-  Anceschi Alessio  -  16/11/2015

LE PECULIARITA' DELLE CAUSE DI ACCERTAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ONERE PROBATORIO - Alessio ANCESCHI

Come noto le pronunce dei procedimenti civili di cognizione si distinguono in sentenza dichiarative, costitutive o di condanna.

L'effetto dichiarativo è in un certo senso insito nelle pronunce di tipo "costitutivo" (dove si crea, si modifica o si estingue un rapporto giuridico) ed in quelle di condanna (dove si esprime un comando). Le sentenze dichiarative sono invece pronunciamenti di "mero accertamento" nelle quali si ci limita ad accertare una realtà giuridica.

La distinzione della natura delle cause di cognizione assume rilievo principalmente ai fini degli effetti del pronunciamento sia con riferimento al tempo (efficacia ex nunc oppure ex tunc del giudicato) che sotto il profilo soggettivo (efficacia tra le parti oppure efficacia erga omnes).

Se quindi è pur vero che le sentenze costitutive o di condanna presuppongono anche un accertamento occorre pur sempre considerare che le pronunce di mero accertamento, ovverosia quelle dichiarative hanno effetti normalmente più estesi delle altre.

A questo proposito occorre premettere che le varie cause dichiarative, esattamente come le altre, possono avere effetti diversi tra di loro, sicché gli effetti delle varie pronunce dichiarative possono essere diversi a seconda della loro natura specifica.

In linea generale, tuttavia, le sentenze dichiarative hanno effetto retroattivo (ex tunc) ed hanno efficacia generale (erga omnes) a prescindere da quelle che siano le parti in causa. Si pensi a questo riguardo ad una pronuncia dichiarativa della paternità, i cui effetti retroagiscono non soltanto al momento della domanda bensì al momento della nascita e vangono non soltanto nei rapporti tra le parti processuali bensì verso tutti.

La pronuncia dichiarativa tende infatti a sancire una "verità processuale", nei casi in cui tale accertamento assume rilievo giuridico ovvero quando vi sia un interesse giuridico a che tale verità venga accertata.

Al di là degli effetti della sentenza, la natura dichiarativa di una causa di cognizione incide anche sotto il profilo probatorio.

La regola generale in materia presuppone che l'onere probatorio ricada sostanzialmente sull'attore, salvo casi eccezionali in cui vi sia un'inversione dell'onere probatorio o sussistano specifiche presunzioni legali a favore dell'attore.

La regola generale non viene meno anche nella causa dichiarativa ma con una peculiarità.

Considerando che nella causa di mero accertamento l'accertamento di un fatto non è un mezzo bensì un (anzi "il") fine del procedimento, esso costituisce l'oggetto specifico della causa. Tale finalità diviene quindi vincolante anche per il Giudice il quale è in un certo senso coinvolto direttamente nel procedimento di accertamento. In pratica, il Giudice assume un onere di accertamento "d'ufficio" del determinato fatto (giuridico) di cui si chiede l'accertamento poiché, per l'appunto, l'accertamento di un fatto diviene l'oggetto della causa e non il mero strumento.

Si pensi ad esempio, ancora una volta, alla causa di accertamento della paternità. Come poter accertare la paternità se il Giudice non ammette il test del DNA ? Si pensi ancora all'accertamento di una donazione mobiliare ai fini di una richiesta di reintegrazione di legittima. Come poter accertarla senza consentire accertamenti di carattere bancario ? Nel procedimento di mero accertamento è pur vero che l'onere probatorio ricade normalmente sull'attore ma il Giudice è investito di uno specifico onere diretto "integrativo" finalizzato ad agevolare l'accertamento probatorio e fors'anche imponendolo d'ufficio a prescindere da qualsivoglia richiesta di parte, essendo l'accertamento giudiziale il fine stesso (e non il mezzo) del procedimento giudiziale di mero accertamento.

E' pur sempre opportuno che la prova richiesta debba essere pertinente e che debbano sussistere (con onere a carico dell'attore) gli elementi costitutivi a supporto della richiesta probatoria, ovverosia gli "indizi" od il "fumus" idonei a giustificare la richiesta, ma nei giudizi di mero accertamento, una volta verificato l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) il Giudice deve supportare l'onere probatorio dell'attore più di quanto non sia tenuto a fare in una vertenza di tipo costitutivo o di condanna, dove l'accertamento (la prova) è funzionale ad un fine giuridico diverso.

Diversamente, il Giudice finirebbe per far ricadere solo sull'attore un onere che invece gli appartiene direttamente o quantomeno "condivide", essendo il giudicato dichiarativo specificamente finalizzato all'accertamento di un fatto. Nei giudizi di mero accertamento è quindi come se il Giudice diventasse un pò "Pubblico ministero", poiché l'interesse ad agire dell'attore presuppone un diretto coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria al fine dell'accertamento di un fatto giuridicamente rilevante, ancorché il Giudice mantenga un ruolo "super partes" nel processo.

A ciò ne consegue che, nel giudizio di mero accertamento (c.d. cause dichiarative), l'istruzione probatoria assuma una connotazione del tutto peculiare. In tale istruzione, infatti, il Giudice deve agevolare il più possibile l'attore (fermo restando i limiti di rilevanza e pertinenza) nell'assunzione della prova specificamente finalizzata alla'ccertamento ed è anche tenuto a procedere d'ufficio laddove il suo intervento assuma una specifica valenza pubblicistica (si pensi ad esempio al riconoscimento di una paternità).




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