-  Redazione P&D  -  01/11/2009

TERMINE PER DEPOSITO LISTA TESTI: INAPPLICABILITA' DELLA SOSPENSIONE FERIALE - Christian FORNARI

Dunque, prima facie, non sembra possibile qualificare il termine ex art. 468 c.p.p. come “processuale”, con la conseguenza che la sua decorrenza non dovrebbe essere sospesa nel periodo feriale.

Ciò assume ancor più rilievo quando si procede per reati per i quali è prevista la citazione diretta del Pubblico Ministero davanti il Tribunale in composizione monocratica, in quanto, non svolgendosi l’udienza preliminare, il deposito della lista testi non è preceduto dallo svolgimento di alcuna attività processuale. Di guisa difficilmente potrebbe qualificarsi un termine come “processuale” quando il rispetto dello stesso venga imposto al di fuori del processo.

Sul punto in giurisprudenza sono rinvenibili solo tre precedenti.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 21 settembre 1995, stabilisce che “la sospensione durante il periodo feriale è inapplicabile al termine di presentazione delle liste testimoniali individuato dall’art. 468 c.p.p., non essendo la finalità di non imporre nel periodo sospeso il compimento di attività procedimentali, compatibile con un “dies a quo” di natura acceleratoria non predeterminato, qual è quello previsto per il deposito delle liste”.

Il giudice perugino, seppur discostandosi parzialmente dalle argomentazioni che precedono e muovendo dalla natura “accelleratoria” del dies a quo del termine di cui all’art. 468 c.p.p, ha comunque escluso che detto termine possa avere natura processuale e che, per l’effetto, non debba sospendersi la sua decorrenza durante il periodo feriale.

A conclusioni analoghe giunge anche la Suprema Corte, secondo cui “la tardiva presentazione della lista non produce alcuna inutilizzabilità della prova relativa, qualora l’escussione del teste abbia comunque avuto luogo,mancando nella fattispecie un esplicito divieto d’inutilizzabilità” (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. del 18/03/1993, Radisi).

Siffatta interpretazione viene smentita dalla terza sezione penale della stessa Corte di Cassazione la quale chiarisce che “nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale; di conseguenza, se il processo non rientra tra quelli che vengono trattati nel periodo feriale, anche il termine per il deposito della lista deve tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale” (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 44272 del 15/11/2005 in CED Cassazione, 2005 e Riv. Pen., 2006, 12, 1349).

Nel caso specifico il Supremo Collegio afferma espressamente come l’orientamento fornito nella sentenza Radisi non meriti di essere condiviso e sostiene che, a ragione della sospensione feriale, il termine per il deposito della lista dei testi in riferimento ad un processo fissato per il 16 settembre, deve essere determinato al 24 luglio, e pertanto annulla con rinvio la decisione assunta in base ad una prova testimoniale indicata nella lista del Pubblico Ministero, depositata l’8 settembre, ammessa nonostante la decadenza dal termine eccepita dalla difesa.

I Giudici di Legittimità, ponendosi in posizione diametralmente opposta a quella assunta dal Tribunale di Perugia e dalla stessa Corte con la sentenza del 18/03/1993, accolgono la tesi secondo cui il termine ex art. 468 c.p.p. è soggetto alla sospensione dal 1 agosto al 15 settembre.

Sull’argomento devesi osservare, tuttavia, come nessuna specifica delucidazione venga fornita circa la natura del termine ex art. 468 c.p.p., vero punto nodale della questione, né si indicano le motivazioni che portano i Giudici di Legittimità a disattendere l’interpretazione fornita nella sentenza Radisi. Ci si limita, infatti, ad affermare che “la sospensione dei termini per il periodo feriale si applica anche a quello per il deposito della lista testimoniale in quanto tale termine, ai fini della sospensione, non si sottrae alla disciplina generale di cui alla l. n. 742/1969 e successive modificazioni”, senza che a tale assunto segua alcun chiarimento.

Ciò non può non lasciare perplessi, vista anche la frequenza con cui il problema si pone nelle aule di giustizia.

A parere dello scrivente la conclusione cui giunge la Corte con la sentenza 44272/2005 non sembra potersi condividere in quanto la sospensione disciplinata dalla l. 742/1969 si applica solo ai termini processuali (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 10745 del 28/11/1981) e quello di cui all’art. 468 c.p.p. non può essere qualificato in tal modo perché la sua osservanza viene imposta prima dell’apertura del dibattimento e, quindi, al di fuori di ogni attività processuale. Deve, pertanto, ritenersi preferibile l’interpretazione fornita dal Tribunale di Perugia, con sentenza del 21 settembre 1995, e dalla sentenza Radisi, la quale esclude la natura processuale del termine previsto per il deposito della lista testimoniale e decreta l’inapplicabilità al medesimo dell’istituto di cui alla l. 742/1969.




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