Il reato di scambio elettorale politico - mafioso ha questo testo:
Per quanto concerne l'espressione "promessa di voti prevista dall'articolo 416bis" nella recente giurisprudenza sembra prevalere un indirizzo interpretativo con effetti tendenzialmente restrittivi rispetto al potenziale ambito applicativo che in astratto il dato testuale consentirebbe.
E ciò in quanto una parte consistente della giurisprudenza richiede che per integrare il reato occorre accertare che l"impegno elettorale dei mafiosi sia stato in qualche misura adempiuto, benché il tenore letterale della fattispecie escluderebbe un simile accertamento visto che l"art. 416 ter fa riferimento alla sola "promessa di voti". All'interno di questo peculiare orientamento è ancora poi opportuno distinguere una versione più restrittiva della punibilità e un"altra meno stringente.
Secondo la prima, il sintagma "promessa di voti prevista dal terzo comma dell"art. 416 bis" impone che venga provato l"effettivo ricorso da parte dei mafiosi promittenti "all"intimidazione ovvero alla prevaricazione per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto", risultando così "determinante il meccanismo di coartazione-intimidazione teso a ottenere la favorevole espressione del voto" (così, ad es., Cass. 13 aprile 2012, n. 18080; ancor prima Cass. 23 settembre 2005, n. 39554; nonché Cass. 25 marzo 2003).
Nella versione più sfumata, invece, si ritiene "sufficiente che l'indicazione del voto venga percepita all'esterno come proveniente dal clan mafioso e, come tale, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo", senza dunque la necessità che "vengano posti in essere singoli atti di sopraffazione e di minaccia" (da ultima, Cass. 24 aprile 2012, n. 2765; ancor prima Cass. 14 gennaio 2004).
Data l'attualità di queste pratiche e la ricorrenza di questo reato, appare alle porte un necessario quanto significativo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.