Gli articoli che vanno dal 633 al 636 del codice di procedura civile stabiliscono che, affinché possa essere emesso un provvedimento d'ingiunzione, il ricorrente debba fornire “prova scritta” del diritto affermato.
Per giurisprudenza oramai costante,
“....la prova scritta richiesta dagli art. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da terzi, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente.....”.
Cassazione civile , sez. II, 18 aprile 2000, n. 4974 Erba c. Zito Giust. civ. Mass. 2000, 825
Nonostante saltuariamente sia richiesta, sin da subito, la “sicura autenticità” del documento comprovante il credito azionato,
“....ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio....”;
Cassazione civile , sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232 Pantuso c. Casa riposo S. Maria Giust. civ. Mass. 2000, 1533
è chiaro che ogni eventuale dubbio sarà (nei limiti del possibile) dissipato solo nella seconda fase del procedimento di ingiunzione, ossia la fase dell'eventuale opposizione (cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010):
“....costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria....”.
Cassazione civile , sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429 Ferr. Stato c. Traverso e altro Giust. civ. Mass. 2000, 2115