-  Covotta Giulia  -  03/06/2016

Lui, lei e laltro: quanto costa il tradimento (allamante) – Giulia Covotta

In un periodo in cui vicino alla parola "amore" si trova sempre più spesso l"aggettivo "criminale" , questa storia – che non ha un epilogo shakespeariano – fa di certo riflettere su come a tutto si dia un prezzo: anche all'amore (o presunto tale).

La vicenda, svoltasi a Trieste, vede come protagonisti un marito (tradito), una moglie (infedele) e un terzo uomo (l"amante di lei). Quello che di solito è al centro delle c.d. "chiacchiere da bar" e/o delle "comari", ha, invece, innescato una serie di comportamenti penalmente rilevanti tanto da portare all'apertura di un procedimento penale.

Un uomo, venuto a conoscenza del tradimento della moglie, contatta il di lei amante al fine di estorcergli una somma di denaro (quantificandola in Euro 1.000,00) quale "risarcimento dei danni morali per essersi scoperto tradito" attraverso più o meno velate minacce del seguente tenore "se non mi consegni il denaro te la farò pagare".

Dopo le minacce subite, l"uomo, si è recato dai Carabinieri per raccontare l"accaduto, le minacce e la consegna – parziale – del denaro, nonchè dell'appuntamento datogli dal marito in un centro commerciale al fine di farsi consegnare la restante somma.

Dal racconto dell"uomo, emergeva, altresì, la complicità della donna contesa tra i due uomini. La stessa, infatti, giorni prima, d"accordo con il marito (che l"aveva perdonata), aveva sottratto il bancomat dell"amante e, dopo un tentativo (fallito) di prelievo della somma di mille euro, il marito aveva contattato l"uomo via sms chiedendogli la consegna di un pari importo e minacciandolo in caso di diniego.

L"arresto del marito è scattato non appena l"amante ha consegnato la somma nel luogo concordato. Al marito è stata applicata la misura cautelare in carcere revocata, successivamente, dal Gip (Giudice per l"Indagini Preliminari), nel corso dell"interrogatorio di garanzia.

Detta scarcerazione, va rammentato, non pregiudica in modo alcuno la possibilità, per il PM, di richiedere il rinvio a giudizio (sia per il marito che per la moglie) in quanto, le misure cautelari sono provvedimenti provvisori tesi ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l"accertamento del reato, ovvero possa determinare l"aggravamento delle conseguenze del reato o l"agevolazione di altri reati.

Il Gip ha ritenuto di scarcerare l"uomo poiché non più sussistenti il pericolo di fuga e la reiterazione del reato, ma sicuramente si svolgerà un processo penale a carico della donna e dell"uomo per i fatti commessi a danno dell"amante.

Il marito tradito, tuttavia, ben poteva ottenere un ristoro per i danni patiti a seguito del tradimento, con mezzi del tutto legali. La Suprema Corte di Cassazione, invero, in più occasioni, ha ribadito come la violazione dei doveri dell"obbligo di fedeltà coniugale non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia (come, ad esempio, nella possibilità di chiedere l"addebito della separazione o del divorzio), ma, ove ne sussistano i presupposti, può integrare gli estremi di un illecito civile che dà titolo al risarcimento del danno.




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