L'elencazione riferita dal primo comma dell'articolo 642 del codice di procedura civile (casi in cui la provvisoria esecutività inaudita altera parte deve essere, dal magistrato, obbligatoriamente concessa) è da considerarsi tassativa, ovvero suscettibile di interpretazione analogica?
“...l'elencazione dell'art. 642 c.p.c relativa alla immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo, per quanto di stretta interpretazione è esemplificativa e non tassativa: il giudice deve pertanto stabilire se l'atto in base al quale il decreto è stato emesso presenti quella particolare efficacia probatoria che consente di determinare con certezza la esistenza e la entità del credito e che giustifica la provvisoria esecuzione e il preventivo deposito in caso di opposizione. Fra i documenti menzionati nell'art. 642 c.p.c rientrano le sentenze e gli atti pubblici nei quali siano stati liquidati compensi ai professionisti....”.
Mass. Giur. It., 1965, 603Cass. civ. 20.07.1965 n. 1647
E' stato, peraltro, deciso che
“...l’art. 642 c.p.c., nella parte - comma 1 - in cui si riferisce alla cambiale, all'assegno bancario, all'assegno circolare, al certificato di liquidazione di borsa ed all'atto ricevuto da pubblico ufficiale, non è applicabile, analogicamente alla polizza di carico, trattandosi di norma eccezionale, che pone una deroga al principio generale della non provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo....”.
Tribunale Venezia, 20 febbraio 2003 Metalfar International S.A. c. Termyukmortrans co. Ltd., Dir. maritt. 2005, 4 1373
Ancora, in argomento, si vedano le seguenti pronunce:
“...in virtù della previsione contenuta nell'art. 164 l. n. 633 del 1941, la Siae può legittimamente attivare il procedimento monitorio sulla base dell'attestazione di credito formalizzata dal funzionario all'uopo autorizzato. Tale documento, in quanto proveniente da ente soggetto a vigilanza dello Stato, costituisce prova scritta privilegiata ex art. 635, e, pertanto, obbliga il giudice a concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.; esso mantiene, inoltre, la propria attitudine probatoria anche nel giudizio ordinario instaurato a seguito dell'opposizione....”;
Tribunale Trento, 31 dicembre 1996 Radio Manuela c. Siae Dir. autore 1998, 196, 359
“...la certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non è conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto ingiuntivo nè tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso.....”;
Tribunale Alba, 14 ottobre 1997 Siae c. Radio Alba Giur. merito 1998, 2 nota MIGLIERINA
“....i verbali ispettivi degli enti previdenziali previsti dall'art. 13 l. n. 11 del 1986 sono idonei a giustificare l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi previdenziali emesso sulla base dei verbali stessi, ancorché gli accertamenti documentati dagli ispettori si concretino non tanto in constatazione di fatto quanto in giudizi e valutazioni (nella specie, sul carattere commerciale e non industriale dell'attività svolta dall'impresa chiamata alla contribuzione).......”;
Pretura Sassari, 23 aprile 1996 Soc. Immobiliareuropea c. Inps Giur. merito 1996, 767 nota DALMASSO
“....il lodo arbitrale che disponga la corresponsione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato senza giustificato motivo, è atto idoneo e sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., ma non a legittimare la provvisoria esecuzione dello stesso, ex art. 642, comma 1 c.p.c., data la natura risarcitoria e non alimentare dell'indennità predetta....”.
Pretura Milano, 17 giugno 1985 Soc. pubblicità editoriale c. Valenti Orient. giur. lav. 1985, 993.
Con ogni probabilità, l'interpretazione corretta è quella che considera tassativa l'elencazione di cui al primo comma dell'articolo 642 del codice civile, in virtù dell'eccezionalità del principio da quest'ultimo manifestato (obbligatoria esecutività inaudita altera parte: cfr., anche, paragrafo 1 del capitolo primo, relativamente all'eccezione al principio del contraddittorio); ferma restando la possibilità, per il magistrato, di utilizzare, agli stessi scopi, il secondo comma dell'articolo medesimo (c.d. esecutività facoltativa: cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010).