-  Redazione P&D  -  12/01/2009

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA VIOLAZIONE EDILIZIA – Riccardo MAZZON



La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da violazione edilizia, a differenza di quanto avviene per l’azione di riduzione in pristino, la quale ultima risulta imprescrittibile, si compie nel consueto termine dei cinque anni (articolo 2947 del codice civile).
Considerato, peraltro, che
“…la violazione delle norme in tema di edilizia costituisce illecito istantaneo con effetti permanenti….”,
Corte appello Venezia, 17 gennaio 1989 Marangon c. Caltana Vita not. 1989, 171.
e trattandosi, conseguentemente, di illecito permanente,
“…la violazione delle norme edilizie sull'altezza dei fabbricati costituisce un illecito permanente, trattandosi di attività perdurante nel tempo e comportante la compromissione ininterrotta del diritto altrui, che comporta il persistere del danno fino a che l'opera abusiva non sia ridotta nei limiti consentiti, con la conseguenza che la decorrenza del termine di prescrizione non si verifica dall'ultimazione dell'opera bensì si rinnova di momento in momento, avendo inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento del danno”.
Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 1985, n. 1534 Tartariello c. Bitonto Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 2 Giur. it. 1985, I,1,1480. - conforme - Cassazione civile , sez. II, 16 febbraio 1988, n. 1659 SIAG c. Muggiolu Giust. civ. Mass. 1988, fasc.2 Giust. civ. 1988, I,1750 (nota). Dir. e giur. agr. 1988, 410.
rinnovandosi il danno di giorno in giorno,
“………..nel caso di costruzione eseguita in violazione di norme di edilizia che impongono limiti di altezza, il proprietario dell'edificio vicino, che ne abbia subito pregiudizio, può, nel periodo intercorrente tra il compimento della costruzione e l'esecuzione dell'ordine di abbattimento o l'applicazione della cosiddetta sanzione amministrativa, chiedere soltanto il risarcimento del danno (prodotto continuamente e, perciò, rinnovantesi di giorno in giorno) consistente nella percezione del minor reddito ricavabile dalla concessione ad altri, dietro corrispettivo, del godimento dell'immobile medesimo, giacché tale perdita di valore (salva la ipotesi che in detto periodo l'immobile sia stato effettivamente venduto a minor prezzo) non può dirsi ancora verificata finché è possibile la riduzione in pristino, per ordine dell'autorità. Il danno anzidetto, che è definitivamente scongiurato con l'ordine di demolizione, può invece essere domandato, successivamente al periodo sopra indicato, nel caso di applicazione della cosidetta sanzione amministrativa, che, facendo cessare la permanenza del fatto illecito, produce la diminuzione del valore di scambio dell'edificio pregiudicato e segna l'inizio del termine quinquennale di prescrizione del correlativo diritto di risarcimento. Infatti, l'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia che impongono limiti di altezza dà luogo ad un illecito permanente, non già istantaneo con effetti permanenti, giacché il comportamento "contra ius", causativo dell'evento dannoso, consiste non soltanto nell'attività di costruzione dell'edificio, la quale cessa con il compimento di questo, ma anche della successiva omessa riduzione dell'edificio medesimo entro il limite massimo di altezza. Tale permanenza cessa quando il sindaco abbia ordinato e fatto eseguire la riduzione del fabbricato entro il limite consentito o quando la stessa autorità abbia, invece, applicato la cosiddetta sanzione amministrativa……………”;
Cassazione civile , sez. III, 11 marzo 1980, n. 1624 Quintavalle e altro c. Bragazza Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 3. Giust. civ. 1980, I,1562. Foro it. 1980, I,1936. 

la decorrenza del termine idoneo a prescrivere inizia dalla data di cessazione della permanenza e cioè dal momento in cui la costruzione viene demolita, ovvero dal momento in cui essa viene resa legittima mediante rinuncia dell'amministrazione, che irroghi una sanzione pecuniaria, ad ordinarne la demolizione, ovvero ancora dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova:
“…l'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia dà luogo ad un illecito permanente con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre dalla data di realizzazione della costruzione ma da quella di cessazione della permanenza e cioè dal momento in cui la costruzione viene demolita, ovvero dal momento in cui essa viene resa legittima mediante rinuncia dell'amministrazione, che irroghi una sanzione pecuniaria, ad ordinarne la demolizione, ovvero ancora dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto reale di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trova…”.
Cassazione civile , sez. II, 30 gennaio 1990, n. 594 Arcangeli c. Temeroli Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 1




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

immagine articolo

Video & Film