-  Covotta Giulia  -  05/10/2016

Lazione di negatoria servitutis di cavi elettrici e telefonici e legittimazione passiva – Trib. Pavia, 9/9/2015, n. 1006 - Giulia Covotta

In tema di servitù di tubature del gas viene ribadita, ancora una volta, la carenza di legittimazione passiva dell"utente del servizio di fornitura. Unico legittimato passivo, invero, è l"ente erogatore quale proprietario del fondo dominante (impianto di distribuzione).

La sentenza in commento (il cui testo integrale è reperibile in calce al presente contributo) trae origine dalla richiesta di parte attrice di ordinare la rimozione dei cavi elettrici e telefonici interrati sotto il sedime di proprietà. Tale richiesta veniva rivolta alla parte convenuta quale mero utente del servizio di fornitura.

Detto soggetto, costituendosi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimità passiva (ovvero la sua estraneità al giudizio) affermando, invece, che il corretto legittimato passivo doveva individuarsi nell"ente erogatore, spiegando che il tratto di cavo non era di pertinenza privata, ma di pertinenza dei gestori del servizio.

Parte attrice, dunque, cercava di superare detta eccezione precisando, nei propri scritti difensivi, che non si tratterebbe di "tubature", ma di "cavi" e che si sarebbero verificate ben due servitù: una di passaggio di cavi ed una di passaggio di tubature.

Tuttavia, il Tribunale di Pavia ha accolto le difese di parte convenuta ed ha rigettato le domande sollevate da parte attrice.

In primis, il Giudice ha affermato che a nulla rileva la "precisazione" occorsa da parte attrice per cui la servitù è unica – passaggio di cavi interrati –  e l"apposizione di idonea tubatura altro non è che un"opera integrativa volta alla conservazione nel tempo della servitù di passaggio dei cavi costituita in favore del gestore (e non dell"utente).

In ogni caso, il Tribunale, fatte le doverose precisazioni, ha precisato ed affermato che l"unico legittimato a contraddire è l"ente del servizio (o il proprietario dell"impianto di distribuzione), posto che il caso de quo riguardava un tratto di cavo che precedeva il contatore.

A sostegno del ragionamento logico-giuridico che ha portato il Tribunale di Pavia a concludere per il rigetto delle domande attoree, sono stati richiamati precedenti giurisprudenziali molto specifici sul punto: la sentenza della Corte di Cassazione n. 11784/2006 che a sua volta richiama Cass. 1991/1980). In tali pronunce, a cui il Tribunale di Pavia si è conformato, la Cassazione, in cui caso molto simile a quello in oggetto, ha asserito pacificamente che "l"utente del servizio di fornitura (…) è privo di legittimazione passiva" e che la domanda alla condanna di rimozione di tubature di gas va proposta nei confronti dell"ente erogatore quale proprietario del fondo dominante costituito dall"impianto di distribuzione.

In conclusione, quindi, alla luce della recente decisione del Tribunale di Pavia, si può affermare che, in tema di servitù di tubature e cavi, è pacifica la legittimazione passiva del solo ente esercente i servizi.

(Al fine di una più precisa ed accurata comprensione del caso, si allega al presente intervento anche la sentenza della Corte di Cassazione nr. 11784/2006).




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