-  Redazione P&D  -  09/02/2015

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE IN INTERNET Note critiche a Corte di Appello di Milano 7.1.2015 - Alessandro IODICE

- Violazione diritto d'autore

- Internet

- Responsabilità degli Internet Service Provider

 

La vicenda in primo grado.

 

Il giudice di primo grado, Tribunale Milano, 09 settembre 2011, n.10893, inserendosi in un filone giurisprudenziale tendenzialmente univoco, e con una sentenza apprezzata dalla maggior parte dei commentatori ( per tutti leggila in Riv. dir. ind., fasc.6, 2011, pag. 375, con nota di Saraceno, Note in tema di violazione del diritto d'autore tramite Internet: la responsabilità degli Internet Service Provider) aveva fatto corretta applicazione degli articoli 14 della Direttiva 2000/31/CE e dell"art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003: muovendo dall"analisi dell"insieme dei servizi concorrenti al mero hosting di contenuti proposti da Yahoo! Italia, il Tribunale di Milano aveva accertato che:

 

a. "la situazione attuale rende evidente che le modalità di prestazione di tale servizio […] si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria, mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico […] finendo nell"individuare […] una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passivo e neutro rispetto all"organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti";

b. "le modalità di organizzazione di tali servizi pubblicitari non possono considerarsi irrilevanti al fine di verificare se l"attività del prestatore del servizio ecceda l"ambito del mero servizio di hosting (passivo)";

c. "anche la regolamentazione contrattuale proposta da Yahoo Italia s.r.l. agli utenti che intendono usufruire del servizio Yahoo! Video per immettere contenuti sul Portale Yahoo! fornisce ulteriori elementi che inducono a differenziare la posizione di tale prestatore di servizi da quello puramente addetto alla fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dall"utente ed alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi"

d. "Invero […] Yahoo! Italia s.r.l. si riserva il diritto [sui contenuti video immessi dall"utente] di creare algoritmi degli stessi, modificarli o tradurli in appropriati format multimediali […] di utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate"

e. Yahoo! Italia si riserva il diritto di "usare i Contenuti Video per attività pubblicitarie […] incluso, senza limitazione alcuna, il diritto di visualizzare i Contenuti Video su ogni formato media e attraverso qualsiasi canale media (v. art. 4 delle Condizioni integrative per l"utilizzo del servizio Yahoo! Video, in doc. 18 fasc. RTI)"

f. "la stessa regolamentazione contrattuale prevede un diritto di manleva in favore di Yahoo Italia s.r.l. nei confronti dell"utente per qualsiasi danno derivante dalla pubblicazione dei contenuti video immessi dall"utente stesso (art. 6 delle Condizioni integrative cit.)"

g. "Yahoo! Italia si riserva altresì il diritto nei confronti dell"utente di provvedere all"immediata rimozione dei Contenuti Video immessi o di rifiutare l"inclusione nella lista dei video disponibili ove la società – a sua esclusiva discrezione – rilevasse violazioni dei diritti di Yahoo! o di terzi (art. 7 delle Condizioni cit.)

h. Yahoo! Italia "ha predisposto un servizio, visibile come link sotto ogni video pubblicato in rete, che consente al visitatore di segnalare al prestatore del servizio l"eventuale illiceità del contenuto immesso dall"utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere alla eventuale rimozione del materiale stesso"

i "anche la predisposizione di tale servizio da parte della convenuta […] pare confermare che essa, assumendosi direttamente un autonomo onere di controllo […] sulla liceità del materiale pubblicato si ponga su di un piano diverso da quello del semplice fornitore di hosting"

l. "va altresì segnalato che Yahoo! Italia s.r.l., oltre a predisporre un motore di ricerca che consente di individuare i contenuti ricercati tramite parole-chiave, presenta come servizio aggiuntivo anche i cd. "video correlati", consistente nella visualizzazione – non ricercata dal visitatore […] – di altri video […] quale ulteriore e specifica attività di indicizzazione dei contenuti video che di fatto determina una selezione dei contenuti"

m. "tutti gli elementi innanzi menzionati contribuiscono in effetti nel loro complesso ad individuare il prestatore di servizi Yahoo! Italia s.r.l. quale soggetto che fornisce (quantomeno) un hosting attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti riservandosi anche – così esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità – il diritto di riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate da contenuti video immessi dagli utenti - […] tanto da poter ritenere l"attività del prestatore del servizio […] come rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari che risultano selezionati, arricchiti, organizzati mediante la prestazione di servizi ulteriori ed eventualmente elaborati in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto, tanto da offrire al visitatore un prodotto che per la sua complessità ed organicità ha come sola base di partenza i contenuti trasmessi dagli utenti e fornisce invece ai visitatori un vero e proprio prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità ed autonomia"

 

Quindi nella primaria  considerazione delle specifiche caratteristiche del "servizio" "Yahoo! Video! il tribunale di Milano aveva ritenuto che "tale particolare figura di prestatore di servizi si pone ben al di là della mera fornitura all"utente di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi" e  aveva concluso affermando la "inapplicabilità alla convenuta della disciplina prevista dall"art. 16 D. Lgvo 70/03 -che la stessa Direttiva 2000/31/CE configura tra le "deroghe" e "limitazioni" alle ordinarie forme di responsabilità (v. considerando da 42 a 46 della cit. Direttiva; v. anche Corte di Giustizia CE, sentenza 23.3.2010) in favore di una valutazione della condotta di Yahoo! Italia s.r.l. secondo le comuni regole di responsabilità civile".

