Già ci siamo occupati su queste righe delle problematiche connesse alla riscossione dei buoni postali con pari facoltà di rimborso, siano essi cointestati con un defunto o con un minore (vedi artt. "Problemi di riscossione dei buoni postali con clausola p.f.r." del 16 gennaio 2013 e "Ancora sulla riscossione dei buoni postali con p.f.r." del 19 aprile 2013.
Ci occupiamo ora di una problematica connessa a quella relativa ai buoni postali cointestati, che riguarda invece i libretti postali, nella quale Poste italiane s.p.a. continua ad assumere prassi totalmente contrarie alla legge.
Il caso di specie riguarda un libretto postale cointestato tra due coniugi, dei quali uno deceduto. Poste italiane aveva negato la riscossione delle somme contenute nel libretto richiedendo, anche in questo caso, la presenza degli eredi del cointestatario defunto.
Il coniuge superstite si rivolge quindi al Giudice emiliano per ottenere l'intera riscossione del libretto.
La pronuncia del Giudice ordinario evidenzia che dalla disciplina contenuta nel D.M. Ministero economia e finanze del 6.6.2002 si evidenzia chiaramente che "Poste italiane s.p.a. non è un mero mandatario della cassa depositi e prestiti" per la collocazione dei libretti sul mercato, ma assume anche la veste di gestore delle somme individuate sui libretti" ...
Tale assunto attribuisce a Poste italiane s.p.a. la veste di legittimata passiva in ordine ad ogni controversia relativa alle materie regolate da tale decreto ministeriale, abrogativo del d.p.r. 29.3.1973 n. 156, relativo alla disciplina dei buoni postali, dei libretit postali e di altri strumenti di risparmio collocati presso Poste italiane s.p.a.
Poste italiane s.p.a. aveva infatti preliminarmente eccepito che la legittimazione passiva spettasse alla Cassa depositi e prestiti.
L'accoglimento delle ragioni del privato è stato motivato dal fatto che l'art. 8 co. 3°, d.M. 6.6.2002 prevede che "i versamenti ed i prelevamenti effettuati da ciascun cointestatario liberano pienamente Poste italiane s.p.a. nei confronti degli altri cointestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun cointestatario".
In virtù di tale assunto, Poste italiane s.p.a. non può negare al cointestatario superstite il prelevamento dell'intera somma contenuta nel libretto postale cointestato, rimanendo la divisione delle somme ivi contenute una mera vicenda interna ai vari cointestatari (in questo caso, tra il cointestatario superstite e gli eredi dell'altro). Il pagamento può ovviamente essere negato unicamente nel caso in cui esistano specifici vincoli, come ad esempio, un pignoramento.
Diversamente, Poste italiane s.p.a. non può vincolare il pagamento delle somme contenute nel libretto postale alla divisione dell'asse ereditario del cointestatario defunto. Tale condotta appare sicuramente illegittima con riferimento alla quota di competenza dei cointestatario superstite, che deve presumersi in misura egualitaria all'altra ma potrebbe risultare illegittima anche con riferimento all'altra, nel caso in cui venga presentata la documentazione necessaria alla prova della qualità di erede e della dichiarazione di successione (art. 48, d.lgs. 346/1990 reintrodotto ex art. 2 co. 47, d.l. 262/2006) considerando che "ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi" (Cass. civ. 24657/2007).
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Dr. Fanticini, con sentenza 27.10.2011 ha quindi rigettato le ragioni di fatto e di diritto proposte da Poste italiane s.p.a. condannandola alla rifusione delle spese di lite.