-  Redazione P&D  -  23/08/2011

REGRESSO E GRADAZIONE DELLE COLPE NELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DA CIRCOLAZIONE STRADALE - Riccardo MAZZON

La c.d. graduazione delle colpe potrà assumere rilevanza, nel processo civile (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011),
“la cosiddetta graduazione delle colpe concorrenti è rilevante: 1) per la determinazione dell'apporto causale di ciascuna condotta colposa; 2) ai fini delle statuizioni sugli interessi civili; 3) per la determinazione della pena; 4) per la graduazione della pena in senso proprio, ovvero ai fini del giudizio in ordine alla rimproverabilità della condotta di ciascuno”
Cassazione penale, sez. IV, 15/05/2008, n. 22632 Rigetta in parte, App. Firenze, 22 Aprile 2004-CED Cass. pen. 2008, rv 239896
non ai fini del risarcimento del danneggiato (cfr. Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale, Utet 2010),
“in ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli fermi, quando sono due i tamponamenti che hanno originato le successive collisioni è evidente che i responsabili, in concorso tra loro, debbano essere considerati entrambi i conducenti. Ed in base a quanto previsto dall'art. 2055 c.c.: "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno" la parte danneggiata può rivolgersi, per l'integrale soddisfacimento del proprio diritto, nei confronti di ciascuno degli obbligati in solido, per il totale soddisfacimento del proprio diritto. Infatti, in materia di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, qualora venga accertato che più soggetti hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi dell'evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare alla rispettiva quota-parte di responsabilità”
Giudice di pace Milano, sez. X, 04/05/2009, n. 11601 -Giustizia a Milano 2009, 5, 36 (s.m.)
bensì nel caso di esercizio, da parte di uno dei corresponsabili,
“la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; sicché la circostanza per cui il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta rinuncia alla solidarietà tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso si accerta essere imputabile”
Cassazione civile, sez. III, 20/06/2008, n. 16810 S.G. c. S.C.C. e altroDiritto & Giustizia 2008 Il civilista 2009, 5, 85 (nota VILLA)
della c.d. azione di regresso:
“è ammissibile la domanda di surroga, avanzata dalla compagnia assicuratrice nei confronti degli altri coobbligati nel giudizio promosso dal danneggiato "medio tempore" risarcito dalla compagnia istante, atteso che per costante giurisprudenza di legittimità anche nelle fattispecie di responsabilità per danno da circolazione di veicoli, è applicabile l'art. 2055 comma 2 c.c., secondo cui nel caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ove una di esse risarcisca per tutti il danno, ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispondente alla gravità della rispettiva colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene e "qualora uno dei corresponsabili sia assicurato ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo assicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta in sua vece all'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.'', applicandosi tale principio anche qualora "lo stesso assicuratore, discendendo la responsabilità del suo assicurato da fattispecie di responsabilità per danno da circolazione di veicoli, abbia risarcito il danno essendo esso stesso obbligato in solido con il suo assicurato, in forza del contratto e della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli". L'azione di regresso/rivalsa può essere, poi, esercitata nello stesso processo originariamente promosso dai danneggiati, essendo anche in tale ipotesi la posizione sostanziale e processuale dell'assicuratore quella di chi acquistando a titolo derivativo diritti dal danneggiato con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovano al momento della surrogazione, subentra nella posizione sostanziale e processuale”.
Tribunale Roma, sez. XII, 07/08/2009, n. 17239 -Redazione Giuffrè 2010
Più compiutamente, il giudice del merito, eventualmente adito dal danneggiato, potrà (e dovrà) pronunciarsi sulla graduazione delle colpe, solo qualora ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri;
se uno dei condebitori, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento, in funzione della ripartizione interna;
se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità di uno o più coautori dell'illecito (da lui non convenuti in giudizio);
se il danneggiato abbia rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.
Quanto al terzo comma dell'articolo 2055 del codice civile, esso prevede che, nel dubbio, le singole colpe dei corresponsabili si presumono uguali:
“qualora il danno sia provocato da più soggetti, quali appaltatore, e/o progettista e/o direttore dei lavori, per inadempimento rispetto a diversi contratti, il creditore può rivolgersi a ciascuno dei danneggianti per ottenere il risarcimento di tutto il danno, ed il debitore escusso ha poi regresso verso ciascuno degli altri responsabili per la ripetizione della parte da ciascuno di essi dovuta, da presumersi uguale in mancanza di un accertamento contrario”.
Tribunale Ivrea, 28/01/2005 W.E. c. S. e altro Giur. merito 2005, 11, 2357




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

immagine articolo

Video & Film