-  Redazione P&D  -  10/04/2006

Trib. Milano, 10 aprile 2006, pres. Nardi, est. Cosentini - INTERDETTO, IMPOSSIBILITA' DI DONARE: QUALI I PERCHE'

 

Premesso che con ricorso depositato il 28.11.2005 il dott. , tutore di , sottoposto a tutela per interdizione legale, rappresentava la volontà di quest’ultimo di rinunciare a titolo gratuito al proprio diritto di usufrutto sull’immobile sito in in favore dei figli titolari della nuda proprietà sul medesimo bene, affinché questi ultimi potessero alienarlo per far fronte a difficoltà economiche, e chiedeva pertanto a quest’Ufficio la necessaria autorizzazione. 

 

Osservato che l’art. 774 c.c. dispone che non possano fare donazioni coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni e che all’ interdetto legale si applicano – in base al disposto dell’art. 32 c.p.- le norme sull’interdizione giudiziale per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi;
ritenuto che l’ incapacità di donare trovi la sua ratio, per quel che riguarda gli interdetti giudiziali, nell’impossibilità che il tutore possa sostituirsi all’incapace in tutti gli atti che presuppongono nel disponente un consapevole animus donandi

considerato che tale impossibilità non sussista con riguardo all’interdetto legale, che, privato giuridicamente della capacità di agire per gli atti di natura patrimoniale ome pena accessoria alla condanna penale, è comunque in grado di elaborare decisioni autonome, di tal che deve ritenersi che la ratio sottesa a tale disposizione sia quella di evitare che il patrimonio del soggetto sottoposto alla pena accessoria venga da questi elargito a terzi anziché utilizzato per estinguere il debito del condannato nei confronti dello Stato.




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