-  Redazione P&D  -  22/03/2011

PUBBLICAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO E CERTIFICAZIONE DI TALE ATTIVITA' - Riccardo MAZZON

La pubblicazione del decreto ingiuntivo (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) si effettua mediante deposito dello stesso nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c..
Detto deposito consiste nella consegna ufficiale, al cancelliere, dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice e costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto:
“....con il quarto motivo la difesa dell'Amministrazione Provinciale denuncia violazione degli artt.135 e 643, comma 1, c.p.c. Deduce che il decreto opposto non è mai venuto a giuridica esistenza poiché né sull'originale né sulle copie è attestato l'avvenuto deposito in cancelleria. Critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la firma del cancelliere attestasse il deposito del provvedimento nella stessa data (20.6.1995) nella quale lo stesso era stato firmato dal Pretore. Rileva che anche la sentenza del Pretore, datata 27.10.19881 è sottoscritta sia dal giudice che dal cancelliere, ma reca poi l'annotazione "depositato in Cancelleria il 3 feb. 1999". Se avesse considerato tale circostanza, il Tribunale si sarebbe avveduto che non è vero che la sottoscrizione del cancelliere attesta l'avvenuto deposito nella stessa data di emissione del provvedimento da parte del giudice. ….............omissis …..........il quarto motivo, relativo alla pretesa inesistenza del decreto opposto e alla possibilità di far valere tale inesistenza al di là del termine di quaranta giorni, è anch'esso infondato. La inesistenza vuole farsi discendere dalla circostanza che il decreto ingiuntivo, tanto nell'originale che nella copia, reca la data e la firma del Pretore e del cancelliere, ma non la data del deposito in cancelleria, risultando incompleta la dizione "Depositato in Cancelleria ....". Si critica, in particolare, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha individuato nella data di emissione e firma del provvedimento (20 giugno 1996), da parte del Pretore e del cancelliere, anche la data di deposito in cancelleria dello stesso, non distinguendo i due momenti. II motivo, come già rilevato, è infondato. Infatti, se è vero che la pubblicazione della sentenza (o del decreto ingiuntivo), mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere del provvedimento, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto...........”;
Cassazione civile, sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863 Prov. Viterbo c. Inps Giust. civ. Mass. 2004, 5
Al contrario, la certificazione del compimento di tale attività, che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del comma 2 dello stesso art. 133 c.p.c., è formalità estrinseca all'atto,
“.......è anche vero che la certificazione del compimento di tale attività, che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., è formalità estrinseca all'atto stesso, con la conseguenza che la sua mancanza non determina (non solo la inesistenza ma neppure) la nullità della sentenza, atteso che l'individuazione del giorno del deposito è sempre consentito con l'uso della normale diligenza, attraverso la consultazione delle annotazioni del cancelliere sui registri degli atti giudiziari (Cass., 23 settembre 1991 n. 9914; 20 febbraio 1992 n. 2084; 13 luglio 1994 n. 6571; 9 maggio 1996 n. 4357; 22 marzo 2001 n. 4130).........”;
Cassazione civile, sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863 Prov. Viterbo c. Inps Giust. civ. Mass. 2004, 5
con la conseguenza che la sua mancanza non determina la nullità del provvedimento, atteso che l'individuazione del giorno del deposito è sempre consentita
“.....con ricorso, depositato il 14 settembre 1996 presso la Pretura di Viterbo, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Pretore ad istanza dell'INPS e notificato il 12 luglio 1996; con il citato decreto era stato ingiunto il pagamento di €. 1.715.558.441 per contributi previdenziali e somme aggiuntive per il periodo dall'1.10.1986 al 30.11.1994. L'Amministrazione opponente deduceva la nullità del decreto per omesso deposito in cancelleria; …..omissis …..... Con sentenza del 27 ottobre 1998/3 febbraio 1999 il Pretore dichiarava inammissibile l'opposizione. L'appello dell'Amministrazione provinciale, che riproponeva le argomentazioni ed eccezioni formulate in primo grado, veniva rigettato dal Tribunale di Viterbo con sentenza del 22 febbraio/30 aprile 2001. I giudici di secondo grado …..omissis …. osservavano inoltre che il decreto risultava sottoscritto dal Pretore in data 20 giugno 1996 e contestualmente sottoscritto dal cancelliere; sicché il mancato completamento della dicitura (prestampata) "Depositato in Cancelleria .... non poteva costituire prova del mancato deposito del decreto, una volta che il cancelliere lo aveva già sottoscritto in precedenza, così attestando, in sostanza, l'avvenuto deposito in quella stessa data........”.
Cassazione civile, sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863 Prov. Viterbo c. Inps Giust. civ. Mass. 2004, 5
con l'uso della normale diligenza, attraverso la consultazione delle annotazioni del cancelliere sui registri degli atti giudiziari:
“.......nella fattispecie in esame il Tribunale ha ritenuto che, al di là della mancanza della data e della firma sulla scritta "Depositato in Cancelleria ..., il decreto ingiuntivo fosse stato comunque depositato, come attestava la firma del cancelliere, nella stessa data di emissione (20 giugno 1996). La difesa della ricorrente contesta che tale data sia stata esattamente individuata, ma non deduce la mancata annotazione del decreto nei registri di cancelleria o una data diversa da quella ritenuta dai giudici di appello. Donde la irrilevanza dell'eventuale errata individuazione della data di deposito......”.
Cassazione civile, sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863 Prov. Viterbo c. Inps Giust. civ. Mass. 2004, 5




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