-  Redazione P&D  -  22/11/2009

SEQUESTRO GIUDIZIARIO: E' NECESSARIO CHE SUSSISTA IL PERICULUM? - Marco VORANO

Un pericolo, pertanto, attuale, non altrimenti evitabile ed i cui effetti diverrebbero, se non arginati dal provvedimento del Tribunale, irreparabili.
In buona sostanza quindi il sequestro giudiziario alla pari di tutti gli altri cautelari soggiacerebbe per l' Autorità lombarda ai requisiti previsti ex artt. 669 bis e ss: fumus e periculum.
Ora se è evidente, quasi tautologico, la necessità di una, pur sommaria, ragione di diritto non può dirsi altrettanto per la sussistenza del secondo requisito al fine dell' ottenimento del sequestro giudiziario.
Infatti l' art.670 cpc prevede come elementi necessarii per la concessione della misura cautelare esclusivamente a) la controversia sulla proprietà o il possesso b) l' opportunità di provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.
La prevalente giurisprudenza e di legittimità e di merito è concorde nel ritenere la sufficienza della sussistenza dei detti requisiti per il sequestro giudiziario:
Per la concessione del sequestro giudiziario non si richiede, come per il sequestro conservativo, che ricorra il pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo sufficiente, ai fini dell' estremo dell' opportunità richiesto dall' art. 670 cpc che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l' attuazione del diritto controverso (Cass.civ. 854/1982 e Cass. Civ. 2694/1964 in GC., 1965,I,1011, Cass. Civ. 1971/1957 in GCM 1957).
Ricorrono i requisiti, compreso quello di opportunità, richiesti per il sequestro giudiziario di beni ereditari, ai sensi dell' art. 670 cpc, quando alcuni degli eredi abbiano di tali beni il godimento esclusivo e gli altri chiedano che se ne attui la divisione, previo accertamento dei loro diritti sulla massa ereditaria (Cass. civ. 13546/1992, inedita, e analogamente Cass.civ. 1689/1964 in FI, 1964, I, 1365).
In senso contrario a norma dell' art. 671 cpc l' emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l' esistenza sia del fumus sia del periculum in mora (Cass. Civ. 8729/1997).
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine "possesso", usato dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione. (Cass.civ. 9645/1994)
Presupposto del sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) è la sussistenza di una controversia sulla proprietà o il possesso di beni mobili o immobili e l' opportunità di provvedere alla loro custodia. Tribunale Modena 13 settembre 2007 in Giurisprudenza locale Modena;
In caso di azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di una disposizione testamentaria, il cui accoglimento comporti la condanna del detentore alla restituzione dell'immobile oggetto della disposizione medesima, vi è controversia sul possesso della cosa, che legittima il sequestro giudiziario del bene, atteso che agli effetti di questtultimo il termine possesso non va inteso in senso tecnico, bensì come comprensivo anche della detenzione. Tribunale di Padova 30 giugno 2006 in www.dejure.giuffre.it
In tema di sequestro giudiziario, il c.d. "periculum in mora" si restringe alla valutazione dell'opportunità di custodire il bene.
Tribunale Monza 17 aprile 2001 in Gius. 2001,2292
In dottrina: Per quel che concerne il secondo requisito (il primo è la controversia sulla proprietà) si è precisato che l' opportunità di conservazione del bene non sorge soltanto in presenza di un pericolo attuale di sottrazione o di distruzione, ma e' sufficiente che si prospetti la semplice possibilita' di pregiudizio, e più in generale una situazione di fatto diversa da quella di diritto, tale che al termine della lite la parte istante non riuscirebbe a ottenere il vantaggio che le spetti (Zumpano, voce Sequestro giudiziario in Enciclopedia del diritto, p.115, Giuffrè, 1990);
requisito necessario perchè possa autorizzarsi il sequestro, è il contrasto di opinioni tra due soggetti intorno alla proprietà e/o possesso al possesso del bene (Calvosa, Il processo cautelare, 65 , 1970)
Il concetto di opportunità rappresenta un minus rispetto a quello del periculum.
Se infatti ogniqualvolta sussiste il periculum chiaramente v' è anche la “opportunità” non si può affermare l' opposto, sicchè anche in caso di assenza di periculum può appalesarsi la opportunità di provvedere al sequestro del bene.
Magari in virtù del comportamento del possessore oggetto del richiesto provvedimento cautelare il quale si sottrae dal fornire informazioni relative al bene oppure si pensi al caso per cui il ricorrente, a causa della lontnanza dal bene, sia impossibilitato nell' effettuare periodici controlli sullo stato dello stesso.
In tutte queste ipotesi potrebbe, senz' altro, non sussitere alcun periculum né per il bene né per l' istante e/o di riflesso per il suo patrimonio ma potrebbe esserci l' opportunità di accordare la misura cautelare richiesta.
Si ricorda che il fine del sequestro giudiziario è quello di cristallizzare una situazione di fatto in modo tale che il necessario lazo di tempo intercorrente tra la successiva fase cognitiva e la decisione non pregiudichi, in caso di vittoria, al richiedente la possibilità di conseguire il proprio diritto.
Inoltre il sequestro – soprattutto in caso di sequestro di eredità- può essere una ottima spinta per la stipula di accordi transattivi che eviteranno senz' altro agli eredi cause lunghe anzi lunghissime e costose anzi costosissime.




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