

Esaminata la relazione medica dalla quale emergeva che le condizioni attuali  del ragazzo mostravano «cambiamenti sostanziali rientrando nella categoria di disabilità medio severa prevalentemente motoria, in assenza di deficit dello stato di coscienza», dopo averlo ascoltato constatando  che era in grado di rispondere a facili domande quali quelle sulle sue generalità e la situazione abitativa, il Tribunale giunge alla conclusione che il ragazzo, pur avendo recuperato parte delle funzioni cognitive e lo stato di coscienza, versa comunque in una condizione di ridotta capacità che lo rende incapace di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi e alla cura delle propria persona, necessitando quindi di assistenza per la gestione economica e le attività quotidiane.
Prosegue il Collegio rilevando che non risulta configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dell"interdizione e dell"amministrazione di sostegno e che la scelta del giudice «non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione». In altre parole, se si tratta di compiere un"attività minima e semplice è bene privilegiare l"amministrazione di sostegno, che è più rispettosa della dignità del soggetto debole e comporta anche costi più contenuti.

Ciò considerato, le prove assunte nel caso di specie  suggeriscono di optare per l"Ads, , con conseguente revoca dell"interdizione e trasmissione degli atti  al giudice tutelare per la nomina della nuova figura. I tempi processuali per addivenire alla nomina definitiva sono tuttavia lunghi, sicchè, correttamente, il Collegio, per evitare che l"incapace resti sprovvisto di tutela in questo periodo, mediante un"interpretazione analogica della disciplina dell"inabilitazione, dispone con la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio con poteri temporanei di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Questa la vicenda. Ora qualche considerazione sulla pronuncia in esame.

Corretta la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, tutte le volte in cui occorre provvedere con urgenza alla cura del beneficiario.
Lo prevede l"art. 405 c.c.: l"amministratore di sostegno provvisorio è nominato dal GT, che indica nel decreto anche gli atti che è autorizzati (ad es., prestare il consenso informato ad eventuali trattamenti sanitari ed adotti le decisioni relative alla permanenza del beneficiario presso la struttura in cui si trova ricoverato ed alla prosecuzione della terapia medica e psicologica in corso). Si tratta di un amministratore di sostegno a tutti gli effetti la cui nomina, tuttavia, è finalizzata al compimento degli atti di cui si è detto. Utile ricorrere alla nomina di un Ads provvisorio, non solo nelle ipotesi in cui vi siano atti urgenti da compiere nell"interesse del beneficiario, ma anche in tutti i casi analoghi a quello in commento, ossia quando il Tribunale ritiene di disporre la revoca dell"interdizione o inabilitazione in precedenza disposte, provvedendo di conseguenza a trasmettere gli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un Ads definitivo. I tempi della giustizia, infatti, sono lunghi e gli uffici del Giudice Tutelare tendenzialmente oberati di istanze. Possono trascorrere anni per giungere, dopo la revoca della precedente misura legale di protezione, alla nomina di un Ads investito in via definitiva. Nel frattempo occorre proteggere il soggetto da assistere, e l"Ads provvisorio rappresenta lo strumento a cui si ricorre abitualmente. Tendenzialmente, la persona nominata Ads provvisorio assume anche le vesti di ads definitivo.

La sentenza è invece opinabile sotto diverso profilo, ossia laddove, richiamando – va detto – una precedente della Corte di Cassazione del 2006 "e successive conformi", sostiene che "ad una attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere  e per l"attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell"attività di sostegno nei suoi confronti- e in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l"amministrazione di sostegno…."

Vale a dire: se l"attività da compiere in sostituzione o affiancando il soggetto debole è semplice e il patrimonio esiguo, l"amministrazione di sostegno è l"istituto da preferire. Diversamente, via libera alle altre misure più invasive, ossia interdizione e inabilitazione.

In realtà, l"interdizione, quale misura che priva una persona della totale autonomia salvo lasciare al soggetto, ma solo in via eventuale, qualche area attinente all"ordinaria amministrazione, al pari dell"inabilitazione, è assolutamente contraria alla finalità della legge 6/2004 istitutiva dell"Ads, che individua l"amministrazione di sostegno quale unico strumento a tutela delle persone "prive in tutto od in parte" di autonomia: nessun motivo depone quindi oggi a favore del mantenimento dell"interdizione e dell"inabilitazione.

Non corrisponde al vero che l"Ads sia la misura adatta a proteggere il soggetto solo se l"attività da compiere è semplice e il patrimonio esiguo: per la duttilità e l"elasticità che la contraddistinguono, l"Ads può essere utilizzata in tutti i casi, attribuendo all"amministratore i poteri necessari a tutelare adeguatamente il soggetto debole e il suo patrimonio.

E" la formulazione delle norme sull'ADS che offre la possibilità di applicare l"istituto a ogni ipotesi di incapacità. La stessa Cassazione ha precisato che la scelta tra le diverse misure di protezione deve essere operata "ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c. comma 5 nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole" (cfr. Cass. 22 aprile 2009, n. 9628). Quindi il giudice, dovendo scegliere quali poteri attribuire all'ADS (e quali lasciare al beneficiario) può applicare la misura in modo da far fronte a tutte le esigenze concrete di protezione della persona.

Interdizione e inabilitazione sono misure obsolete, destinate ad essere abrogate, allorchè la nuova misura legale di protezione è quella preferibile a detta dello stesso legislatore, avendo le altre assunto un carattere residuale. Tanto più che, come dice la Cassazione stessa, non è il grado di incapacità a determinare l"opzione per l"una o l"altra misura ma la maggior adattabilità dell"Ads a soddisfare le esigenze di tutela del soggetto debole.

L"Ads è quindi strumento duttile, modulabile in relazione alle esigenze specifiche dell"interessato e conseguentemente applicabile sostanzialmente a tutti i casi in cui occorra proteggere la persona priva in tutto o in parte di capacità d"agire.

Ricorda Paolo Cendon che  "Non abbandonare" e "non mortificare" sono (è stato scritto) i due principi cardine della riforma del 2004. Dunque, si faccia un ricorso allargato all"ads, che non mortifica ma esalta le capacità residue del soggetto con difficoltà, e si giunga finalmente all"abrogazione di interdizione e inabilitazione.

 




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