-  Redazione P&D  -  28/04/2010

MURO DIVISORIO: L'OGGETTO DELLA PROVA DELLA PIENA PROPRIETA' - RM

Premesso che
“……………..la presunzione di comunione del muro divisorio, stabilita dall'art. 880 c.c. ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività - sino a rendere irrilevante nel caso di muro di separazione fra due edifici l'eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all'altro - soltanto in mancanza di prova contraria, non operando invece quando risulti altrimenti che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, a titolo originario o derivativo, della proprietà immobiliare. Pertanto, poiché tra i modi di acquisto della proprietà si annovera l'accessione, a norma dell'art. 934 c.c., la presunzione anzidetta è vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su una sola delle aree contigue, salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell'usucapione………..”,
Cassazione civile , sez. II, 24 dicembre 1994, n. 11162 Crevani c. Bruni Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12
quanto al contenuto della prova che chi si afferma unico proprietario deve fornire,
“…………..la presunzione "iuris tantum" di comunione prevista dall'art. 880 c.c. relativamente a muri che separano entità prediali omogenee è vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro mediante riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà originario o derivato. In mancanza di prova contraria la presunzione di comunione spiega piena operatività, non valendo contro di essa neppure l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo sovvenire ai fini dell'acquisto della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione (art. 934 c.c.) sempre che il muro sia stato costruito completamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti…………”,
Cassazione civile , sez. II, 11 gennaio 1993, n. 177 Corso c. Gargante Giust. civ. Mass. 1993, 30 (s.m.)
né può essere addotta, per superare l'anzidetta presunzione, l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo valere ai fini della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione, ove la costruzione del muro sia intervenuta interamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti:
“…la presunzione "iuris tantum" di comunione del muro divisorio fra edifici sancita dall'art. 880 c.c. può essere vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro, facendo riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario o derivativo, con la conseguenza che in difetto di tale prova contraria, la presunzione di comunione conserva la sua piena operatività. Nè può essere addotta per superare l'anzidetta presunzione, l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo valere ai fini della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione, ove la costruzione del muro sia intervenuta interamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti”.
Cassazione civile , sez. II, 28 gennaio 1999, n. 756 Zingarello c. Ponzo Giust. civ. Mass. 1999, 186
Inoltre,
“…………..l'atto notarile di cessione di quota, rinuncia all'usufrutto e divisione che indichi la proprietà comune di alcune parti dell'immobile e alcuni beni mobili senza alcuna menzione della comunione del muro divisorio non può costituire prova contraria alla presunzione "juris tantum" prevista dall'art. 880, comma 2 c.c. che come prescrizione di tipo semplice, trova applicazione in difetto di titolo e comunque di prova contraria avente ad oggetto la proprietà esclusiva del muro stesso”.
Consiglio Stato , sez. V, 27 novembre 1987, n. 743 Bottani c. Comune Milano e altro Riv. giur. edilizia 1988, I,142.




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