-  Gambuli Giulia  -  07/04/2014

REATO DI OLTRAGGIO E SUOI REQUISITI - Cass. Pen. 15367/14 - Giulia GAMBULI

Si prende in esame una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ( Sez. V Penale n. 15367 depositata in data 3 Aprile 2014) relativa al reato di oltraggio, così come reintrodotto nel 2009, e i suoi requisiti.

Il fatto, in breve: il Giudice di pace di Cecina dichiarava non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 274 del 2000, nei confronti di C.M.B., per il delitto di ingiuria commesso in danno di M.G., insegnante della figlia, nei locali della scuola media "XXX" di Alfa.
Ricorreva per cassazione il Procuratore generale di Firenze, il quale deduceva erronea interpretazione e applicazione della legge penale, in relazione all'articolo 341 bis cod. pen., poiché la fattispecie è riconducibile a quest'ultima norma, di competenza del Tribunale.

I giudici di Piazza Cavour considerano il ricorso della Procura come fondato.

E' stato infatti erroneamente contestato il reato di ingiuria e non il sussistente reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che, per legge, vede la competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace.

Questo reato ha avuto una storia particolare, come ricostruiscono i giudici della Suprema Corte: infatti, fu disposta l'abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per effetto dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ma, successivamente con la legge 94/2009 il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell'ordinamento.

Tuttavia si è delineata una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale "da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere così sintetizzati:

1) l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;

2) deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;

3) deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni."

In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento.
Nel caso concreto, al di là dell'articolo di legge indicato nel capo di imputazione, tali elementi sussistevano, poiché le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici, in modo tale da essere percepite da più persone; inoltre l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale  e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi.

In conclusione la sentenza del Giudice di pace di Cecina va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Procura della Repubblica di Livorno per il prosieguo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Livorno.




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