 

L'appello

 

La Corte d"Appello ha invece sovvertito la decisione del giudice di prime cure affermando che il Tribunale "non si è conformato ai principi in materia riscontrabili nelle direttive europee e nelle decisioni della Corte di Giustizia", sostenendo che

 

a. "il regime di esonero dalla responsabilità, espressamente previsto nell"art. 14 della direttiva, non viene certamente intaccato dalla presenza di indici di attività meccanica e non manipolativa nel trattamento dei dati immessi, come è stato meglio specificato nel caso C-324/09, L"Oreal c. eBay, deciso dalla Corte di Giustizia, da cui si evince che il sito telematico "eBay", [è stato] ritenuto dalla Corte di Giustizia non in grado di mutarne la natura di hosting provider (FAI), pur avendo caratteristiche ancora più evolute di quelle descritte dal giudice di prime cure nel caso in questione"

b. "l"attività di hosting provider che fornisce ai suoi utenti un servizio di accesso a Internet, anche se avesse in ipotesi una serie di funzionalità collegate e fornisse informazioni di carattere generale ai suoi utenti, nel caso in cui si mantenesse comunque entro i limiti sopra descritti, non sarebbe solo per questo in grado di mutare il particolare regime di esonero dalla responsabilità, come indicato dalla Corte di Giustizia anche nel caso C- 324/09 con riguardo ai servizi resi da eBay (che appaiono essere di gran lunga più sofisticati di quelli di semplice proiezione di video, essendo uno spazio di televendita), in quanto ciò che conta è che l'attività esercitata dal provider corrisponda al tipo descritto dalle norme in materia"

c. "La sentenza del Tribunale qui in esame, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui, non conformandosi ai principi in materia riscontrabili nelle direttive europee e nelle decisioni della Corte di Giustizia, ha dato conto di un diverso regime di "piena responsabilità" per il prestatore di servizio YAHOO!I. in ragione di alcuni aspetti tecnici per certi versi meno evoluti di altri ancora più sofisticati, già considerati dalla stessa Corte di Giustizia come non  rilevanti (quali quelli del prestatore eBay, noto fornitore di servizi di televendita, v. decisione nel caso C-324/09)".

 

Dubbi ricostruttivi

 

In verità il giudizio della Corte d"Appello che poco convince a differenza dei principi espressi in primo grado, annida il principalmente il proprio errore nella interpretazione  dalla Corte UE con la sentenza C-324/09, più volte citata peraltro.

A ragion del vero occorre però rilevare che non è affatto vero che la Corte Ue abbia considerato "non rilevanti" aspetti tecnici dell"operatore eBay qualificandolo come mero host provider. Al contrario, con la sentenza C- 324/09 la Corte UE ha accertato che "dalla descrizione dei fatti che compare ai punti 28‑31 della presente sentenza risulta che la eBay procede ad un trattamento dei dati forniti dai suoi clienti venditori. Le vendite alle quali possono condurre tali offerte avvengono secondo modalità fissate dalla eBay. Se necessario, la eBay fornisce anche un"assistenza diretta ad ottimizzare o a promuovere talune offerte in vendita" (punto 114); "Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un"assistenza consistente segnatamente nell"ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all"art. 14 della direttiva 2000/31" (punto 116).

La Corte UE quindi sembrerebbe aver affermato  principi sostanzialmente differente di quanto si legge nella Corte di Appello: eBay, pur qualificato come "prestatore della società dell"informazione" ai sensi dell"art. 1 della Direttiva 2000/31/CE (punto 110), "non può avvalersi della deroga in materia di responsabilità di cui all"art. 14 della direttiva 2000/31" in relazione a quei dati che sono stati oggetto di "ottimizzazione e promozione" (punto 116). "Nondimeno la circostanza che il servizio fornito dal gestore di un mercato online comprenda la memorizzazione di informazioni che gli sono trasmesse dai suoi clienti venditori non è di per sé sufficiente per poter concludere che detto servizio rientri, in ogni caso, nell"ambito di applicazione dell"art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31. Detta disposizione deve, infatti, essere interpretata non soltanto in considerazione del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte". La Corte Ue ha quindi ribadito che la prestazione di servizi di memorizzazione di dati non è circostanza idonea a ritenere di per sé applicabile il regime di limitazione della responsabilità delineato dal legislatore comunitario per taluni "prestatori intermediari".

Ne segue che, contrariamente a quanto sostenuto dal secondo Collegio giudicante, il Tribunale di Milano aveva probabilmente correttamente interpretato le norme ed i principi elaborati in ambito europeo riconoscendo che il servizio "Yahoo Video" presentava all"epoca dei fatti una serie di servizi che – come stabilito dalla Corte UE nel caso C-324/09 L"Oréal c. eBay – attribuivano a Yahoo! Italia un "ruolo attivo" stante la presenza di numerosi indicatori di una serie di servizi aggiuntivi rispetto al "tipo" di intermediario delineato dalla norma europea (ed italiana) con riferimento allo stoccaggio di informazioni (host provider) che univocamente ponevano Yahoo! Italia al di fuori del perimetro delle limitazioni di responsabilità tracciato in ambito comunitario.

 

Le deroghe all"ordinario regime di responsabilità hanno natura "eccezionale" in quanto specificatamente dirette a garantire un regime agevolato di responsabilità unicamente per i "prestatori intermediari" che forniscono servizi di "hosting" nei limiti in cui tale servizio è "neutro" in quanto "di ordine meramente tecnico, automatico e passivo" e prestato in assenza di qualsivoglia "conoscenza o controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate"

Veramente si vuole pensare ed affermare la natura meramente "neutra" e "passiva" dell"insieme dei servizi offerti attraverso "Yahoo Video", escludendo che detta responsabilità sia valutata alla luce delle ordinarie regole della responsabilità civile?




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

immagine articolo

Video & Film